Cassazione Civile, Ordinanza n. 27726/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava una cartella di pagamento TARSU relativa all'anno 2009 concernente un complesso alberghiero. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, limitando il tributo a quanto dovuto prima della delibera del 2006 e applicando la tariffa prevista per le abitazioni civili, ritenendo viziate per incompetenza le delibere successive della giunta comunale. In appello, però, la CTR aveva accolto il gravame del Comune, ritenendo legittima la distinzione tariffaria tra esercizi alberghieri e civili abitazioni, affermando la competenza della giunta in Sicilia a determinare concretamente aliquote e tariffe, escludendo efficacia vincolante alla giurisprudenza amministrativa invocata dalla contribuente e reputando infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 68 d.lgs. n. 507/1993. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme sulla competenza a deliberare le tariffe TARSU, sostenendo che la delibera 2009 fosse affetta dagli stessi vizi di incompetenza della delibera 2006 annullata dal TAR; 2) violazione delle norme che disciplinano la tariffazione e i criteri di motivazione e ragionevolezza, censurando la legittimità della differenziazione tariffaria per gli alberghi; 3) violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost. in relazione all'art. 68 d.lgs. n. 507/1993, contestando la pretesa illimitatezza della discrezionalità regolamentare comunale. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente depositava la prova dell'integrale pagamento di tutte le rate della definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per perfezionamento della rottamazione; il Comune non svolgeva difese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'integrale pagamento delle rate della definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio per perfezionamento della definizione ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, disponendo la compensazione delle spese di lite. Ha inoltre precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, norma che opera solo in caso di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente quale norma processuale sulla ripartizione dei poteri del giudice tributario e sulla dedotta violazione di legge
art. 13 l.r. Sicilia n. 7/1992
invocato per sostenere l'incompetenza dell'organo che aveva determinato le tariffe
art. 4 l. n. 142/1990
richiamato in combinato per contestare la competenza alla determinazione tariffaria
art. 49 Statuto del Comune di Palermo
richiamato dalla ricorrente in tema di competenza degli organi comunali
richiamato per la disciplina della TARSU e della determinazione tariffaria
art. 14 Regolamento Tarsu del Comune di Palermo
richiamato per contestare la validità della delibera tariffaria
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge
artt. 65, 68 e 69 d.lgs. n. 507/1993
invocati per contestare la legittimità della tariffazione differenziata per gli esercizi alberghieri e i criteri di determinazione del tributo
richiamato per il profilo di motivazione e razionalità dell'atto tariffario
art. 7 l. n. 212/1990
richiamato per i requisiti degli atti impositivi e regolamentari
artt. 3, 23 e 53 Cost.
invocati per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 d.lgs. n. 507/1993
norma censurata in relazione alla dedotta eccessiva discrezionalità comunale nella determinazione della tariffa
art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022
base normativa della definizione agevolata/rottamazione invocata dalla ricorrente
art. 1, comma 236, legge n. 197/2022
richiamato quale norma che consente la declaratoria di estinzione del giudizio per perfezionamento della definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile perché collegato solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso
Cass. n. 25485 del 12/10/2018
richiamata per affermare che l'estinzione del giudizio esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata mediante integrale pagamento delle rate previste dalla legge, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi di ricorso.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta la compensazione delle spese di lite, salvo diverse previsioni normative o particolari ragioni non emerse nel caso deciso.
- L'estinzione del giudizio per adesione alla rottamazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le sole ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito, poiché la causa viene definita per una ragione estintiva sopravvenuta.
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