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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16797 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE - Costituizione in mora dell'Amministrazione finanziaria - Presupposti - Decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diritto della società contribuente al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., conseguente al ritardato rimborso di un credito d'imposta relativo alla dichiarazione dei redditi del 1996. L'Agenzia sosteneva che la mora potesse decorrere soltanto dopo il riconoscimento del credito in sede di liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o dopo la scadenza del termine per l'accertamento, e contestava inoltre la motivazione e la quantificazione del danno, in particolare per l'utilizzo di un tasso del 4,5% riferito al 2010 senza adeguata prova documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi dell'Agenzia e accolto il quarto. Ha stabilito che la richiesta di rimborso contenuta nella dichiarazione dei redditi costituisce valida interpellazione e che la mora dell'Amministrazione decorre dalla scadenza del termine di novanta giorni concesso per la liquidazione, senza necessità di un espresso riconoscimento del credito e senza che rilevi la sua eventuale contestabilità. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della CTR sulla quantificazione del danno mediante rinvio agli estratti dei bilanci. Tuttavia, ha escluso dal calcolo il rendimento del 2010, poiché non documentato, cassando la sentenza e rinviando alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per una nuova quantificazione e per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 1224, comma 2, codice civile

    Il maggior danno derivante dall'inadempimento o dal ritardo nelle obbligazioni pecuniarie

    Il contribuente può ottenere il risarcimento del danno ulteriore rispetto agli interessi legali, purché ne dimostri l'esistenza e l'ammontare, anche mediante presunzioni. La mora costituisce un presupposto necessario.

  • Art. 1219, comma 1, codice civile

    Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto

    Nel caso esaminato, la richiesta di rimborso inserita nella dichiarazione dei redditi vale come interpellazione; la mora si perfeziona con la scadenza del termine concesso all'Amministrazione per liquidare il rimborso.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Il termine previsto per la liquidazione della dichiarazione rileva ai fini della decorrenza della mora, ma non è necessario che l'Amministrazione abbia previamente riconosciuto espressamente il credito.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17

    È richiamato quale termine eventualmente applicabile, in subordine, per la liquidazione del rimborso secondo la disciplina vigente all'epoca.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    La richiesta di rimborso contenuta nella dichiarazione può sostituire l'istanza autonoma di rimborso prevista dalla norma.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    La scadenza del termine per l'accertamento non è necessaria per far decorrere la mora né impedisce al contribuente di agire per il rimborso.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19, comma 1, lett. g), e 21, comma 2

    Il silenzio dell'Amministrazione protratto oltre novanta giorni dalla richiesta può configurare un rifiuto tacito impugnabile; dalla richiesta decorre inoltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 19499 del 16 luglio 2008

    Quando il rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve termine supera il tasso degli interessi legali durante la mora, il maggior danno può presumersi in via generale; per un danno superiore occorre una prova ulteriore.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    La Corte ha rilevato un vizio motivazionale limitatamente all'utilizzo del rendimento del 2010, non supportato da documentazione contabile.

Massime di principio

  • La richiesta di rimborso inserita correttamente nella dichiarazione dei redditi può valere come vera e propria istanza di rimborso, senza necessità di una successiva domanda autonoma.
  • Per la costituzione in mora dell'Amministrazione non è necessario che il credito sia stato previamente riconosciuto o sia incontestabile: è sufficiente l'esistenza della pretesa e la scadenza del termine previsto per la liquidazione, normalmente individuato in novanta giorni secondo la disciplina applicabile.
  • La scadenza dei termini per l'accertamento non costituisce, di per sé, il momento iniziale della mora e non impedisce all'Amministrazione di contestare il credito in seguito, ma tale contestazione non elimina retroattivamente gli effetti della mora.
  • Il maggior danno da ritardato rimborso deve essere provato, anche presuntivamente. Il criterio del rendimento dei titoli di Stato a breve termine può operare in via presuntiva solo se il relativo tasso è effettivamente dimostrato.
  • Se il contribuente chiede un danno superiore a quello presumibile secondo i parametri generali, deve fornire documentazione concreta, come bilanci, registri contabili, investimenti o costi di finanziamento.
  • Una sentenza può motivare anche mediante rinvio a documenti di causa chiaramente individuati, purché il percorso logico e i dati utilizzati siano verificabili dalla controparte e dal giudice dell'impugnazione.
  • L'accoglimento di una censura sulla quantificazione non implica necessariamente la perdita del diritto al rimborso o al maggior danno: può comportare soltanto la cassazione con rinvio per una nuova determinazione dell'importo.

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