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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04178/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere il versamento della contribuzione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 in relazione all'attività libero-professionale svolta nel 2009 da un'avvocatessa iscritta all'albo ma non alla Cassa Forense. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo ritenendo che, poiché il reddito Irpef prodotto nell'anno era pari a euro 209, l'attività dovesse essere qualificata come lavoro autonomo occasionale e, quindi, non soggetta all'iscrizione alla Gestione separata in difetto del superamento della soglia di euro 5.000 prevista dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione di plurime disposizioni in materia previdenziale e fiscale, sostenendo che, per un professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata dipende dall'abitualità dell'attività professionale; la soglia dei 5.000 euro rileva solo per l'attività autonoma occasionale, non per quella abituale. Ha quindi censurato la sentenza d'appello per avere fondato l'esclusione del contributo sul solo dato reddituale, senza accertare se l'attività fosse abituale o occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza della Corte d'appello di Salerno e rinviato la causa alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erroneo il criterio applicato in appello, poiché l'accertamento decisivo è la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale; solo in presenza di attività occasionale assume rilievo la soglia reddituale di euro 5.000. Non essendo stato svolto tale accertamento, la decisione impugnata è stata cassata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    L'iscrizione e contribuzione alla Gestione separata dei professionisti va ricondotta al sistema previdenziale delineato dalla norma; per il professionista iscritto ad albo il presupposto decisivo è l'esercizio abituale della professione non assoggettata a cassa di riferimento.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Richiamato tra le norme violate nel ricorso, in tema di contribuzione e disciplina previdenziale applicabile.

  • art. 53 D.P.R. n. 917/1986

    Richiamato a sostegno della qualificazione del reddito da attività professionale.

  • artt. 10, 11 e 22 L. n. 576/1980

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina della contribuzione dovuta alla cassa professionale forense.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003

    La soglia di euro 5.000 rileva per l'attività autonoma occasionale; non può essere applicata per escludere l'obbligo contributivo quando l'attività professionale abbia carattere abituale.

  • art. 61 D.Lgs. n. 276/2003

    Richiamato dal ricorrente per la nozione di attività autonoma occasionale e per il coordinamento con il regime previdenziale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende anzitutto dal carattere abituale dell'attività libero-professionale svolta, anche se non esclusiva.
  • La soglia reddituale di euro 5.000 è rilevante solo per qualificare e assoggettare a contribuzione l'attività autonoma occasionale; essa è invece irrilevante quando l'attività presenti i connotati dell'abitualità.
  • L'accertamento della abitualità o occasionalità dell'attività è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere fondato su elementi presuntivi, quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività, oltre che sul dato reddituale, senza che uno solo di questi elementi sia di per sé decisivo.
  • È errore di diritto escludere l'obbligo contributivo limitandosi a verificare che il reddito professionale annuo sia inferiore a euro 5.000, senza prima stabilire se l'attività sia stata esercitata in forma abituale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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