Cassazione Civile, Ordinanza n. 14427/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di due soggetti esercenti attività imprenditoriali, per il recupero a tassazione di costi relativi a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e di maggiori redditi emersi dall'analisi delle movimentazioni dei conti correnti bancari intestati ai contribuenti. In primo grado i ricorsi erano stati accolti. In appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli atti, ritenendo decisive le sentenze penali del Tribunale di Larino che avevano prosciolto i contribuenti, senza però indicare in modo preciso gli estremi e il contenuto di tali decisioni. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 654 c.p.p., censurando l'attribuzione di automatica efficacia vincolante alla sentenza penale assolutoria nel giudizio tributario e la mancata considerazione del principio del doppio binario tra processo penale e processo tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che la motivazione della CTR era meramente apparente, perché si limitava a richiamare l'esito assolutorio del giudizio penale senza una autonoma valutazione degli elementi probatori e senza consentire il controllo sulla logicità del ragionamento decisorio. Ha inoltre ribadito che la sentenza penale irrevocabile non ha automatica autorità di giudicato nel processo tributario: costituisce solo un elemento di prova liberamente valutabile, che non preclude una diversa conclusione fiscale se l'accertamento è sorretto da presunzioni semplici e altri elementi idonei. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare va computato tenendo conto delle sospensioni legali dei termini processuali intervenute per la normativa emergenziale e tributaria richiamata.
È richiamata la proposta del relatore in camera di consiglio non partecipata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la motivazione; la sua assenza o apparenza integra nullità.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo idoneo a rendere controllabile il ragionamento decisorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di violazione di legge relativa all'uso della prova e all'efficacia della sentenza penale.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice tributario.
La sentenza penale irrevocabile non produce automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale per consentire il controllo della decisione.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario vigono limiti probatori specifici e sono ammesse anche presunzioni semplici.
Richiamato ai fini della sospensione dei termini per la definizione agevolata.
Conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la sospensione dei termini.
Richiamato per la sospensione dei termini processuali connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Conversione del d.l. n. 18 del 2020 richiamata per la sospensione dei termini.
Richiamato per ulteriore sospensione dei termini processuali.
Conversione del d.l. n. 23 del 2020 richiamata per la sospensione dei termini.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile di assoluzione o condanna non spiega automaticamente autorità di giudicato, neppure quando riguarda i medesimi fatti oggetto dell'accertamento fiscale.
- La decisione penale costituisce solo un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice tributario, che deve confrontarlo con le altre risultanze istruttorie, anche presuntive, e verificarne la rilevanza nel diverso sistema probatorio tributario.
- È viziata da motivazione apparente la sentenza che si limiti a richiamare l'esito di una decisione penale senza indicarne con precisione il contenuto e senza svolgere un'autonoma valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione fiscale.
- Nel giudizio tributario il giudice deve rendere una motivazione effettiva e controllabile, tale da consentire la verifica della coerenza logico-giuridica del percorso decisorio.
- La tutela dell'Amministrazione finanziaria può fondarsi su elementi indiziari e presuntivi sufficienti per l'accertamento fiscale, anche se non idonei a sostenere una condanna penale.
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