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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08396/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione ipotecaria e dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo su un immobile della contribuente, disposte in relazione a cartelle di pagamento riferite a debiti fiscali della società di persone di cui la stessa era stata socia accomandataria e asserita coobbligata solidale. In primo grado la contribuente aveva contestato, tra l'altro, l'inesistenza o nullità delle notifiche delle cartelle, la prescrizione e la decadenza dei crediti, l'illegittimità dell'ipoteca su bene conferito in fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., e l'insussistenza della sua responsabilità solidale dopo la cessazione della qualità di socia. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo assorbente la violazione dell'art. 170 c.c. La CTR, invece, ha accolto l'appello dell'agente della riscossione ritenendo che l'ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973 sia ammissibile anche sui beni del fondo patrimoniale alle condizioni dell'art. 170 c.c., e che la contribuente non avesse provato né l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia né la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 169 e 170 c.c. e dell'art. 77 d.P.R. 602/1973, sostenendo che i debiti sociali d'imposta, sorti nell'esercizio dell'impresa, erano estranei ai bisogni familiari e che ciò era noto al concessionario; 2) omessa pronuncia e difetto di motivazione su ulteriori questioni, tra cui l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, la violazione del beneficium excussionis ex art. 2304 c.c. e la necessità del consenso di entrambi i coniugi per l'ipoteca sul fondo patrimoniale. L'agente della riscossione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato denunciando l'omessa pronuncia sul difetto di giurisdizione del giudice tributario per alcune pretese non tributarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha confermato l'orientamento secondo cui l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 d.P.R. 602/1973 può colpire beni del fondo patrimoniale se il debito è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore ignorava l'estraneità del debito a tali bisogni. Ha ribadito che l'onere di provare l'estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore grava sul debitore opponente, che deve riferirsi al fatto generatore dell'obbligazione e può utilizzare anche presunzioni semplici. Nel caso concreto la CTR ha correttamente ritenuto non provata dalla contribuente né l'estraneità dei debiti fiscali alle esigenze familiari né la consapevolezza del creditore. La censura relativa alla cessazione della qualità di socia è stata dichiarata inammissibile perché la questione non era stata specificamente riproposta in appello dopo l'assorbimento in primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per commistione di censure eterogenee, difetto di autosufficienza e perché il vizio di motivazione non è più deducibile nei termini prospettati. Il ricorso incidentale condizionato dell'agente della riscossione è rimasto assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 169 c.c.

    Richiamato come norma che disciplina la costituzione e l'opponibilità del fondo patrimoniale, invocata dalla ricorrente per contestare l'ipoteca; la Corte non ne ravvisa violazione autonoma, trattando la questione attraverso il limite dell'art. 170 c.c.

  • art. 170 c.c.

    È la norma che delimita l'aggressione dei beni del fondo patrimoniale: l'esecuzione e, per estensione, l'iscrizione ipotecaria sono ammissibili solo per debiti contratti per bisogni della famiglia o se il creditore ignorava l'estraneità del debito a tali bisogni.

  • art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973

    L'iscrizione ipotecaria dell'agente della riscossione è considerata forma di tutela coattiva applicabile anche ai beni del fondo patrimoniale, ma nel rispetto dei limiti posti dall'art. 170 c.c.

  • art. 2291 c.c.

    Richiamato per la responsabilità solidale del socio di società di persone rispetto ai debiti sociali.

  • art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Citato dall'agente della riscossione nell'eccezione di tardività del ricorso introduttivo.

  • art. 615 c.p.c.

    Indicato quale schema di riferimento per l'opposizione del debitore che contesta il diritto del creditore ad agire esecutivamente, con conseguente onere probatorio a suo carico.

  • art. 2304 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al beneficium excussionis, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per i vizi di omessa pronuncia dedotti sia dalla ricorrente sia con il ricorso incidentale condizionato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto sul fondo patrimoniale e sull'iscrizione ipotecaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ribadisce che, nella formulazione vigente, il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o la valutazione delle difese.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato, nel processo tributario tramite l'art. 56 d.lgs. 546/1992, per affermare che le questioni assorbite e non riproposte in appello si intendono rinunciate.

  • art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma che, per il giudizio tributario d'appello, replica il principio di rinuncia alle eccezioni non riproposte, richiamando l'art. 346 c.p.c.

  • art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024

    Citat o come disposizione che ha sostituito, per il giudizio tributario di appello, il previgente art. 56 d.lgs. 546/1992 nel richiamo al principio di rinuncia delle eccezioni non riproposte.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di trattazione congiunta/riunione delle cause in cassazione per ragioni di economia processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria esattoriale può gravare su beni conferiti in fondo patrimoniale solo entro i limiti dell'art. 170 c.c.; la legittimità dipende dalla relazione concreta tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia, non dalla sola natura tributaria o imprenditoriale del credito.
  • Chi oppone l'impignorabilità o l'inopponibilità del vincolo del fondo patrimoniale ha l'onere di provare sia la regolare costituzione e opponibilità del fondo sia la estraneità del debito ai bisogni familiari; tale prova può essere data anche per presunzioni semplici, ma deve investire il fatto generatore dell'obbligazione.
  • Per i debiti tributari del socio di società di persone non basta allegare che il debito derivi dall'attività d'impresa: occorre dimostrare, in concreto, che il relativo reddito o la relativa obbligazione non fossero destinati ai bisogni della famiglia, ma a scopi estranei o voluttuari.
  • Il creditore-agente della riscossione non può iscrivere ipoteca su beni del fondo se conosce l'estraneità del debito ai bisogni familiari; la conoscenza del creditore può essere provata anche mediante presunzioni, ma non si presume automaticamente in base alla sola origine fiscale del credito.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile un motivo che cumuli in modo confuso censure diverse, come omessa pronuncia e vizio di motivazione, senza specificarne separatamente i presupposti; il ricorso deve rispettare il principio di chiarezza e autosufficienza.
  • Il vizio di motivazione oggi deducibile ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la valutazione delle difese o la sufficienza argomentativa della sentenza di merito.
  • Nel processo tributario le questioni ed eccezioni assorbite in primo grado devono essere specificamente e tempestivamente riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate.

Come è indicizzato

MateriePegno e ipotecaEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiBancario e finanziarioDiritti realiEsecuzioniProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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