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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05195/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale su una società immobiliare per gli anni d'imposta 2007 e 2008. L'Ufficio, riscontrando perdite d'impresa e assenza di operazioni attive, aveva però rilevato accrediti sui conti correnti sociali per complessivi importi non giustificati, relativi a più assegni bancari versati nel biennio. La giustificazione iniziale del rappresentante sociale era stata che gli assegni fossero stati ricevuti e ceduti alla società senza girata; successivamente la difesa aveva sostenuto che si trattasse di finanziamenti dei soci. A seguito di esito negativo dell'accertamento con adesione, l'Amministrazione aveva emesso avvisi di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA fondati sugli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972. In appello la CTR aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, ritenendo che, essendo non contestato il sequestro del cantiere unico della società, e basandosi l'accertamento sull'indeterminatezza dell'ultima girata, non fosse integrata la presunzione di ricavi non dichiarati. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, da un lato, motivazione apparente della sentenza d'appello per mancata spiegazione del nesso tra indeterminatezza della girata e giustificazione dei versamenti, dall'altro violazione delle norme sulle presunzioni bancarie e sull'inversione dell'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse trascurato il dato decisivo dei versamenti ingiustificati ripetuti per tredici volte e le spiegazioni tra loro contrastanti offerte dalla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente e quindi nulla, perché non affrontava in modo effettivo il nucleo decisivo della controversia, cioè la pluralità di versamenti bancari ingiustificati e la contraddittorietà delle giustificazioni fornite dalla contribuente. Il secondo motivo, relativo alla violazione delle norme in tema di presunzioni bancarie e onere della prova, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e percepibile; la motivazione solo apparente integra nullità.

  • art. 111 Cost.

    Il dovere costituzionale di motivazione impone che il giudice espliciti l'iter logico seguito e le ragioni della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L'erronea indicazione del vizio non impedisce la riqualificazione del motivo se dal contenuto emerge chiaramente il vizio denunciato.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    I dati risultanti dai conti correnti possono fondare la pretesa fiscale e comportano inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica della non imponibilità dei versamenti.

  • art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    Anche in materia IVA le movimentazioni bancarie determinano una presunzione di imponibilità superabile solo con prova specifica del contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato come norma sulle presunzioni, nel quadro del corretto governo degli indizi e dell'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La prova contraria delle movimentazioni bancarie incombe sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia acquisito i dati dei conti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Nel processo tributario vale il medesimo canone di motivazione effettiva della decisione.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limiti a formule assertive o a un'apparenza di spiegazione senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico che conduce al decisum.
  • Nel processo tributario, l'accertamento fondato su movimentazioni bancarie legittima l'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare analiticamente, per ciascun versamento, l'estraneità all'imponibile.
  • La prova contraria offerta dal contribuente non può essere generica o meramente narrativa, ma deve confrontarsi con la singola operazione bancaria oggetto di ripresa.
  • Quando l'ufficio deduce versamenti ripetuti e ingiustificati su conti societari, il giudice di merito deve valutare tutti i fatti decisivi emersi in causa; omettere di considerare elementi pacifici e rilevanti integra vizio di motivazione apparente.
  • L'erronea qualificazione formale del vizio nel ricorso per cassazione non ne comporta l'inammissibilità se dal contenuto dell'atto è chiaramente individuabile il vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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