Cassazione Civile, Sentenza n. 18949/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il loro ricorso avverso una cartella di pagamento derivante da iscrizione a ruolo per imposta di registro su compravendita immobiliare. Le censure principali riguardavano: la illegittima notifica diretta della cartella da parte dell'agente della riscossione mediante servizio postale (senza ufficiale notificatore e senza relata); l'assenza di ricevuta di ritorno e di firma sul registro di consegna; l'omessa sottoscrizione della cartella e la mancata indicazione delle modalità per proporre reclamo/mediaco; la presunta decadenza per tardiva notifica rispetto ai termini dell'art. 25 DPR n. 602/1973 (si contestava che la cartella fosse notificata oltre i termini), e, in generale, l'omesso esame di fatti decisivi da parte del giudice d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'agente della riscossione può notificare direttamente la cartella tramite servizio postale ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 e che in tale ipotesi la notifica si perfeziona con l'avviso di ricevimento rilasciato dall'ufficio postale, senza necessità della relata di notificazione o dell'applicazione della legge n. 890/1982. Ha ritenuto irrilevante, ai fini di nullità, l'omessa sottoscrizione della cartella quando la riferibilità dell'atto è certa; l'omessa indicazione delle informazioni ex art. 7 l. n. 212/2000 non invalida l'atto ma può giustificare la riammissione in termini; si applica alla riscossione dell'imposta di registro il termine prescrizionale decennale (DPR n. 131/1986 art. 78) e non il termine di decadenza previsto dall'art. 25 del DPR n. 602/1973. Ha altresì confermato la rilevanza dell'art. 156 c.p.c. (sanatoria per conoscenza dell'atto) e rigettato le doglianze per omesso esame, ritenendole infondate o non ammissibili.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Art. 26: legittima la notifica diretta della cartella da parte del concessionario/ agente della riscossione mediante servizio postale; la notifica si perfeziona con l'avviso di ricevimento senza necessità di relata. Art. 25: non si applica ai tributi come l'imposta di registro dopo la definitiva liquidazione, quindi il relativo termine di decadenza non opera per la riscossione dell'imposta di registro.
Per l'imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione, la riscossione è regolata dal termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 78 (non dai termini di decadenza dell'art. 25 del DPR 602/1973).
Legge 20 novembre 1982, n. 890
art. 14 e altre norme sul servizio di notifica
La legge sulle notificazioni tramite ufficiale giudiziario (l. 890/1982) non si applica alle notifiche di cartelle eseguite direttamente dal concessionario tramite servizio postale ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le disposizioni che presuppongono l'intervento dell'agente della notificazione (es. art. 60 DPR 600/1973) non sono applicabili alle notifiche dirette effettuate tramite servizio postale dall'agente della riscossione.
art. 7, comma 2, lett. c)
L'omessa indicazione nell'atto delle informazioni previste dalla legge sul procedimento amministrativo non comporta, di per sé, la nullità; può invece giustificare la scusabilità e la riammissione in termini dell'impugnazione tardiva.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma sul reclamo/ mediazione è stata modificata e oggetto di questioni di legittimità; la Corte ricorda che, nella formulazione vigente dopo le modifiche, la presentazione del reclamo rileva come condizione di procedibilità (ma la mancata indicazione nella cartella non invalida automaticamente l'atto).
D.lgs. 18 febbraio 1999, n. 46
Ha limitato l'applicazione di talune disposizioni di riscossione coattiva (e relativi termini) all'IVA e alle imposte sui redditi; da ciò deriva che le regole di decadenza dell'art. 25 DPR 602/1973 non si estendono all'imposta di registro dopo il 1° luglio 1999.
art. 156; art. 112; art. 360 (riferimenti ai motivi di cassazione)
Art. 156 c.p.c.: la nullità/invalidità della notifica non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto quando risulti la conoscenza dell'atto da parte del destinatario nei termini; Art. 112 e art. 360: regole procedurali sul sindacato in Cassazione e sui motivi di impugnazione; la Corte richiama limiti e condizioni di ammissibilità e valutazione delle doglianze.
D.P.R. n. 43 del 1988
art. 67 (richiamato nel testo)
Alcune norme di estensione della riscossione coattiva alle imposte indirette erano previste dal DPR 43/1988 ma sono state abrogate o hanno efficacia mero storica; perciò non possono giustificare l'applicazione dei termini di decadenza alle imposte come quella di registro dopo le modifiche normative.
D.M. 1 aprile 2012
modello cartella di pagamento (richiamato)
Il modello di cartella approvato dal decreto non prevede la sottoscrizione dell'esattore come requisito essenziale; l'omessa sottoscrizione non implica nullità se l'atto è riferibile all'autorità emittente.
Massime di principio
- La cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida se risulta l'A/R: non è richiesta la relata di notifica o l'intervento dell'ufficiale giudiziario.
- L'assenza della firma del funzionario o di talune indicazioni informative non determina automaticamente la nullità dell'atto; può invece dar luogo, sul piano processuale, alla scusabilità dell'impugnazione tardiva e alla riammissione in termini.
- Per l'imposta di registro, dopo che l'avviso di liquidazione è divenuto definitivo, la riscossione è soggetta al termine prescrizionale decennale (DPR 131/1986) e non ai termini di decadenza dell'art. 25 del DPR 602/1973.
- Se il contribuente dimostra di aver avuto conoscenza dell'atto entro i termini utili (art. 156 c.p.c.), eventuali vizi di notifica possono considerarsi sanati e non precludono l'esercizio dell'azione di riscossione.
- Le questioni attinenti a mutamenti o contrasti giurisprudenziali circa l'interpretazione di norme costituiscono questioni giuridiche e non 'fatti' rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5; quindi non sempre integrano motivo valido di cassazione per omesso esame di fatto.
- La mancata indicazione nella cartella delle modalità per proporre reclamo/mediaco non invalida l'atto ma può consentire misure correttive a favore del contribuente (riammissione), salvo che la riferibilità e la conoscenza dell'atto non siano in dubbio.
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