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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18767/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società contestava l'applicazione della TARI per parti dell'immobile dove, a suo avviso, si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, il cui smaltimento è a carico dei produttori. La controversia verteva sulla valutazione della porzione di superficie da escludere dalla tassa e sulla correttezza del metodo valutativo adottato dai giudici di merito (che avevano parlato di una destinazione «in larga misura» alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili). La Corte di legittimità ha ritenuto che la norma di riferimento richiede una verifica puntuale della sola porzione di superficie in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, e che i precedenti giudizi si collocano in continuità con l'orientamento formatosi in tema di TARSU.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata per violazione della disposizione che esclude dalla TARI la sola parte di superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, ritenendo il metodo valutativo dei giudici di merito generico e incontrollabile (uso della locuzione «larga misura»). Ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a rinnovare l'esame e accerti puntualmente la porzione di superficie dello stabilimento in cui, nell'anno di imposta (2016), si sono formati in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 2013, n. 147

    Stabilisce l’esclusione dalla TARI per la "parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali"; la Corte interpreta la norma richiedendo una verifica puntuale della porzione di superficie interessata e applica a TARI gli orientamenti preesistenti in materia di tributi sui rifiuti (TARSU/TIA)

  • D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamato come riferimento storico/disciplinare: la giurisprudenza formatasi sulla TARSU (art. 62, c. 3) è estensibile alla TARI, con la conseguenza che l’esclusione opera solo per la parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano rifiuti speciali

  • giurisprudenza della Corte di cassazione

    sentenze richiamate dal testo (es. Cass. 7 luglio 2022, n. 21490; Cass. 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089; Cass. 8 febbraio 2023, n. 3818; Cass. 15 dicembre 2015, n. 4793; Cass. 11 marzo 2016, nn. 4792-4793)

    La Corte richiama ed estende agli atti TARI gli orientamenti maturati per TARSU/TIA: l’esclusione fiscale va determinata con riferimento alla porzione di superficie in cui si formano esclusivamente o, nel testo più recente, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati

Massime di principio

  • L’esclusione dalla TARI spetta solo per la specifica porzione di superficie in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati; non è sufficiente una valutazione generica o qualitativa riferita all’intero immobile
  • Il soggetto che chiede l’esclusione deve dimostrare puntualmente l’esistenza della produzione continua e prevalente di rifiuti speciali e, se previsto dalla norma, che il loro smaltimento è stato effettuato a proprie spese e in conformità alla normativa
  • La giurisprudenza formatasi per TARSU/TIA è estensibile alla TARI: i principi interpretativi consolidati per i tributi sui rifiuti predecessori si applicano anche al tributo attuale
  • La prova della porzione esclusa dalla TARI richiede accertamenti misurabili e verificabili (es. metri quadrati effettivi dell’area dedita alla produzione dei rifiuti speciali), non formulazioni generiche come «larga misura»
  • Se il giudice di merito utilizza criteri valutativi vaghi o non documentati, la decisione può essere cassata e la causa rimandata per un nuovo esame; è quindi importante produrre documentazione tecnica dettagliata (planimetrie, descrizioni operative, evidenze di gestione/smaltimento rifiuti) già in primo grado

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