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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27726/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava una cartella di pagamento TARSU relativa all'anno 2009 concernente un complesso alberghiero. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, limitando il tributo a quanto dovuto prima della delibera del 2006 e applicando la tariffa prevista per le abitazioni civili, ritenendo viziate per incompetenza le delibere successive della giunta comunale. In appello, però, la CTR aveva accolto il gravame del Comune, ritenendo legittima la distinzione tariffaria tra esercizi alberghieri e civili abitazioni, affermando la competenza della giunta in Sicilia a determinare concretamente aliquote e tariffe, escludendo efficacia vincolante alla giurisprudenza amministrativa invocata dalla contribuente e reputando infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 68 d.lgs. n. 507/1993. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme sulla competenza a deliberare le tariffe TARSU, sostenendo che la delibera 2009 fosse affetta dagli stessi vizi di incompetenza della delibera 2006 annullata dal TAR; 2) violazione delle norme che disciplinano la tariffazione e i criteri di motivazione e ragionevolezza, censurando la legittimità della differenziazione tariffaria per gli alberghi; 3) violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost. in relazione all'art. 68 d.lgs. n. 507/1993, contestando la pretesa illimitatezza della discrezionalità regolamentare comunale. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente depositava la prova dell'integrale pagamento di tutte le rate della definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per perfezionamento della rottamazione; il Comune non svolgeva difese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'integrale pagamento delle rate della definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio per perfezionamento della definizione ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, disponendo la compensazione delle spese di lite. Ha inoltre precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, norma che opera solo in caso di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente quale norma processuale sulla ripartizione dei poteri del giudice tributario e sulla dedotta violazione di legge

  • art. 13 l.r. Sicilia n. 7/1992

    invocato per sostenere l'incompetenza dell'organo che aveva determinato le tariffe

  • art. 4 l. n. 142/1990

    richiamato in combinato per contestare la competenza alla determinazione tariffaria

  • art. 49 Statuto del Comune di Palermo

    richiamato dalla ricorrente in tema di competenza degli organi comunali

  • art. 65 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato per la disciplina della TARSU e della determinazione tariffaria

  • art. 14 Regolamento Tarsu del Comune di Palermo

    richiamato per contestare la validità della delibera tariffaria

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge

  • artt. 65, 68 e 69 d.lgs. n. 507/1993

    invocati per contestare la legittimità della tariffazione differenziata per gli esercizi alberghieri e i criteri di determinazione del tributo

  • art. 3 l. n. 241/1990

    richiamato per il profilo di motivazione e razionalità dell'atto tariffario

  • art. 7 l. n. 212/1990

    richiamato per i requisiti degli atti impositivi e regolamentari

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    invocati per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 d.lgs. n. 507/1993

  • art. 68 d.lgs. n. 507/1993

    norma censurata in relazione alla dedotta eccessiva discrezionalità comunale nella determinazione della tariffa

  • art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022

    base normativa della definizione agevolata/rottamazione invocata dalla ricorrente

  • art. 1, comma 236, legge n. 197/2022

    richiamato quale norma che consente la declaratoria di estinzione del giudizio per perfezionamento della definizione agevolata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile perché collegato solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso

  • Cass. n. 25485 del 12/10/2018

    richiamata per affermare che l'estinzione del giudizio esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata mediante integrale pagamento delle rate previste dalla legge, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi di ricorso.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta la compensazione delle spese di lite, salvo diverse previsioni normative o particolari ragioni non emerse nel caso deciso.
  • L'estinzione del giudizio per adesione alla rottamazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le sole ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito, poiché la causa viene definita per una ragione estintiva sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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