Cassazione Civile, Ordinanza n. 00059/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di attività ispettiva della Guardia di finanza, nei confronti di una società di persone è stato emesso avviso di accertamento con metodo analitico-induttivo per gli anni d'imposta 2009 e 2010, ricostruendo maggiori ricavi sulla base di una contabilità parallela rinvenuta su una pen drive. La ripresa a tassazione è stata poi imputata anche ai soci, in ragione del regime di trasparenza delle società di persone. I contribuenti hanno impugnato l'accertamento, ma i giudici di merito hanno respinto le loro ragioni. In cassazione hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che nella ricostruzione induttiva/analitico-induttiva dovessero essere dedotti i costi, quantomeno in via forfettaria; nel medesimo motivo hanno inoltre dedotto omesso esame e difetto di motivazione sulla documentazione relativa ai costi. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 39, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986, contestando la competenza economica dei maggiori ricavi accertati, e hanno anche dedotto insufficienza motivazionale. L'Agenzia delle Entrate ha resistito chiedendo il rigetto; il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, pur in presenza di cumulo di censure ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., perché le doglianze erano comunque intellegibili e separabili. Ha poi accolto il primo motivo nella parte in cui lamentava la mancata considerazione dei costi: ha affermato che, nell'accertamento induttivo e analitico-induttivo, i costi devono essere considerati almeno in misura forfettaria, in coerenza con il principio di capacità contributiva e con gli orientamenti già espressi dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Ha invece dichiarato inammissibile il profilo del primo motivo relativo alla rivalutazione della prova sui costi, perché diretto a ottenere un nuovo giudizio di merito. Ha respinto il secondo motivo nella parte concernente la competenza annuale dei ricavi, ritenendo che la censura mirasse a una rivalutazione di merito e richiamando altresì il principio per cui nel sistema non esiste un divieto di presunzioni di secondo grado. Nella parte in cui il secondo motivo denunciava un vizio motivazionale, lo ha dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, non erano state indicate le diverse rationes decidendi delle sentenze di primo e secondo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dell'accoglimento e la causa rinviata al giudice di merito perché si conformi al principio secondo cui i costi devono essere computati nella rettifica reddituale.
Norme richiamate
Il cumulo in un unico motivo delle censure di violazione di legge e di vizio motivazionale è ammissibile se il motivo consente di distinguere con chiarezza i diversi profili di doglianza.
art. 39, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte afferma che, nel relativo metodo di rettifica del reddito, devono essere considerati anche i costi, almeno in forma forfettaria, se non desumibili analiticamente dalla documentazione.
art. 53 Cost.
È evocato a sostegno del principio per cui la determinazione del reddito tassabile deve rispettare la capacità contributiva, impedendo che il reddito sia ricostruito senza tenere conto dei costi necessari a produrlo.
La censura relativa alla competenza economica dei ricavi è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché volta a una rivalutazione del merito.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 602/1973
In tema di accertamenti bancari, la presunzione di ricavi occulti derivanti da prelevamenti non giustificati non esclude che il contribuente imprenditore possa far valere l'incidenza dei costi relativi, da detrarre dall'ammontare dei prelevamenti non giustificati.
La Corte ribadisce che il fatto noto accertato anche presuntivamente può costituire base di un'ulteriore inferenza presuntiva, purché le presunzioni siano gravi, precise e concordanti; non esiste un divieto di presunzioni di secondo grado.
È richiamato per escludere che il presunto divieto di presunzioni a catena trovi fondamento nella disciplina dell'onere della prova.
Massime di principio
- Nell'accertamento dei redditi fondato su presunzioni, sia analitico-induttivo sia induttivo puro, l'Ufficio deve considerare i costi inerenti alla produzione del reddito, almeno in via forfettaria, quando non sia possibile una ricostruzione analitica completa, così da rispettare il principio di capacità contributiva.
- Il contribuente che contesti un accertamento reddituale presuntivo può dedurre l'incidenza dei costi relativi anche in presenza di indagini bancarie o di ricostruzioni induttive; tali costi devono essere portati in detrazione dall'importo dei maggiori ricavi o dei prelevamenti non giustificati.
- Non esiste nel sistema processuale un divieto generale di presunzioni di secondo grado: un fatto già accertato per presunzioni, se fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva.
- In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del merito o del materiale probatorio; le censure che mirano a una nuova lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
- In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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