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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35813/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2006 fondato sul cd. redditometro, emesso in assenza di dichiarazione dei redditi e basato sul possesso di alcuni beni-indice, in particolare un'autovettura e un immobile. In primo grado la pretesa era stata ridotta; in appello entrambe le parti erano rimaste soccombenti. In Cassazione il contribuente deduceva: 1) giudicato esterno derivante da una precedente sentenza relativa all'anno 2005, sempre su medesimi beni-indice; 2) violazione dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, perché sarebbe mancato lo scostamento biennale richiesto per il redditometro, essendo stato annullato l'accertamento per il 2005; 3) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla motivazione per omesso esame delle deduzioni svolte in sede amministrativa; 4) illegittima inversione dell'onere probatorio, poiché il possesso dei beni-indice sarebbe solo presunzione semplice e superabile; 5) omesso esame di fatti decisivi, perché le spese per i beni sarebbero state sostenute dalla madre; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla sanzione per omessa dichiarazione, assumendo di non essere tenuto a presentarla non avendo prodotto reddito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto che il giudicato formatosi sull'annullamento dell'accertamento relativo al 2005 non precludesse l'accertamento per il 2006 quanto alla giustificazione delle spese di quell'anno, ma ha invece ritenuto decisivo il difetto del presupposto dello scostamento per almeno due periodi di imposta richiesto dall'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis. Poiché l'anno 'integrativo' era stato definitivamente annullato e le annualità accertate erano solo due, è venuto meno il requisito di legittimità del redditometro. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio per difetto di ulteriori accertamenti in fatto, ha accolto il ricorso originario del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    commi 4 e 5; testo vigente ratione temporis

    Per l'accertamento sintetico mediante redditometro sono necessari: disponibilità di elementi e circostanze di fatto certi; scostamento di almeno un quarto rispetto al reddito dichiarato; incongruità del reddito per due o più periodi di imposta. Lo scostamento biennale è requisito di legittimità dell'accertamento e non può ritenersi integrato se l'accertamento relativo all'anno integrativo è stato annullato con giudicato.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono stati i parametri processuali invocati per la deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Il ricorrente ne denunciava la violazione con riguardo alla questione sanzionatoria; il motivo è stato però assorbito.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Invocato per lamentare difetto di motivazione nel rigetto delle deduzioni formulate nel contraddittorio preventivo; motivo assorbito.

  • art. 10, comma 12, l. n. 212 del 2000

    Invocato insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente sulla motivazione e il contraddittorio; motivo assorbito.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Richiamato per il dovere di motivazione degli atti amministrativi; motivo assorbito.

  • art. 10 l. n. 241 del 1990

    Richiamato in relazione al contraddittorio e alla motivazione; motivo assorbito.

  • d.lgs. n. 471 del 1997, art. 1

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza dell'obbligo dichiarativo e delle correlate sanzioni; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, il giudicato esterno può spiegare efficacia preclusiva su questioni comuni a periodi d'imposta diversi solo quando incida su un punto fondamentale comune e tendenzialmente permanente del rapporto; non si estende invece a valutazioni limitate alla giustificazione di spese o fatti variabili da annualità ad annualità.
  • In materia di accertamento sintetico redditometrico, lo scostamento del reddito per almeno due periodi di imposta è un requisito di legittimità dell'atto: la sua mancanza determina l'illegittimità dell'accertamento.
  • Il requisito biennale non si esaurisce in una mera affermazione dell'Ufficio, ma deve risultare dal complesso dell'atto e/o dagli accertamenti correlati in modo da consentire al contribuente di difendersi sul punto.
  • Se, in un giudizio separato relativo all'anno 'integrativo', l'accertamento viene annullato con sentenza passata in giudicato, non può dirsi integrato il presupposto dello scostamento pluriennale richiesto dalla norma per fondare il redditometro.
  • Quando il vizio decisivo riguarda un presupposto di legittimità dell'atto impositivo e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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