Cassazione Civile, Sentenza n. 18809/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza n. 11182/2021 della Corte di Cassazione (28/04/2021) che aveva cassato la sentenza di appello e rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia per verificare l'applicabilità dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. in favore di Rita Consolini e Agostino Danese. I ricorrenti sostenevano un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.: secondo loro la Corte di cassazione avrebbe dato per accertato un possesso utile per usucapire oltre il termine decennale nonostante risulti dagli atti la notifica di un atto di citazione nel 1990 che avrebbe interrotto il termine e, inoltre, avrebbero rilevato che la Corte d'appello aveva formulato l'ipotesi dell'usucapione in modo ipotetico non avendo gli acquirenti proposto una domanda riconvenzionale ex art. 1159 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che la censura dedotta non rilevi un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., ma consista in una diversa interpretazione o valutazione della sentenza di appello e delle argomentazioni di merito, materia non sindacabile in sede revocatoria. Inoltre l'ordinanza impugnata non aveva affermato l'inesistenza di atti interruttivi dell'usucapione: essa aveva soltanto ritenuto che la Corte d'appello avesse omesso di verificare l'applicabilità dell'art. 1159 c.c. alla luce del possesso decennale dedotto dagli acquirenti. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 4.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi) oltre accessori di legge e spese generali in favore di ciascun gruppo di controricorrenti; è altresì dato atto della possibile integrazione del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1159 cod. civ.
usucapione decennale prevista dall'art. 1159 cod. civ. a vantaggio dell'acquirente a non domino in buona fede che abbia trascritto il proprio acquisto
La Corte ha ritenuto che, ove risulti il possesso esclusivo per oltre dieci anni dall'acquisto, il giudice di merito debba verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti dell'usucapione decennale a favore dell'acquirente a non domino; la questione fattuale circa atti interruttivi resta di competenza del giudice del rinvio
art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa
La revocazione è ammessa solo per un errore di percezione o svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, purché il fatto sia inoppugnabilmente escluso o accertato dagli atti; non rientrano nella revocazione le divergenze di valutazione o interpretazione giuridica
art. 391-bis cod. proc. civ.
Fissa il rimedio processuale per chiedere la revocazione di pronunce della Corte di Cassazione, utilizzabile nei casi tassativi (tra cui l'errore di fatto di cui all'art. 395 n.4 c.p.c.); la Corte ha ricordato i limiti di tale rimedio
Massime di principio
- La revocazione in Cassazione ai sensi di art. 391-bis c.p.c. è uno strumento strettamente delimitato: è ammissibile solo per errori di fatto tipizzati (art. 395 n.4 c.p.c.), non per diverse interpretazioni del diritto o per critiche alla valutazione delle prove compiuta dal giudice.
- Se si contesta che la Corte di legittimità abbia "dimenticato" o travisato un atto processuale (es. atto di citazione che interrompe il decorso dell'usucapione), occorre dimostrare che l'atto sia presente negli atti e che la Corte lo abbia dato per inesistente in modo incontestabile; una mera diversa lettura della motivazione non è sufficiente.
- Quando la Corte di cassazione annulla e rinvia per accertamenti di fatto (per es. verificare i presupposti dell'usucapione decennale), ciò non equivale a una decisione sul punto: il giudice del rinvio deve esaminare gli elementi fattuali e provarne la continuità o l'interruzione.
- Nel determinare se procedere con un ricorso per revocazione, valutare se la questione è realmente un "fatto" incontestabile nei documenti di causa o invece una controversia di diritto/valutazione: solo il primo profilo può dare luogo a revocazione.
- Chi propone istanza di revocazione deve considerare il rischio di condanna alle spese, compreso il possibile ulteriore versamento del contributo unificato, se la revocazione è dichiarata inammissibile.
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