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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18667/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in Cassazione è stato proposto dal fallimento avverso il decreto del Tribunale di Catania che aveva accolto l'opposizione promossa da FED avendo riconosciuto, in prededuzione, un credito risarcitorio corrispondente a interessi legali sul ricavato di vendita degli immobili ipotecati per il ritardo nella predisposizione del piano di riparto. FED aveva chiesto l'ammissione tardiva di somme a titolo di interessi post vendita in prededuzione, deducendo che l'inerzia dei commissari/curatori nel predisporre i riparti aveva privato il creditore della disponibilità del ricavato della vendita; il giudice delegato aveva escluso il credito ma il Tribunale lo aveva riconosciuto come danno extracontrattuale della massa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Fallimento. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi del ricorso, ha confermato che sussiste giudicato interno sulla qualificazione della domanda come azione risarcitoria verso la massa per il ritardo nella predisposizione dei riparti e ha affermato la proponibilità di una domanda risarcitoria nei confronti della massa anche se formulata in sede di ammissione tardiva. Ha quindi confermato il riconoscimento, in prededuzione, del credito risarcitorio quantificato dal Tribunale (importo indicato nel decreto impugnato pari a circa € 423.673,15) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in complessivi € 7.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, oltre altri oneri processuali.

Norme richiamate

  • art. 2855 cod. civ. (terzo comma)

    Riferita alla disciplina degli interessi sul capitale ipotecario maturati fino alla liquidazione del bene; la Corte distingue tra interessi maturati fino alla vendita (disciplinati dall'art.2855) e la domanda risarcitoria per ritardo nel riparto, che è stata riconosciuta come danno extracontrattuale e non come semplice interesse ipotecario.

  • art. 1218 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a profili di inadempimento; la Corte non ha ritenuto decisivo questo profilo rispetto alla qualificazione del credito come risarcitorio della massa.

  • art. 1223 cod. civ.

    Richiamato in ordine alla quantificazione del risarcimento (criterio del danno emergente e del lucro cessante); la Corte ha accettato la quantificazione del danno con riferimento agli interessi legali sul ricavato non tempestivamente corrisposto.

  • art. 1224 cod. civ.

    Richiamato in tema di liquidazione del danno con riferimento alla responsabilità civile; non ha modificato la decisione di merito che ha già qualificato la pretesa come risarcitoria.

  • art. 2043 cod. civ.

    Base normativa della responsabilità extracontrattuale; la Corte ha ritenuto che, per il caso di ritardo ingiustificato nel riparto, possa sorgere una obbligazione della massa di natura extracontrattuale riconoscibile in prededuzione.

  • art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn. 3,4,5)

    Norme processuali invocate per i motivi di cassazione (violazione di norme sostanziali e di norme sul procedimento e mancato esame di fatti). La Corte ha dichiarato alcuni motivi inammissibili per carenza di specificità e ha respinto gli altri come infondati.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione all'omessa o insufficiente allegazione/valutazione di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione degli atti processuali spetti al giudice del merito e non sia sindacabile in cassazione ove manchino vizi di diritto.

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato nel contesto delle eccezioni relative al giudicato e all'efficacia della pronuncia delegata; la Corte ha ritenuto infondate le censure circa l'endofallimentare giudicato.

  • artt. 96 e ss. legge fallimentare

    Riferimenti alle norme sulle modalità di insinuazione e ammissione dei crediti; la decisione chiarisce che una domanda qualificata come risarcitoria contro la massa può essere proposta anche in sede di ammissione tardiva e riconosciuta in prededuzione ove provati i presupposti.

  • art. 13 comma 1-quaterd P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dalla L. 24/12/2012, n. 228)

    Norma richiamata in ordine agli oneri connessi al versamento a carico del ricorrente, con la Corte che dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione di tale norma.

Massime di principio

  • Una pretesa di interesse post-vendita può essere qualificata non solo come interesse ipotecario ma anche come domanda risarcitoria contro la massa se il ritardo nella predisposizione del riparto ha privato il creditore della disponibilità del ricavato: in tal caso il danno può essere valutato con riferimento al tasso legale sul ricavato non distribuito.
  • La responsabilità per ritardata distribuzione può essere fatta gravare sulla massa (e riconosciuta in prededuzione) quando il comportamento dei commissari/curatori integri una ingiustificata inerzia rispetto alla liquidazione e al riparto: tale responsabilità è ascrivibile alla massa e non è esclusa dal fatto che la domanda sia stata proposta in via tardiva.
  • Per ottenere il riconoscimento del danno è importante documentare le richieste e solleciti di pagamento / predisposizione del progetto di riparto e dimostrare l'effettiva privazione della disponibilità delle somme spettanti (es. istanze di pagamento in acconto e richieste rimaste inevase).
  • Occorre distinguere chiaramente tra interessi dovuti in virtù del privilegio ipotecario fino alla liquidazione del bene e la domanda risarcitoria per ritardo nel riparto; la qualificazione della domanda incide sulla sua proponibilità e sul rango (prededuzione vs privilegio).
  • In Cassazione non sono sindacabili valutazioni di fatto e interpretazioni degli atti processuali del giudice di merito salvo vizi di diritto o mancata decisione su fatti decisivi specificamente dedotti; le censure generiche o non specificate saranno dichiarate inammissibili.
  • Se si mira al riconoscimento di somme in prededuzione per ritardo, predisporre una istruttoria precisa in grado di quantificare il danno (periodo di ritardo, importo della liquidità spettante, tasso di riferimento) e conservare tutte le comunicazioni e istanze inviate agli organi della procedura.

Testo integrale

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