Cassazione Civile, Sentenza n. 18765/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'addebito TARI relativo a porzione di superficie produttiva: la ricorrente contestava la tassabilità sostenendo che i rifiuti prodotti sono speciali e che, perciò, le aree produttive e i magazzini funzionalmente collegati dovessero essere escluse dalla TARI (o, comunque, soggette a riduzione), chiedendo l'esenzione o la riduzione sulla base dell'autosmaltimento. Contestava inoltre la mancata prova da parte del Comune dell'attivazione del servizio comunale di smaltimento nell'area industriale e la correttezza dell'applicazione dell'art.30 del regolamento comunale; invocava anche il principio comunitario "chi inquina paga" e richiamava una risoluzione ministeriale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (i) l'esenzione dalla TARI può operare soltanto per la parte di superficie in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati e solo se il produttore dimostra l'avvenuto autosmaltimento conforme alla normativa; (ii) i rifiuti speciali assimilati agli urbani, ove ciò sia stabilito dal regolamento comunale, non danno diritto all'esenzione ma solo a una riduzione proporzionale della quota variabile in relazione alle quantità avviate al riciclo; (iii) l'onere probatorio grava sul contribuente che chiede esenzione o riduzione: tocca a questi dimostrare la mancata istituzione/attivazione del servizio comunale o l'effettivo autosmaltimento secondo i requisiti regolamentari; (iv) la risoluzione ministeriale invocata non è vincolante e non sconfigge il potere regolamentare del Comune; (v) giudicati relativi ad anni diversi non vincolano se il dato (superficie tassabile/servizio) è variabile nel tempo; (vi) vari motivi di cassazione sono stati dichiarati inammissibili per carenza di specificità o per assenza di attinenza con il decisum. Spese liquidate a favore del Comune nella misura indicata.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649
"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali... Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile... Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini... ai quali si estende il divieto di assimilazione."
La Corte interpreta la norma nel senso che l'esenzione opera solo per rifiuti speciali non assimilati e soltanto se l'autosmaltimento è provato; per i rifiuti assimilati la norma prevede solo riduzioni tariffarie disciplinate dal regolamento comunale.
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lett. e
Richiamato come criterio per i limiti quantitativi e per la individuazione dei rifiuti assimilabili: il regolamento comunale ha indicato l'uso di tali criteri per assimilare alcune tipologie ai rifiuti urbani.
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARI), artt. 58, 59, 60, 62
Normativa di riferimento sul tributo rifiuti; citata nella contestazione e nella valutazione dell'onere impositivo e delle agevolazioni regolamentari.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento della censura in cassazione per violazione di norme di diritto; utilizzato per inquadrare i motivi di ricorso.
codice di procedura civile, artt. 112, 113, 115, 116
Rilevati in relazione alla critica alla valutazione delle prove di merito: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze che cercavano di rimettere in discussione la valutazione probatoria del giudice di merito.
disp. att. cod. proc. civ., art. 118
Richiamata nella contestazione sulla valutazione probatoria; la Corte ha confermato che l'onere di provare l'esenzione o la carenza del servizio grava sul contribuente.
Principio sul riparto dell'onere della prova: anche i fatti negativi devono essere provati dal soggetto che li deduce, salvo prova per presunzioni o fatti contrari positivi.
Direttive UE 2006/12/CE e 2008/98/CE
Richiamate dalla ricorrente con riferimento al principio "chi inquina paga"; la Corte ha osservato che la questione non era stata trattata dalla sentenza impugnata e che la richiamata derivazione comunitaria non modifica gli oneri probatori e i principi già fissati dalla normativa nazionale/regolamentare.
Massime di principio
- L'esenzione TARI per aree che producono rifiuti speciali opera solo per rifiuti speciali non assimilati e solo se il produttore dimostra l'effettivo autosmaltimento conforme alla normativa.
- Se il Comune, con proprio regolamento, assimila rifiuti speciali agli urbani, non si ottiene esenzione: al massimo si può chiedere una riduzione proporzionale della quota variabile dimostrando le quantità avviate al riciclo.
- L'onere della prova grava sul contribuente che invoca esenzione o riduzione: tocca a lui dimostrare la mancata istituzione/attivazione del servizio comunale nell'area o l'effettivo autosmaltimento; i fatti negativi vanno provati con fatti positivi contrari o presunzioni adeguate.
- Le risoluzioni ministeriali non hanno valore vincolante se contrastano con l'autonoma disciplina regolamentare comunale e non possono soppiantare l'effettivo contenuto normativo.
- I giudicati relativi ad anni d'imposta diversi possono essere irrilevanti per anni successivi quando il dato rilevante (es. superficie tassabile, organizzazione del servizio) è variabile nel tempo.
- In sede di cassazione le censure devono essere specifiche e attinenti al decisum impugnato; motivi vaghi, generici o non pertinenti sono dichiarati inammissibili.
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