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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25049/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’Amministrazione notificò alla società concessionaria un avviso di liquidazione per il recupero del maggior PR.E.U. relativo a somme giocate tramite apparecchi da intrattenimento, a seguito del rinvenimento presso un esercente di un terminale non collegato telematicamente alla rete dell’Amministrazione. La contribuente impugnò l’atto, ma la C.T.R. accolse l’appello dell’Ufficio. In cassazione la società dedusse: 1) violazione del giudicato esterno, sostenendo che precedenti decisioni avevano escluso la sua responsabilità in analoghe fattispecie; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sull’appello e sul giudicato interno, assumendo che il giudice d’appello avesse mal esaminato l’eccezione di acquiescenza; 3) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per difetto di specificità; 4) violazione dell’art. 39-quater d.l. 269/2003 e di norme costituzionali e regolamentari, sostenendo di non poter rispondere della manomissione degli apparecchi una volta identificati gli autori materiali; 5) violazione dell’art. 3 d.lgs. 472/1997 e della disciplina sopravvenuta, invocando il favor rei e l’applicazione retroattiva della novella del 2009 che avrebbe limitato la responsabilità al gestore; 6) ulteriore nullità per motivazione apparente anche sul profilo sanzionatorio. La Corte ha esaminato e respinto tutte le censure, affermando che il giudicato esterno non opera su questioni meramente interpretative della norma e che, comunque, mancava l’identità del rapporto giuridico; che la motivazione della C.T.R. non era apparente; che l’appello erariale era specifico; e soprattutto che, nella disciplina applicabile ratione temporis, il concessionario di rete è soggetto passivo del tributo e responsabile in solido, anche quando l’autore dell’illecito sia identificato, perché la solidarietà ha funzione di garanzia dell’integrità dei flussi tributari e non natura sanzionatoria. Ha inoltre escluso l’applicabilità retroattiva della novella del 2009 e la ricorrenza dei presupposti del favor rei, poiché anche la nuova formulazione mantiene la responsabilità solidale per fatto altrui.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della C.T.R. della Lombardia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e ritenuto dovuto il maggior PR.E.U. dalla società concessionaria in solido con l’autore materiale dell’illecito. Ha ritenuto infondati i motivi sul giudicato, sulla specificità dell’appello, sulla responsabilità del concessionario e sul favor rei; ha dichiarato inammissibile o infondata la censura di motivazione apparente, osservando che la decisione impugnata esponeva in modo comprensibile il percorso argomentativo. La società è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non può essere invocato per vincolare il giudice su mere questioni interpretative di norme, e comunque richiede identità del rapporto giuridico concreto.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure di legittimità devono essere specifiche; la motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L’appello tributario è ammissibile se contiene chiara individuazione dei capi impugnati e delle doglianze, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.

  • art. 39-quater d.l. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003

    Nel testo applicabile ratione temporis, il concessionario di rete risponde in via principale del maggior PR.E.U. e, se l’autore dell’illecito è identificato, ne risponde solidalmente; la solidarietà non ha natura sanzionatoria ma di garanzia dei flussi tributari.

  • art. 15, comma 8-quaterdecies, d.l. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009

    La novella non ha efficacia retroattiva e non elimina la responsabilità solidale già prevista per fatti anteriori.

  • art. 3 d.lgs. n. 472/1997

    Il favor rei non opera quando la normativa sopravvenuta non abolisce la responsabilità del concessionario, che resta solidale per il fatto illecito altrui.

  • art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.

    La fattispecie riguarda l’utilizzo indebito di apparecchi da intrattenimento con conseguente sottrazione di giocate a imposizione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; è apparente solo se manca del tutto o è incomprensibile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione intellegibile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per i criteri di specificità dell’appello, analoghi a quelli dell’art. 53 del processo tributario.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 342 c.p.c. per affermare la necessità di una parte argomentativa che confuti le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 136, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente, ma non ritenuto violato.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al preteso giudicato interno, ma la Corte ha escluso che si fosse formato.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno non è opponibile quando si invocano soltanto precedenti che risolvono questioni interpretative della norma, senza dimostrare l’identità del rapporto giuridico sostanziale e della fattispecie concreta.
  • Nel processo tributario l’appello è specifico se consente di individuare con chiarezza i capi censurati e le ragioni di dissenso, anche senza formule solenni o un atto di appello strutturato come una sentenza alternativa.
  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di error in procedendo non esonera il ricorrente dall’onere di specificità e autosufficienza: occorre riportare, almeno per sintesi essenziale, il contenuto dell’atto o del documento rilevante.
  • La motivazione apparente ricorre solo quando il percorso logico della decisione è realmente incomprensibile o meramente graficamente esistente; non basta la sua sintesi o concisione.
  • In materia di PR.E.U. sugli apparecchi da intrattenimento, per i fatti anteriori alla novella del 2009 il concessionario di rete risponde in via principale e, se l’autore dell’illecito è individuato, risponde anche in solido con questi.
  • La solidarietà prevista dalla disciplina del PR.E.U. ha funzione di garanzia della riscossione del tributo e delle sanzioni, non di sanzione per concorso nell’illecito; perciò la modifica normativa successiva non si applica retroattivamente in senso più favorevole quando la responsabilità solidale permane comunque.
  • Il favor rei non opera se la norma sopravvenuta non elimina la posizione di obbligato solidale del soggetto interessato, ma si limita a rimodulare la struttura della responsabilità senza escludere la pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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