Cassazione Civile, Ordinanza n. 06303/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società che svolgeva attività di commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al 2007, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione/deducibilità di costi documentati da fatture di acquisto, in parte relative a prestazioni alberghiere e in parte a servizi di sistemazione e magazzinaggio prodotti e riparazioni di automezzi, ritenendo insussistente l'inerenza e recuperando maggiori IRES, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio valorizzando, ai fini dell'inerenza, la mancanza di beni strumentali della società e l'esistenza di rapporti abituali con il fornitore, ritenendo tali elementi idonei a superare le lacune documentali sui corrispettivi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato vizio di motivazione apparente/carenza assoluta di motivazione, violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., oltre che degli artt. 1325 e 1343 c.c., sostenendo che la CTR avesse ridimensionato indebitamente le carenze documentali e omesso di valutarle, oltre a valorizzare elementi ritenuti irrilevanti; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., contestando il riparto dell'onere della prova sull'inerenza e assumendo che il costo dovesse essere certo, direttamente imputabile ai ricavi e adeguatamente dimostrato dal contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla motivazione apparente, perché la sentenza di appello, pur succinta, conteneva un percorso argomentativo essenziale ma comprensibile; ha invece dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui sollecitava una rivalutazione del merito e delle prove. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato nella parte in cui pretendeva che l'inerenza fosse riferita ai ricavi in termini di diretta imputabilità, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'inerenza va intesa come compatibilità, coerenza e correlazione del costo all'attività imprenditoriale; lo ha inoltre dichiarato inammissibile nella parte in cui deduceva la non certezza dei costi, perché tale questione era estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva posto in discussione l'effettività dei costi ma solo la loro inerenza. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese di lite in favore della controricorrente.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Ufficio
art. 111 Cost.
è evocato in relazione al vizio di motivazione apparente
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
è richiamato in tema di requisito di motivazione della sentenza
è richiamato per lamentata omissione di pronuncia o mancata considerazione delle deduzioni di parte
sono evocati nel primo motivo, ma la Corte non sviluppa un autonomo vaglio su tali norme oltre alla verifica della motivazione
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
è richiamato per la disciplina fiscale dell'inerenza dei costi
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
è richiamato in relazione alla detrazione IVA e ai requisiti dei costi/fatture
è richiamato per censurare il riparto dell'onere della prova sull'inerenza
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando il percorso logico della decisione sia del tutto inesistente o incomprensibile; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a superare la censura di nullità della sentenza.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché l'apprezzamento delle prove spetta al giudice del merito.
- Ai fini fiscali, l'inerenza del costo non richiede la diretta imputazione ai ricavi, ma la sua compatibilità, coerenza e correlazione con l'attività imprenditoriale svolta.
- Il giudizio di congruità o sproporzione del costo non coincide con l'inerenza, ma può assumere valore sintomatico della estraneità del costo all'attività d'impresa quando la sproporzione sia tale da rendere plausibile una finalità diversa da quella produttiva.
- È inammissibile la doglianza che si fondi su una questione non attaccata alla ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia ritenuto non già l'inesistenza del costo, ma solo la sua inerenza o meno all'attività d'impresa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06246/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06247/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06249/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06251/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06252/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06257/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →