Cassazione Civile, Ordinanza n. 15377/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2004, relativo all’omessa dichiarazione del reddito di partecipazione in una società in accomandita semplice poi cancellata dal registro delle imprese. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, in primo grado, l’insussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento e, inoltre, la nullità dell’avviso emesso nei confronti di una società estinta e notificato anche al socio. In appello l’Agenzia aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il raddoppio dei termini non potesse operare nei confronti del socio in assenza di denuncia penale personale e comunque per una maggiore Irpef inferiore alla soglia di rilevanza penale, oltre a contestare la qualifica di socio accomandante; (2) omesso esame/omessa pronuncia sulla nullità dell’avviso e sulla pretesa impossibilità per l’Ufficio di emettere un avviso nei confronti di una società estinta e di notificarlo al socio quale successore universale. La Corte, però, rileva d’ufficio un vizio preliminare e assorbente: la violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, in quanto non era stato evocato in giudizio l’altro socio della società, titolare del 50% della partecipazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario originario, rilevata d’ufficio, poiché al giudizio non aveva partecipato l’altro socio della società di persone. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio a contraddittorio integro e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso sono rimasti sostanzialmente assorbiti dalla questione pregiudiziale del contraddittorio.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare l’operatività del raddoppio dei termini di accertamento nei confronti del socio; la Corte non si pronuncia nel merito della censura perché assorbita dal vizio di contraddittorio
richiamato dal ricorrente per sostenere che l’accertamento non potesse essere emesso nei confronti di una società estinta; la censura non viene decisa nel merito per assorbimento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro del primo motivo per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
indicato come parametro del secondo motivo per omesso esame/omessa pronuncia
il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio
impone l’integrazione del contraddittorio quando la controversia riguarda soggetti inscindibilmente legati dal rapporto tributario
richiamato come possibilità di riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari
fondamento dell’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dell’automatica imputazione ai soci pro quota
richiamato in relazione alla successione processuale del socio quale successore della società estinta
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
base per la cassazione con rinvio al primo giudice in caso di rilevata violazione del litisconsorzio necessario
richiamato nel dispositivo quale norma di rinvio al giudice di primo grado
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto l’accertamento dei redditi di una società di persone e dei redditi imputati ai soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
- L’omessa partecipazione di uno dei litisconsorti necessari rende nullo l’intero giudizio, nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in cassazione.
- Se il vizio di contraddittorio non è stato sanato in primo grado, il giudice d’appello deve rimettere la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio; in sede di legittimità, ove il vizio emerga, va disposto l’annullamento delle pronunce e il rinvio al primo giudice.
- Nei giudizi concernenti l’unitarietà dell’accertamento dei redditi societari e dei soci, l’impugnazione proposta da uno solo dei soggetti interessati non consente una decisione limitata ad alcuni soltanto dei soggetti incisi dalla pretesa tributaria.
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