Cassazione Civile, Ordinanza n. 19982/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (risparmiatore)
La controversia
Un investitore conveniva in giudizio l’ex promotore finanziario di una banca e la banca preponente, deducendo che il promotore aveva mostrato per anni prospetti e rendiconti falsi attestanti risultati positivi di gestione e aveva così occultato il reale andamento negativo degli investimenti. Chiedeva l’accertamento della violazione dei doveri di comportamento gravanti sul promotore ai sensi della normativa di settore e la condanna al risarcimento dei danni, anche nei confronti della banca a titolo di responsabilità per fatto del promotore ex art. 31, comma 3, TUF. Il tribunale rigettava la domanda ritenendo non provato il nesso causale tra condotta del promotore e danno; la corte d’appello confermava, valorizzando la scelta di un profilo di rischio medio-alto, la mancata contestazione delle singole operazioni e la considerazione che la perdita fosse dipesa anche dall’andamento dei mercati. Con il ricorso per cassazione l’investitore denunciava, in sintesi: violazione delle regole sul nesso causale e sull’onere della prova; mancato utilizzo di presunzioni e delle risultanze penali, inclusa la sentenza di patteggiamento per truffa del promotore; errata esclusione della responsabilità della banca; omessa liquidazione del danno patrimoniale in via equitativa; omessa pronuncia sul danno non patrimoniale da reato. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi al nesso causale e al riparto dell’onere probatorio, nonché quelli relativi all’omessa pronuncia sul danno non patrimoniale, cassando con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, ritenendo che, in presenza di condotte dolose del promotore finanziario accertate anche in sede penale e della violazione degli obblighi informativi e di correttezza di settore, il nesso causale tra illecito e danno dell’investitore possa essere provato in via presuntiva; ha inoltre affermato che grava sul promotore e sulla banca preponente l’onere di provare il rispetto del profilo di rischio del cliente o l’indipendenza delle perdite dall’illecito. Ha accolto anche il secondo, sesto e settimo motivo per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da reato. Il quinto motivo è rimasto assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, che dovrà riesaminare le domande di danno patrimoniale e non patrimoniale applicando i principi indicati dalla Cassazione e verificando gli oneri di allegazione e prova, anche presuntiva.
Norme richiamate
la banca preponente risponde dei danni arrecati dal promotore finanziario nell’esercizio delle incombenze affidategli.
artt. 107 e 108 Regolamento Intermediari/Promotori
integrano obblighi di diligenza e informazione del promotore finanziario la cui violazione può fondare la prova presuntiva del nesso causale tra illecito e danno.
richiamato come parametro di diligenza e correttezza dell’operatore.
richiamato come dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto.
il danno risarcibile comprende perdita subita e mancato guadagno, ma deve essere causalmente collegato all’illecito.
invocato per la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne il preciso ammontare.
regola il riparto dell’onere della prova; nel caso concreto la Cassazione ha corretto il giudice di merito quanto alla prova del nesso causale e alla prova contraria gravante su promotore e banca.
le presunzioni semplici possono fondare la prova del nesso causale tra illecito e danno.
richiamato per la valutazione della prova e delle risultanze non contestate.
richiamato con riferimento al libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione.
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è stata autonomamente valutata dal giudice civile, ma non vincola come accertamento pieno dei fatti.
la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili nei termini di un accertamento vincolante.
reato di truffa oggetto della sentenza penale richiamata nei fatti.
richiamato quale base della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da reato.
richiamato in relazione al danno non patrimoniale derivante da reato.
richiamato per i criteri di liquidazione del danno extracontrattuale, anche in combinazione con l’equità.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla responsabilità del promotore finanziario e della banca preponente, la condotta dolosa del promotore, specie se accertata o comunque emergente da un giudizio penale autonomamente valutabile dal giudice civile, può fondare una presunzione semplice del nesso causale tra illecito e perdita dell’investimento.
- La prova contraria non può limitarsi a richiamare una generica propensione al rischio dell’investitore o il solo andamento negativo del mercato, ma deve dimostrare che il profilo di rischio del cliente è stato rispettato oppure che le perdite si sarebbero comunque verificate anche in assenza dell’illecito o che il cliente non avrebbe disinvestito neppure se correttamente informato.
- La violazione degli obblighi informativi e di corretta gestione da parte dell’intermediario o del promotore può far presumere che l’investitore non avrebbe assunto il rischio se adeguatamente informato, con conseguente agevolazione probatoria del nesso causale.
- In materia di danno da illecito del promotore finanziario, il giudice deve esaminare autonomamente e compiutamente anche la domanda di danno non patrimoniale da reato; l’omissione di pronuncia su tale capo comporta cassazione della decisione.
- La sentenza di patteggiamento non produce di per sé un effetto vincolante nel giudizio civile, ma le risultanze del procedimento penale possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini dell’accertamento della condotta illecita.
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