Cassazione Civile, Ordinanza n. 28298/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione a ruolo e dalla successiva notifica di una cartella di pagamento emessa nei confronti di un professionista abilitato che aveva apposto il visto di conformità su un modello 730 relativo a un’annualità d’imposta precedente alla riforma del 2019. In sede di controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito, l’ufficio aveva ritenuto infedele il visto e aveva preteso dal professionista, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997, il pagamento dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il ricorrente sosteneva, da un lato, che la modifica normativa introdotta nel 2019 avesse natura più favorevole e dovesse applicarsi retroattivamente, limitando la sua esposizione alla sola somma pari al 30% della maggiore imposta; dall’altro, che la competenza ad emettere il ruolo spettasse alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate del luogo in cui risiede il trasgressore, e non alla direzione provinciale competente sul domicilio fiscale del contribuente assistito. Con il terzo motivo lamentava inoltre che fosse stato affermato un dovere del CAAF di avvisare il contribuente e di fornire prova di tale comunicazione. La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente originario nei limiti della nullità dell’atto per incompetenza dell’ufficio che aveva provveduto. La Corte ha affermato che la competenza all’iscrizione a ruolo nei confronti del soggetto che ha rilasciato un visto infedele spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Ha quindi ritenuto illegittimo l’atto emesso dalla direzione provinciale incompetente. Il primo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 2
La disposizione ha natura sanzionatoria anche prima e dopo la novella del 2019; la competenza all’iscrizione a ruolo e all’irrogazione della sanzione spetta alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore. L’atto emesso da ufficio incompetente è illegittimo.
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base del controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito.
Invocato dal ricorrente a sostegno dell’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole.
Richiamato nel motivo relativo alla competenza dell’ufficio, in combinato con l’art. 39 d.lgs. n. 241/1997.
Richiamato per sostenere l’applicazione del favor rei in materia sanzionatoria.
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente a sostegno della natura punitiva/sanzionatoria della pretesa.
artt. 3, 23 e 53 Cost.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla qualificazione della misura e alla sua applicazione retroattiva.
Invocato nel terzo motivo in tema di doveri del CAAF e affidamento del contribuente.
art. 97 Cost.
Richiamato nel terzo motivo in relazione ai doveri della pubblica amministrazione e del CAAF.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla Corte insieme all’art. 111 Cost. per giustificare l’applicazione della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla Corte insieme all’art. 24 Cost. per la decisione secondo la ragione più liquida.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale evocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamato quale disciplina delle modalità di presentazione della dichiarazione con visto di conformità.
Massime di principio
- Le disposizioni che attribuiscono a specifiche articolazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate il potere di iscrivere a ruolo o irrogare una sanzione hanno natura vincolante esterna: non possono essere derogate dall’Amministrazione, pena l’illegittimità dell’atto adottato dall’ufficio incompetente.
- Quando la norma prevede la competenza in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, l’Amministrazione non può radicare il procedimento nell’ufficio competente rispetto al contribuente assistito o ad altri criteri diversi da quelli legali.
- Le conseguenze della falsa attestazione o del visto infedele possono avere natura sanzionatoria; da ciò discende l’applicazione delle regole di competenza proprie della sanzione e non una scelta discrezionale dell’ufficio procedente.
- Se il motivo di ricorso su un profilo assorbente consente la decisione della lite, la Corte può applicare il principio della ragione più liquida e dichiarare assorbiti gli altri motivi senza esaminarli.
- L’incompetenza dell’ufficio che emette l’atto deve essere dedotta dalla parte interessata tra i motivi di impugnazione; non viene rilevata d’ufficio dal giudice se non nei limiti in cui la disciplina processuale lo consenta.
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