Cassazione Civile, Ordinanza n. 20503/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della contribuente avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio relativo all'avviso di liquidazione impugnato, senza esaminare nel merito il ricorso originario dell'Agenzia, e ha compensato integralmente le spese di lite per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla materia.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo all'anno 2010, impugnato dalla società contribuente e inizialmente annullato in primo grado. La Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Erario. Nel giudizio di cassazione, l'Agenzia delle entrate proponeva un unico motivo contro tale decisione, ma nel frattempo la società aveva chiesto la definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito nella l. n. 136 del 2018. L'Amministrazione aveva però negato la definizione agevolata sul presupposto che l'atto impugnato non avesse natura di atto impositivo, ma fosse un mero atto liquidatorio, con conseguente esclusione dalla sanatoria. La società ha quindi impugnato il diniego. La Corte ha esaminato preliminarmente il ricorso contro il diniego di definizione agevolata e ha ritenuto che, poiché l'avviso di liquidazione costituiva il primo atto con cui la pretesa tributaria era stata portata a conoscenza della contribuente e non era preceduto da un distinto atto impositivo, la lite rientrasse tra quelle definibili; di conseguenza ha accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego e ha dichiarato estinto il giudizio principale.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
definizione agevolata delle liti fiscali pendenti
Si applica anche alle controversie in cui l'atto impugnato, pur formalmente liquidatorio, sia il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria è stata comunicata al contribuente.
conversione del d.l. n. 119 del 2018
Conferma il regime di definizione agevolata richiamato dalla domanda di condono.
art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
La cartella o l'atto impugnato è contestabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa quando rappresenti il primo atto portatore della pretesa fiscale.
art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
Il richiamo serve a chiarire che anche gli atti formati all'esito di controllo automatizzato, se costituiscono il primo atto di pretesa, possono rientrare nella definizione agevolata.
art. 16 della l. n. 289 del 2002
È richiamato in funzione interpretativa quale precedente normativo in materia di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.
art. 39 del d.l. n. 98 del 2011
conv. nella l. n. 111 del 2011
È richiamato come precedente normativo che attribuisce all'organo giurisdizionale della lite piena competenza sul sindacato relativo alla definizione agevolata.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, il diniego dell'Amministrazione è sindacabile in cassazione quando la controversia sia ancora pendente in sede di legittimità e la lite rientri, per oggetto, nell'ambito della sanatoria.
- Un atto tributario può essere qualificato come "impositivo" anche se formalmente denominato liquidatorio o cartolare, quando costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è resa conoscibile al contribuente e ne determini per la prima volta l'an e il quantum.
- La distinzione tra atto impositivo e atto meramente liquidatorio non può essere effettuata in modo puramente formale: occorre verificare se vi sia stata o meno una precedente formalizzazione della pretesa tributaria.
- Se il contribuente contesta un atto che rappresenta la prima comunicazione della pretesa fiscale, la lite è definibile e l'impugnazione può investire anche il merito della pretesa, non solo vizi formali dell'atto.
- Quando sopravviene la definizione agevolata ed essa è riconosciuta applicabile alla controversia, il giudizio principale deve essere dichiarato estinto e le spese possono essere compensate in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20385/2022 del 24/06/2022
- ordinanza_civile · 24 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20386/2022 del 24/06/2022
- ordinanza_civile · 24 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20387/2022 del 24/06/2022
- ordinanza_civile · 24 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20390/2022 del 24/06/2022
- ordinanza_civile · 24 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20391/2022 del 24/06/2022
- ordinanza_civile · 24 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20392/2022 del 24/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →