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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18664/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento che contestava la mancata applicazione della ritenuta del 27% sugli interessi maturati nel 2011 su conti di due fondi comuni lussemburghesi (oltre €1.500.000) e irrogava sanzioni per quasi €2.000.000. La banca deduceva di essere mera collocatrice/banca corrispondente, estranea al potere di riscossione delle somme, denunciava la duplicazione d'imposta (imposta sostitutiva del 12,50% sull'incremento del fondo e ritenuta del 27% sugli interessi) e chiedeva la disapplicazione delle ritenute per la parte di interessi maturati dopo il 1° luglio 2011 in relazione all'abrogazione dell'art. 11-bis, co.2, d.l. 512/1983. L'Ufficio sosteneva l'applicabilità della ritenuta del 27% e ha proposto ricorso incidentale in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale (vizio di motivazione apparente/contraddittoria della sentenza della CTR), ritenendo che la motivazione della CTR contenga affermazioni inconciliabili e lacunose (in particolare sull'esistenza del potere di riscossione, sull'aliquota applicabile e sull'onere probatorio). Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame sulle questioni rimaste aperte e per decidere anche sulle spese di giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 26 comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Riferimento alla disciplina delle ritenute sui redditi di capitale; la questione centrale è l'applicabilità della ritenuta sugli interessi percepiti dai fondi e chi abbia l'obbligo di ritenuta.

  • art. 67, d.P.R. n. 600/1973

    Riferimento al regime dei redditi di capitale e alla individuazione dei soggetti tassati; invocato dalla contribuente in tema di divieto di duplicazione d'imposta unitamente all'art. 163 TUIR.

  • art. 163, TUIR

    Richiamato con l'art. 67 per sostenere il divieto di doppia imposizione sugli stessi redditi di capitale (imposta sostitutiva 12,50% vs ritenuta 27%).

  • art. 11-bis, d.l. n. 512/1983 (co. 1 e co. 2)

    Norma che prevedeva una deroga per i fondi lussemburghesi; la CTR aveva ritenuto la deroga non applicabile, mentre la contribuente ha invocato l'abrogazione del comma 2 e la disapplicazione per gli interessi maturati dopo il 1/7/2011.

  • art. 8, d.lgs. n. 546/1992

    Norma procedurale richiamata dalla contribuente relativamente ai mezzi di prova e alla valutazione delle eccezioni sollevate in giudizio.

  • art. 10, comma 3, legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente)

    Rinvio ai principi di correttezza e buona fede nell'attività amministrativa e di motivazione degli atti tributari, evocato nella censura sulla motivazione e sugli obblighi di prova.

  • art. 1, Protocollo 1 CEDU

    Richiamato con riferimento alla tutela della proprietà e degli effetti dell'imposizione fiscale (censura costituzionale/diritti del contribuente).

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997

    Riferimento ai principi in materia di sanzioni tributarie e loro applicazione, evocato nella censura sulle sanzioni comminate.

  • art. 36, comma 2, lett. d), d.lgs. 31.12.1992 n. 546

    "l’applicabilità della ritenuta pari all’aliquota del 27% suppone un 'onus probandi' a carico del contribuente circa le maggiori pretese fiscali che, viceversa, non può che incombere all’Ufficio"

    La CTR aveva affermato che l'ufficio non poteva limitarsi ad accertare l'aliquota senza che il contribuente dimostrasse elementi contrari; la Cassazione ha ritenuto tale affermazione erronea e parte della motivazione apparente, ribadendo che l'onere della prova circa l'applicabilità della ritenuta spetta all'Ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.

    Richiamati come parametri di cassazione per vizio di motivazione (motivazione apparente, contraddittoria o mancante) e limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sulla prova gravante sulle parti, richiamata nelle censure relative all'onere probatorio.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    Riferito alle sanzioni tributarie e al principio di legalità delle sanzioni; invocato dall'Ufficio nelle proprie censure.

Massime di principio

  • La motivazione di merito deve essere chiara, esplicita e non contraddittoria: la motivazione per relationem è valida solo se il giudice d'appello svolge autonoma valutazione critica e illustra le ragioni della conferma o della riforma.
  • La Corte di legittimità annulla quando la sentenza di merito contiene motivazione "apparente" o affermazioni inconciliabili che impediscono di comprendere il percorso logico-giuridico: in caso di dubbio sulla chiarezza della motivazione la pronuncia va cassata e la causa rimessa per un nuovo esame.
  • Sull'onere della prova in tema di ritenute: è compito dell'Amministrazione finanziaria dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della ritenuta (aliquota e soggetto obbligato); il giudice non può ritenere applicabile una ritenuta senza adeguata motivazione probatoria.
  • Occorre distinguere chiaramente tra imposta sostitutiva (es. 12,50% sull'incremento del fondo) e ritenuta sugli interessi (27%): la doppia tassazione richiede specifica base normativa o elementi che giustifichino l'assoggettamento cumulativo; la parte che invoca la duplicazione deve indicare i presupposti e la normativa che la consente o la esclude.
  • Se il contribuente deduce modifiche normative (es. abrogazione di una deroga), il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi espressamente sulla disapplicazione per i periodi interessati; l'omissione costituisce vizio rilevante.
  • In tema di sanzioni, la recidiva non può essere applicata se gli accertamenti pregressi sono ancora sub iudice; il giudice di merito deve valutare la legittimità e il quantum delle sanzioni alla luce dei limiti previsti dalla legge.

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