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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01117/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di locazione commerciale di un locale sito in Lacco Ameno. Il locatore aveva concesso l'immobile per sei anni a decorrere dall'1 dicembre 2000 e, alla prima scadenza, aveva comunicato il diniego di rinnovo. La conduttrice aveva quindi agito per ottenere la restituzione di somme che assumeva essere state corrisposte in parte a titolo di 'buona entrata' e in parte in nero, oltre che per la rideterminazione dell'indennità di avviamento e per la restituzione della differenza tra il canone pattuito nel contratto e quello effettivamente versato. Il Tribunale aveva rigettato le domande per difetto di prova, ma la Corte d'appello aveva accolto parzialmente l'impugnazione della conduttrice, riconoscendo la restituzione di quanto pagato in eccedenza a titolo di canone, valorizzando la copia del verbale di offerta reale del canone e il giuramento suppletorio deferito. Il ricorrente per cassazione censurava: la valutazione delle prove e l'uso del giuramento suppletorio; la violazione degli artt. 2697 e 116 c.p.c. e dell'art. 2736 c.c.; l'applicazione della disciplina sulla nullità del canone eccedente e sulla registrazione del contratto; la tardività e irrilevanza della documentazione prodotta; e la mancata integrale compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. e, comunque, infondato perché il giuramento suppletorio era stato correttamente deferito alla parte che aveva fornito il principio di prova più persuasivo e perché le censure sulla prova e sulla non contestazione non si confrontavano correttamente con i principi sull'onere di allegazione e sulla valutazione del materiale istruttorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro un argomento svolto ad abundantiam sulla inutilizzabilità del documento. Il terzo motivo è stato respinto perché non si confrontava con la ratio della sentenza, che aveva qualificato la vicenda come simulazione del contratto di locazione, e non come mera pattuizione successiva di un canone maggiore. Il quarto motivo è stato rigettato poiché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come norma che delimita i vizi deducibili in cassazione; le censure devono colpire la ratio decidendi e, per il vizio motivazionale, rispettare i limiti oggi molto ristretti del sindacato di legittimità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente dove siano localizzati gli atti e i documenti richiamati e non ne riproduce il contenuto nei limiti necessari.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione rileva ai fini probatori solo se la parte convenuta non prende posizione in modo analitico sui fatti allegati dalla controparte.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ne disconosca il regime legale di valutazione; non quando si contesti il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 157 c.p.c.

    Le nullità relative devono essere eccepite tempestivamente e reiterate fino alla precisazione delle conclusioni, altrimenti non possono essere fatte valere in cassazione.

  • art. 167 c.p.c.

    Il convenuto deve contestare specificamente i fatti allegati dall'attore; la mancata contestazione rilevante è quella compiuta negli atti difensivi, non nelle sole dichiarazioni rese in interrogatorio formale.

  • art. 2736 c.c.

    Il giuramento suppletorio è mezzo istruttorio deferibile d'ufficio dalla parte che, secondo il prudente apprezzamento del giudice, abbia fornito il maggior principio di prova, quando la domanda o l'eccezione non sia pienamente provata ma neppure del tutto sfornita di prova.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo la struttura della fattispecie, non quando si discuta della mera valutazione delle prove.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la mancata compensazione non richiede una motivazione autonoma specifica.

  • art. 287 c.p.c.

    L'eventuale errore materiale di calcolo sarebbe emendabile con il procedimento di correzione, ma nel caso concreto la Corte ha escluso che si trattasse di mero errore materiale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la decisione in cassazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • L. n. 431/1998

    Il ricorrente ne invocava l'inapplicabilità al rapporto, trattandosi di locazione commerciale; la Corte ha comunque ritenuto che la questione non investisse la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • L. n. 392/1978

    È richiamata dal ricorrente come disciplina applicabile alla locazione commerciale.

  • L. n. 311/2004

    È richiamata nel motivo sul tema della registrazione del contratto e della validità del canone.

  • d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla registrazione del contratto di locazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo che non localizzi specificamente atti e documenti richiamati e non ne riproduca il contenuto nei limiti necessari è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione deve aggredire la vera ratio decidendi della sentenza impugnata: se censura soltanto affermazioni svolte ad abundantiam, difetta di interesse ed è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice assegni l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si critichi la valutazione delle prove o la loro maggiore o minore attendibilità.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento mentre la legge impone un diverso regime; non basta lamentare un cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
  • Il giuramento suppletorio può essere deferito d'ufficio alla parte che abbia fornito il principio di prova più persuasivo, quando la domanda o l'eccezione non sia del tutto sfornita di prova ma neppure pienamente dimostrata.
  • La non contestazione rilevante deve essere verificata rispetto alle allegazioni difensive ritualmente svolte negli atti del processo e non può essere esclusa o surrogata da sole dichiarazioni rese in interrogatorio formale.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta degli elementi istruttori più convincenti appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti stretti del vizio di motivazione.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSpese di liteImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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