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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18626/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa da Simona Capriolo (liquidatore giudiziale) contro il pignoramento presso terzi eseguito da Valerio Zimatore su somme su conto corrente intestato a SAFAB. La ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 182 l.fall. perché la Corte non avrebbe distinto la legittimazione del liquidatore volontario da quella del liquidatore giudiziale e avrebbe ritenuto opponibile al liquidatore giudiziale un giudicato ottenuto rispetto al liquidatore volontario; 2) nullità degli atti esecutivi ai sensi degli artt. 168 e 182 l.fall. poiché i beni ceduti nel concordato liquidatorio costituirebbero patrimonio separato e non assoggettabili ad esecuzioni individuali; 3) violazione dell'art. 182 l.fall. per aver escluso l'esistenza di patrimonio separato costituito dai beni ceduti ai creditori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso procedendo alla cassazione con rinvio: ha annullato sia la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5712/2022 sia l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma del 15.6.2018 (qualificata come sentenza in senso sostanziale), per violazione del contraddittorio e per la mancata partecipazione della SAFAB s.r.l. in liquidazione, litisconsorte necessario. La causa è stata rinviata al Tribunale di Roma in sede contenziosa affinché si svolga il giudizio di primo grado con pieno contraddittorio anche con la SAFAB, e si proceda alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio. In sostanza la Cassazione ha ritenuto che il diritto di difesa del debitore esecutato fosse stato leso e che sia necessario riesaminare la questione sul merito davanti al giudice di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    Disciplina dell'opposizione di terzo all'esecuzione: la terzietà che reclama la titolarità di somme/beni impignorati deve agire con il terzo opponente; il debitore esecutato è litisconsorte necessario e la mancata sua partecipazione determina la nullità del giudizio di primo grado, sanabile solo se il pretermesso interviene in appello accettando la sentenza senza riserve.

  • art. 168 l. fall.

    Prevede il divieto di azioni esecutive sui beni del debitore dalla pubblicazione del ricorso per ammissione al concordato: la Corte d'appello aveva interpretato questa norma come vincolo di destinazione del patrimonio al soddisfacimento collettivo dei creditori (principio della par condicio) e non come creazione di una soggettività patrimoniale separata; la Cassazione conferma che non necessariamente deriva da ciò la duplicazione di soggetti o autonomia patrimoniale separata.

  • art. 182 l. fall.

    Norma sul liquidatore giudiziale nominato in caso di concordato con cessione dei beni: il liquidatore giudiziale ha la rappresentanza dei creditori per la liquidazione dei beni ceduti e legittimazione ad agire; va distinto dal liquidatore volontario e quella distinzione rileva ai fini dell'opponibilità di eventuali giudicati ottenuti nei confronti di altro soggetto.

  • art. 2909 c.c.

    Riguarda gli effetti del giudicato tra le parti: la questione in diritto era se il giudicato formato nei confronti del liquidatore volontario potesse essere opposto al liquidatore giudiziale; la Corte ha valutato la questione richiamando la necessità di distinguere le posizioni soggettive.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 3 e n. 4)

    Motivi di nullità e violazione di norme di diritto dedotti in cassazione: il ricorso invocava violazione e falsa applicazione di norme rilevanti per la decisione; la Cassazione lo ha esaminato nel quadro del difetto di contraddittorio e delle questioni di legittimazione.

  • art. 616 c.p.c.

    Norma che disciplina l'assegnazione dei termini per introdurre il giudizio di merito in opposizioni esecutive: la mancata assegnazione non esime la parte dall'onere di instaurare il merito; la sentenza richiama l'esigenza della bifasicità del procedimento (fase sommaria e fase di merito).

  • art. 549 c.p.c.

    Riguarda il giudizio incidentale davanti al giudice dell'esecuzione: il giudice dell'esecuzione aveva confuso l'opposizione di terzo ex art. 619 con procedimenti ex art. 549, determinando errori formali e sostanziali nella gestione della procedura sommaria.

  • art. 547 c.p.c.

    Disciplina la dichiarazione del terzo pignorato; nel caso il terzo (UniCredit) rese una dichiarazione positiva nonostante la diffida del liquidatore, fatto che ha originato la controversia sull'impugnabilità e sulla impignorabilità delle somme.

  • art. 383 c.p.c. (comma 3)

    Prevede che la Corte di Cassazione possa, se del caso, cassare con rinvio quando la violazione del contraddittorio o altra irregolarità processuale rende necessaria la rinnovazione del giudizio; criterio applicato dalla Corte per cassare e rinviare il processo al Tribunale di Roma in sede contenziosa.

  • art. 371-bis c.p.c.

    Richiamato per la procedibilità del ricorso in cassazione dopo l'integrazione del contraddittorio; la ricorrente ha ottemperato all'ordine di integrazione, rendendo il ricorso procedibile.

Massime di principio

  • In un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. il debitore esecutato è litisconsorte necessario: la sua mancata partecipazione al giudizio di primo grado determina la nullità del processo e comporta, di regola, la cassazione con rinvio se il debitore pretermesso non ha partecipato in appello accettando la decisione.
  • La nomina del liquidatore giudiziale (art. 182 l.fall.) crea una posizione soggettiva distinta rispetto al liquidatore volontario: i giudicati ottenuti nei confronti dell'uno non sono automaticamente opponibili all'altro senza valutare la loro concreta identità processuale.
  • L'art. 168 l.fall. vincola il patrimonio destinandolo al soddisfacimento collettivo dei creditori e limita le esecuzioni individuali, ma non determina necessariamente la creazione di una soggettività patrimoniale separata; la questione dell'impignorabilità richiede comunque un accertamento di merito.
  • Il giudice dell'esecuzione non può sostituire la fase sommaria con una decisione che definisca il merito senza rispettare la bifasicità prevista (art. 616 c.p.c.): se ciò avviene, la parte pretermessa deve attivarsi tempestivamente per non precludere i propri rimedi, ma la Corte può cassare per violazione del contraddittorio.
  • Per difendere la posizione di terzo opponente è fondamentale notificare e far partecipare alla causa tutte le parti necessarie (in particolare il debitore esecutato o il relativo liquidatore volontario/giudiziale), altrimenti si rischia l'annullamento della decisione favorevole ad avversari procedurali.
  • Quando si contesta la dichiarazione del terzo pignorato, è opportuno tenere distinti gli strumenti processuali (art. 547, 549 e 619 c.p.c.) e non confondere istanze di mera verifica dell'obbligo del terzo con l'opposizione di terzo rimessa all'accertamento della titolarità delle somme.

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