Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/03/2020 n. 6019 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Rimborso di credito IVA risultante dalla dichiarazione 2001 (anno 2000) richiesto il 25.7.2008 dopo la cessazione dell'attività; l'Agenzia aveva negato il rimborso per decorrenza del termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, co. 2 del D.Lgs. 546/1992. In appello la CTR aveva ritenuto applicabile la prescrizione decennale perché il credito era indicato nella dichiarazione (specifici righi del modello Unico). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo, principalemente, l'inammissibilità del ricorso introduttivo poiché la società in nome collettivo era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2001 e quindi era priva di legittimazione a stare in giudizio al momento dell'introduzione della causa (2010); secondariamente ha dedotto errori sull'applicabilità del termine biennale per il rimborso IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Snc era stata cancellata nel 2001 e quindi era estinta e priva di capacità processuale al momento della proposizione del ricorso iniziale (2010). Poiché il ricorso era stato proposto esclusivamente a nome della società estinta e non dai soci in qualità di successori, l'inesistenza del ricorrente era rilevabile d'ufficio; la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato inammissibile il ricorso iniziale. Il secondo motivo è stato assorbito. Spese compensate; esclusione del doppio contributo.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e la perdita della capacità di stare in giudizio; tale inesistenza è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dalla parte resistente per dedurre profili di legittimazione; la Corte ha comunque rilevato l'inammissibilità per inesistenza del ricorrente ex art. 2495 c.c.

  • art. 299 c.p.c.

    Norma richiamata nella motivazione per spiegare l'effetto interruttivo e le possibilità di prosecuzione o riassunzione del giudizio da parte dei soci successori quando l'estinzione della società avviene in corso di causa.

  • art. 110 c.p.c.

    Prevede la prosecuzione o la riassunzione del processo nei confronti o da parte dei successori (soci) della società estinta; la Corte ha rilevato che nel caso concreto tale sostituzione non è avvenuta.

  • art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo

    In presenza di inesistenza del ricorrente la Cassazione deve cassare senza rinvio la sentenza impugnata; applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso iniziale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    Norma richiamata dall'Agenzia per sostenere la decadenza biennale nella domanda di rimborso tributario; la Corte non ha deciso nel merito sull'applicazione della decadenza perché ha ritenuto assorbita la questione dalla decisione sulla inammissibilità.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 30 e 38

    Richiamati in relazione alle regole sul rimborso IVA e sulla completezza della domanda (quadro VR); la valutazione sulla loro applicabilità è stata assorbita dalla decisione sulla legittimazione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 3

    Interpretata nel senso che la formazione del ruolo tributario può essere operata a nome del contribuente anche se questo non è più esistente; i crediti e i debiti tributari possono, quindi, essere rilevanti rispetto ai successori.

Massime di principio

  • Se una società di persone è stata cancellata dal registro delle imprese prima dell'introduzione del giudizio, la società è estinta e priva di capacità processuale: un ricorso introdotto dalla sola società estinta è inammissibile e la nullità è rilevabile d'ufficio in Cassazione.
  • Dopo la cancellazione, i soci possono agire in luogo della società per far valere crediti certi e consolidati (es. credito IVA dichiarato e non contestato), ma l'azione deve essere effettivamente promossa dai soci o contro i soci in qualità di successori ex lege; in mancanza la domanda è inammissibile.
  • Se l'estinzione interviene nel corso del processo, è necessario darne comunicazione e procedere alla prosecuzione o riassunzione secondo le norme (art. 299 e 110 c.p.c.); in difetto si rischia l'inammissibilità delle impugnative successive.
  • La questione della decadenza biennale per il rimborso IVA (D.Lgs. 546/1992, art. 21, co. 2) e la distinzione con la prescrizione decennale possono avere rilevanza sostanziale, ma non valgono a mantenere in vita un ricorso originariamente proposto da un soggetto già inesistente: la legittimazione è condizione di ammissibilità primaria.
  • Prima di proporre ricorso per ottenere rimborsi o recuperare crediti di imposta, verificare lo stato giuridico della società nel registro delle imprese e, in caso di cessazione e cancellazione, far intervenire i soci o procedere con azioni nei loro confronti come successori per evitare l'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.