Cassazione Civile, Ordinanza n. 22443/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, l'Ufficio aveva rideterminato in aumento il reddito d'impresa della società sulla base dello scostamento dagli studi di settore. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in primo grado e poi in appello, che l'accertamento fosse illegittimo per carenza di motivazione, insufficiente prova dei maggiori ricavi, errata applicazione delle presunzioni, invalidità della notifica dell'avviso per assenza di relata e erronea irrogazione delle sanzioni. In Cassazione ha articolato cinque motivi: nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla motivazione dell'atto e sull'onere probatorio; violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere la CTR fondato la decisione sul solo scostamento dagli studi di settore; omessa pronuncia sulle sanzioni; violazione della disciplina sulla notificazione degli atti tributari per assenza di relata; violazione della norma sugli studi di settore per avere la CTR ritenuto necessario che l'anno accertato fosse l'ultimo del triennio di riferimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'eventuale vizio di notifica dell'avviso fosse comunque sanato dalla tempestiva impugnazione dell'atto, perché nella materia tributaria la notificazione è condizione di efficacia e non requisito di esistenza dell'atto. Ha dichiarato inammissibile per genericità il primo motivo, perché la ricorrente non aveva trascritto né la motivazione dell'avviso né le deduzioni svolte nel contraddittorio preventivo. Ha respinto il secondo motivo, affermando che l'accertamento fondato sugli studi di settore è legittimo quando lo scostamento è corroborato dalle risultanze del contraddittorio e dagli elementi probatori offerti dal contribuente; nel caso concreto la CTR aveva valorizzato documentazione sulla cessione di un fabbricato e sulla locazione di terreni, integrando così il quadro presuntivo. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che l'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporti implicitamente il rigetto della domanda sulle sanzioni. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché del tutto eccentrico rispetto alla disciplina degli studi di settore. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
gli accertamenti analitico-induttivi possono essere fondati anche su presunzioni e sugli studi di settore, ma occorre una valutazione complessiva del quadro probatorio, non il solo scostamento statistico.
l'onere della prova dei fatti giustificativi e della prova contraria si distribuisce secondo i principi ordinari; nel procedimento da studi di settore il contribuente deve offrire elementi idonei a superare la presunzione.
le presunzioni possono fondare l'accertamento solo se assistite da gravità, precisione e concordanza, che nel caso concreto risultavano integrate dal contraddittorio e dagli elementi offerti in giudizio.
il vizio di omessa pronuncia richiede la totale mancanza di decisione sul capo di domanda; non sussiste se la statuizione adottata implica il rigetto della domanda.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la censura di nullità per motivazione apparente o mancante deve essere specificamente supportata; la doglianza generica è inammissibile.
art. 3 L. 20 novembre 1982, n. 890
la contestazione sulla relata di notificazione non ha impedito il consolidarsi della conoscenza dell'atto, essendo comunque intervenuta tempestiva impugnazione.
art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
la disciplina delle notificazioni degli avvisi tributari non risulta modificata dalla normativa successiva richiamata dalla Corte.
art. 10, comma 2, L. 8 maggio 1998, n. 146
la norma sugli studi di settore non richiede che l'anno oggetto di accertamento sia necessariamente l'ultimo del triennio considerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento tributario fondato sugli studi di settore è una presunzione semplice che non deriva automaticamente dallo scostamento dai parametri, ma dalla verifica complessiva del caso concreto, del contraddittorio endoprocedimentale e delle eventuali giustificazioni offerte dal contribuente.
- Nel giudizio di legittimità, le censure sulla motivazione dell'atto impositivo e sulle deduzioni svolte nel contraddittorio preventivo sono inammissibili per genericità se il ricorrente non trascrive i passaggi essenziali dell'atto e delle difese amministrative, impedendo il controllo diretto della Corte.
- La nullità per omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto una decisione sul capo di domanda; se la soluzione adottata è incompatibile con la domanda non esaminata, può configurarsi una pronuncia implicita di rigetto.
- In materia di notificazione degli atti impositivi, l'eventuale invalidità o mancanza della relata non travolge automaticamente l'atto quando risulti la piena conoscenza dello stesso da parte del contribuente entro il termine di decadenza dell'Amministrazione e l'atto sia stato tempestivamente impugnato.
- La disciplina degli studi di settore consente all'Ufficio di fondare l'accertamento anche su alcuni elementi sintomatici e su gravi incongruenze, purché il quadro presuntivo sia poi vagliato alla luce delle risultanze probatorie complessive.
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