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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35947/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società cliente di banca aveva agito per far accertare la nullità e l'illegittimità di varie poste addebitate su due rapporti bancari ancora in essere, aperti nel 1996: un conto ordinario e un conto "anticipi fatture salvo buon fine". Contestava in particolare la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la commissione di massimo scoperto, le valute asseritamente antergate o postergate e gli interessi usurari, chiedendo la rettifica dei saldi e le conseguenti restituzioni. La banca aveva eccepito la prescrizione delle eventuali pretese restitutorie almeno per il periodo anteriore al decennio rilevante e aveva resistito nel merito. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte: il tribunale aveva escluso l'esame dei conti già intestati all'impresa individuale del titolare della società, aveva negato la ripetizione perché la domanda era proposta su conto ancora aperto, ma aveva dichiarato illegittima la capitalizzazione trimestrale non paritaria e disposto un ricalcolo secondo un criterio sostitutivo. La banca ha appellato e la corte territoriale ha riformato la decisione, ritenendo che la clausola di reciprocità dell'anatocismo fosse comunque validamente pattuita e che, in ogni caso, le rettifiche pretese non potessero estendersi ai conti dell'impresa individuale già dichiarati estranei al giudizio; ha inoltre ritenuto che sul conto anticipi, quale mero conto di servizio con giroconto delle competenze sul conto ordinario, non vi fosse spazio per ulteriori rettifiche. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1283 c.c., 120 e 117 TUB per avere la corte d'appello respinto la rettifica dei saldi pur confermando la nullità dell'anatocismo non paritario; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e incomprensibile; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè dell'ipotesi di ricalcolo elaborata dal c.t.u. e adottata dal tribunale; 4) nullità per ultrapetizione e violazione del giudicato interno, assumendo che la corte d'appello avesse deciso sulla base di una ragione non dedotta con l'appello della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la censura principale non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte d'appello non aveva negato in astratto la nullità della clausola anatocistica non paritaria, ma aveva escluso la possibilità di rettificare i saldi dei rapporti della società in assenza di prova/autonoma deduzione dell'effettiva capitalizzazione successiva e, soprattutto, in presenza di un precedente accertamento di inammissibilità delle nuove domande sui conti dell'impresa individuale, dove il c.t.u. aveva effettivamente riscontrato gli effetti anatocistici. Quanto al conto anticipi, è stato valorizzato il fatto che si trattava di un conto di mera evidenza contabile, le cui competenze venivano girate al conto ordinario, con conseguente impossibilità di configurare, su quel rapporto, un fenomeno di anatocismo successivo. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati infondati o inammissibili: la Corte ha ribadito i confini molto ristretti del sindacato di legittimità sulla motivazione ex art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c., escludendo sia la motivazione apparente sia l'omesso esame di un fatto decisivo, poiché le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze peritali. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1283 c.c.

    richiamato come parametro sulla legittimità della capitalizzazione degli interessi; la Corte considera decisiva la distinzione tra anatocismo non paritario e applicazione di tassi/condizioni pattuite per iscritto

  • art. 120 TUB

    invocato nel motivo di ricorso in tema di anatocismo bancario

  • art. 117 TUB

    richiamato in relazione al c.d. tasso sostitutivo e alla disciplina delle condizioni pattuite per iscritto nei rapporti bancari

  • art. 132 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è configurabile solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura di violazione di legge è respinta perché non coglie la ratio decidendi

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la Corte esclude i vizi di nullità della sentenza dedotti per asserita motivazione contraddittoria o ultrapetizione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove o delle questioni giuridiche

  • art. 183 c.p.c.

    viene richiamato per la tardività delle nuove domande relative ai conti già intestati all'impresa individuale

  • art. 1832 c.c.

    richiamato per affermare la cristallizzazione delle operazioni esposte sul conto anticipi quale conto di mera evidenza contabile

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal motivo di ricorso per dedotta ultrapetizione, non ravvisata dalla Corte

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal motivo di ricorso in relazione al giudicato interno

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dal motivo di ricorso in relazione al giudicato interno e all'eventuale acquiescenza

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal motivo di ricorso in tema di giudicato sostanziale

  • art. 1422 c.c.

    richiamato dalla corte d'appello per affermare l'imprescrittibilità dell'azione di nullità della clausola anatocistica

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 7 della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000

    la Corte d'appello ha escluso che il mero rispetto delle formalità previste dalla disposizione consentisse automaticamente l'anatocismo reciproco, ritenendo necessaria una nuova pattuizione

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare una sola delle più ragioni poste a base della decisione.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi confinato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è consentito prospettare una semplice insufficienza argomentativa o una diversa lettura delle prove.
  • L'omesso esame di un "fatto decisivo" non coincide con l'omessa valutazione di un elemento istruttorio o con la contestazione dell'apprezzamento del materiale probatorio, che restano riservati al giudice di merito.
  • In materia di rapporti bancari, la rettifica dei saldi per anatocismo presuppone che l'effetto capitalizzatorio sia concretamente riferibile al rapporto ancora oggetto di scrutinio; se l'anatocismo è stato accertato solo su conti esclusi dal giudizio per tardività o inammissibilità delle relative domande, non può essere automaticamente trasferito ai conti della società.
  • Il conto anticipi, quando ha funzione di mera evidenza contabile con giroconto delle competenze sul conto ordinario, non è idoneo a generare un autonomo fenomeno anatocistico nel senso tradizionale della maturazione di interessi su interessi.
  • Il rispetto delle formalità previste dalla disciplina CICR sull'anatocismo non comporta di per sé l'efficacia automatica della capitalizzazione reciproca se manca una specifica nuova pattuizione conforme alle condizioni del rapporto
  • rami [

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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