Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06303/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società che svolgeva attività di commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al 2007, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione/deducibilità di costi documentati da fatture di acquisto, in parte relative a prestazioni alberghiere e in parte a servizi di sistemazione e magazzinaggio prodotti e riparazioni di automezzi, ritenendo insussistente l'inerenza e recuperando maggiori IRES, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio valorizzando, ai fini dell'inerenza, la mancanza di beni strumentali della società e l'esistenza di rapporti abituali con il fornitore, ritenendo tali elementi idonei a superare le lacune documentali sui corrispettivi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato vizio di motivazione apparente/carenza assoluta di motivazione, violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., oltre che degli artt. 1325 e 1343 c.c., sostenendo che la CTR avesse ridimensionato indebitamente le carenze documentali e omesso di valutarle, oltre a valorizzare elementi ritenuti irrilevanti; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., contestando il riparto dell'onere della prova sull'inerenza e assumendo che il costo dovesse essere certo, direttamente imputabile ai ricavi e adeguatamente dimostrato dal contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla motivazione apparente, perché la sentenza di appello, pur succinta, conteneva un percorso argomentativo essenziale ma comprensibile; ha invece dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui sollecitava una rivalutazione del merito e delle prove. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato nella parte in cui pretendeva che l'inerenza fosse riferita ai ricavi in termini di diretta imputabilità, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'inerenza va intesa come compatibilità, coerenza e correlazione del costo all'attività imprenditoriale; lo ha inoltre dichiarato inammissibile nella parte in cui deduceva la non certezza dei costi, perché tale questione era estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva posto in discussione l'effettività dei costi ma solo la loro inerenza. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese di lite in favore della controricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando il percorso logico della decisione sia del tutto inesistente o incomprensibile; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a superare la censura di nullità della sentenza.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché l'apprezzamento delle prove spetta al giudice del merito.
  • Ai fini fiscali, l'inerenza del costo non richiede la diretta imputazione ai ricavi, ma la sua compatibilità, coerenza e correlazione con l'attività imprenditoriale svolta.
  • Il giudizio di congruità o sproporzione del costo non coincide con l'inerenza, ma può assumere valore sintomatico della estraneità del costo all'attività d'impresa quando la sproporzione sia tale da rendere plausibile una finalità diversa da quella produttiva.
  • È inammissibile la doglianza che si fondi su una questione non attaccata alla ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia ritenuto non già l'inesistenza del costo, ma solo la sua inerenza o meno all'attività d'impresa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.