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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18821/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava la nullità/dannosità della cartella esattoriale per omessa sottoscrizione autografa dell'esattore e per mancata indicazione del responsabile del procedimento. Si sosteneva che l'assenza della firma e l'assenza dell'indicazione del responsabile avrebbero reso invalido l'atto e dunque opponibile al ricorrente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata sottoscrizione, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto solo se espressamente prevista dalla legge e che la cartella, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, deve essere predisposta secondo il modello ministeriale che non richiede la sottoscrizione ma solo l'intestazione e l'indicazione della causale mediante codice. Inoltre la Commissione regionale non ha affrontato l'eccezione di nullità per mancata indicazione del responsabile perché la cartella era divenuta definitiva per mancata impugnazione; in tema tributario le eccezioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo sono precluse salvo vizi propri di atti successivi. Sono state altresì liquidate le spese di giudizio a carico della ricorrente: per ciascun controricorrente 200,00 € per esborsi e 5.800,00 € per compensi, più il rimborso forfettario del 15% sui compensi e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Sebastiano de Feudis. È stata infine disposta l'applicazione delle norme sull'integrativo contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    La cartella di pagamento deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale; tale modello non prevede la sottoscrizione autografa dell'esattore ma soltanto la sua intestazione e l'indicazione della causale tramite codice, pertanto l'assenza della firma non determina nullità dell'atto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    art. 13, comma 1-quater; comma 1-bis

    Prevede discipline sul contributo unificato; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (esempi citati)

    Cass. 27/02/2009 n. 4757; Cass. 05/12/2014 n. 25773; Cass. 30/12/2015 n. 26053; Cass. 29/08/2018 n. 21290; Cass. 07/09/2018 n. 21844; Cass. Sez. T 30/03/2023 n. 9009; Cass. Sez. V 04/12/2019 n. 31605; Cass. Sez. T 25/01/2023 n. 2377; altre pronunce richiamate

    Principio consolidato: in assenza di sanzione espressa di nullità, opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo che lo ha emanato. Questo vale anche per la cartella esattoriale; quindi la mancanza di firma non invalida l'atto se esso è inequivocabilmente riferibile all'ente emittente.

Massime di principio

  • L'autografia della sottoscrizione è essenziale solo se la legge o il modello di atto lo prevedono espressamente; in mancanza, l'assenza della firma non determina automaticamente la nullità dell'atto amministrativo/tributario.
  • Per la cartella di pagamento (ruolo/esattoriale) vale il modello ministeriale previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973: non essendovi previsione di firma dell'esattore, la sua mancanza non inficia la validità dell'atto se quest'ultimo è riconducibile in modo univoco all'ente competente.
  • Esiste una presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo emittente; in assenza di una sanzione di nullità prevista dalla norma, il dubbio circa la paternità o la sottoscrizione va risolto a favore della validità dell'atto.
  • Se una cartella/atto impositivo è divenuto definitivo per mancata impugnazione, le eccezioni relative all'atto originario sono precluse; è possibile contestare solo vizi propri di atti successivi a quello ormai definitivo.
  • In sede processuale tributaria, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento può essere priva di efficacia invalidante se l'atto è ormai definitivo o se il difetto non è rilevante ai sensi delle norme che disciplinano la validità dell'atto.

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