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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18867/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava principalmente: (1) l'illegittimità della notifica della cartella via PEC perché il duplicato informatico in formato PDF era privo di firma digitale o attestazione di conformità; (2) l'inesistenza della notifica per essere la PEC mittente non censita negli elenchi pubblici; (3) la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella, in violazione dell'art. 7, comma 2, l. 27/7/2000 n.212 e dell'art. 36, comma 4‑ter d.l. 248/2007.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo profilo ha rilevato omissione di pronuncia del giudice regionale ma ha comunque rimediato ex art. 384, comma 2 c.p.c., ritenendo l'eccezione infondata alla luce dell'art. 22, comma 3 del CAD (come modificato), secondo cui le copie per immagine di documenti originariamente analogici hanno efficacia probatoria se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta; pertanto non è necessaria la firma digitale o l'attestazione di conformità, e l'assenza della sottoscrizione dell'esattore non invalida l'atto se è riferibile all'organo emittente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità, non essendo stato sollevato in primo grado; la Corte ha richiamato le Sezioni Unite su maggiore rigidità delle notifiche digitali ma anche sul principio che, se la notifica ha raggiunto il destinatario che si è costituito, l'irregolarità può perdere rilievo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e per l'assenza di puntuale allegazione in atti del contenuto della cartella (e, in ogni caso, risultava indicato il responsabile dell'emissione). Sono state condannate le spese a carico della ricorrente, con liquidazione a favore dei controricorrenti (200,00 € per esborsi e 5.800,00 € per compensi ciascuno, più 15% forfettario e accessori), e rilevata l'obbligatorietà del versamento di eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), art. 22, comma 3

    "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta"

    La Corte ha ritenuto che le copie per immagine allegate via PEC di documenti originariamente cartacei abbiano efficacia probatoria senza necessità di firma digitale o attestazione di conformità, salvo che la controparte non disconosca espressamente la conformità all'originale.

  • D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (art. 66) - modifica al CAD

    Richiamato come norma di modifica del CAD che ha rafforzato l'efficacia probatoria delle copie per immagine ai sensi dell'art. 22.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    La cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma la sua intestazione; perciò l'assenza di firma leggibile non comporta automaticamente nullità dell'atto se l'atto è riferibile all'organo competente.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 2

    Invocata dalla ricorrente per la mancata indicazione del responsabile del procedimento; la Corte ha rilevato insufficiente allegazione e autosufficienza del motivo, non potendo rilevare la questione se non adeguatamente dedotta e documentata in merito.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Consente alla Corte di pronunciarsi su questioni non decise dal giudice di merito quando non sono necessari accertamenti di fatto; utilizzato per colmare l'omessa pronuncia sul primo motivo con esito negativo per il ricorrente.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione all'omessa pronuncia; la Corte osserva che alcune eccezioni non sono state trattate dal giudice di merito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24

    Richiamato per il principio che l'introduzione di nuovi motivi in fase di giudizio è soggetta a limiti (motivi aggiunti ammessi solo in casi specifici come deposito documenti non conosciuti).

  • D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4‑ter

    Menzi onato dalla ricorrente per la doppia indicazione dei responsabili; la Corte ha rilevato che l'eccezione non è stata chiaramente correlata alla posizione di merito e rimane confusa rispetto al tema effettivamente dedotto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Richiamato per l'obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La copia per immagine su supporto informatico di un documento originariamente cartaceo notificata via PEC ha efficacia probatoria equivalente all'originale se la conformità non è espressamente disconosciuta; quindi non è sempre necessaria la firma digitale o un'attestazione di conformità.
  • L'assenza della sottoscrizione dell'esattore o di una firma leggibile non determina automaticamente la nullità della cartella di pagamento, purché l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo competente.
  • Le eccezioni non sollevate nel primo grado di giudizio sono inammissibili in sede di legittimità per novità; il ricorrente deve specificamente dedurre i vizi già in primo grado e rendere il ricorso autosufficiente.
  • La Corte può correggere omissioni di pronuncia del giudice regionale ex art. 384 c.p.c. quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ma può rigettare la domanda se la questione è infondata in diritto.
  • Se la notifica tramite PEC è effettivamente pervenuta e il destinatario si è costituito, eventuali vizi formali della notifica perdono in molti casi rilevanza pratica se non è messa in dubbio la provenienza e l'oggetto dell'atto.
  • I motivi di ricorso devono essere autosufficienti: occorre riprodurre e indicare gli atti impugnati e gli specifici punti di diritto e fatto, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per carenza di allegazioni.

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