Cassazione Civile, Ordinanza n. 07094/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento del danno per la pretesa tardiva e/o incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie in tema di formazione dei medici specialisti e di adeguata remunerazione degli specializzandi. In particolare sostenevano che il d.lgs. n. 257 del 1991, pur avendo previsto una borsa di studio annuale con meccanismi di adeguamento al tasso di inflazione e di rideterminazione triennale, era stato di fatto svuotato da successivi blocchi legislativi; e che il d.lgs. n. 368 del 1999, recependo la direttiva 93/16/CE, avesse introdotto un sistema più coerente e più favorevole, divenuto però operativo solo dal 2006-2007. Chiedevano quindi la condanna solidale delle amministrazioni al pagamento: a) di una somma forfettaria per anno di specializzazione a titolo di danno da tardivo recepimento; b) delle differenze tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire se la borsa fosse stata annualmente indicizzata e triennalmente rideterminata; c) degli importi collegati ai benefici economici e contributivi del nuovo sistema. Con il ricorso per cassazione deducevano tre motivi: violazione e falsa applicazione della normativa eurounitaria e nazionale sul recepimento delle direttive e sulla remunerazione adeguata; violazione delle norme che prevedevano indicizzazione e rideterminazione triennale della borsa ex d.lgs. n. 257 del 1991; violazione delle norme processuali e costituzionali per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. inflitta in appello. Chiedevano anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sul significato dell'obbligo di adeguata remunerazione nel tempo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, perché contrastanti con orientamento di legittimità consolidato, sia il primo motivo, esclusa ogni tardiva trasposizione o violazione eurounitaria dopo il d.lgs. n. 257 del 1991, sia il secondo motivo, esclusa l'applicabilità dell'indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale per effetto del blocco legislativo successivo. Ha altresì dichiarato inammissibile il terzo motivo sulla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo insindacabile in cassazione l'apprezzamento di merito sull'abuso del processo, se adeguatamente motivato. Ha confermato la condanna alle spese e ha disposto l'ulteriore contributo unificato; ha invece escluso i presupposti per una ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
ha attuato le direttive comunitarie prevedendo una borsa di studio per i medici specializzandi, con meccanismi di adeguamento poi successivamente bloccati dal legislatore
ha riorganizzato le scuole di specializzazione e introdotto un contratto di formazione specialistica, ma non è stato ritenuto il primo effettivo recepimento degli obblighi eurounitari sulla misura della remunerazione
art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266
ha differito l'operatività del nuovo regime al 2006-2007
art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449
ha consolidato la quota del Fondo sanitario destinata al finanziamento delle borse e ha escluso l'applicazione dell'adeguamento dell'art. 6 d.lgs. n. 257/1991 per gli anni rilevanti
art. 36, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289
ha confermato il blocco dell'applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 257/1991
consente la condanna equitativa per abuso del processo; l'accertamento dei presupposti è di fatto e non è censurabile in cassazione se logicamente motivato
ha regolato la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
giustifica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
è stato il parametro dell'inammissibilità dei primi due motivi per contrasto con orientamenti consolidati
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti in relazione alla censura sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 113 Cost.
invocato dai ricorrenti in relazione alla censura sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
invocato dai ricorrenti nella censura sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
invocato dai ricorrenti nella censura sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate
artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.
richiamati dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate
Massime di principio
- Le direttive comunitarie che richiedono una "adeguata remunerazione" degli specializzandi non fissano esse stesse l'importo o i criteri dettagliati di quantificazione, rimettendo agli Stati membri un margine di discrezionalità nella determinazione della misura.
- Se lo Stato ha già recepito l'obbligo eurounitario mediante una disciplina interna che riconosce una borsa di studio o altra remunerazione adeguata, l'adozione successiva di un diverso e più favorevole modello normativo non implica, di per sé, tardivo recepimento o inadempimento comunitario.
- La successiva normativa nazionale più favorevole può essere differita dal legislatore nella sua efficacia temporale in base a valutazioni di discrezionalità legislativa e di finanza pubblica, senza che ciò comporti automaticamente violazione dell'art. 3 Cost. o del diritto dell'Unione.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato contrario alla pretesa azionata, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse questioni senza apportare elementi nuovi è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Per i medici specializzandi iscritti negli anni coperti dal blocco legislativo, l'importo della borsa di studio ex d.lgs. n. 257/1991 non è soggetto né a indicizzazione annuale né a rideterminazione triennale se una normativa successiva ha escluso l'applicazione di tali meccanismi.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo presuppone un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi logico-giuridici della motivazione e non per mera contrapposizione di una diversa valutazione.
- Non sussiste spazio per rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione dipende esclusivamente dall'interpretazione del diritto interno e la disciplina eurounitaria non fornisce criteri ulteriori per determinare la remunerazione adeguata.
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