Cassazione Civile, Ordinanza n. 26387/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui, a seguito di indagini finanziarie sui propri conti correnti, l'Amministrazione aveva rideterminato un maggior reddito imponibile IRPEF per l'anno 2008 pari a euro 73.499,00, con recupero a tassazione e sanzioni. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo non superata la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie; la CTR, in appello, aveva invece accolto parzialmente il gravame, riconoscendo giustificate alcune movimentazioni per euro 33.700,00 e riducendo il maggior reddito a euro 39.799,00. In Cassazione il contribuente denunciava, con un primo motivo, violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972, 2728 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avesse valutato analiticamente le prove offerte per dimostrare l'irrilevanza fiscale dei versamenti. Con un secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, lamentando che la CTR non avesse considerato donazioni di un'amica, versamenti di amici di famiglia e giroconti bancari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamenti bancari, l'onere probatorio dell'Ufficio è assolto mediante i dati dei conti correnti, che legittimano la presunzione di riferibilità delle movimentazioni all'attività imponibile del contribuente; di conseguenza spetta a quest'ultimo una prova contraria analitica e specifica per ciascun versamento. Nel caso concreto la CTR aveva esaminato in modo puntuale la documentazione prodotta e aveva ritenuto giustificate solo alcune movimentazioni, reputando inattendibili o non documentate le altre. Le censure del ricorrente miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e il dedotto vizio motivazionale non sussisteva perché la motivazione di appello aveva effettivamente preso in considerazione le prove offerte. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia si era costituita solo ai fini dell'eventuale udienza.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973
Le risultanze dei conti correnti bancari possono fondare la presunzione di ricavi o redditi imponibili non dichiarati, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972
Richiamato insieme alla disciplina degli accertamenti bancari quale base normativa delle indagini finanziarie.
La presunzione legale impone al contribuente di fornire prova contraria specifica sulle singole movimentazioni bancarie.
L'onere di dimostrare che gli accrediti non sono riferibili a operazioni imponibili grava sul contribuente, una volta che l'Ufficio abbia prodotto i dati bancari.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo formalmente qualificato come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La deduzione di nullità per vizi motivazionali non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è escluso se il giudice di merito ha comunque preso in considerazione la documentazione prodotta, essendo non sindacabile in cassazione la valutazione delle fonti di prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari, i dati risultanti dai conti correnti del contribuente sono idonei a fondare la presunzione di imponibilità degli accrediti, con conseguente inversione dell'onere della prova.
- La prova contraria del contribuente deve essere analitica e specifica per ogni singola movimentazione contestata; giustificazioni generiche o non documentate non sono sufficienti.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove; la censura di violazione di legge è inammissibile se in realtà mira a contestare l'accertamento in fatto.
- Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non sussiste quando la sentenza impugnata abbia effettivamente considerato la documentazione prodotta, anche se ne abbia tratto conclusioni non condivise dalla parte ricorrente.
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