Cassazione Civile, Sentenza n. 18620/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Incendio nel 2003 di un capannone a Scandicci con distruzione di merce depositata. Viani chiedeva il risarcimento alla depositaria CFS; il contenzioso si è esteso con chiamate in causa a La Formica (utilizzatrice/affittuaria), a Romeo Gestioni S.p.A. (gestore/affidata della manutenzione e custodia dall'INPDAP/SCIP), all'impresa Bacarelli (appaltatrice dei lavori che usarono fiamma ossidrica) e alle compagnie assicuratrici (Fondiaria Sai/UnipolSai e Gerling/HDI) per garanzie di manleva e coperture incendio/RC. In primo grado e in appello furono riconosciute responsabilità: CFS e Romeo e Bacarelli solidalmente per il danno, La Formica condannata a rimborsare CFS; le assicurazioni contestarono operatività delle polizze. In Cassazione HDI, Romeo, UnipolSai e La Formica impugnavano varie questioni (competenze assicurative, qualificazione della responsabilità come custodia ex art.2051 o come illecito ex art.2043, caso fortuito, oneri probatori, vizi procedurali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di HDI Global SE, Romeo Gestioni S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e ha rigettato il ricorso della società cooperativa La Formica. In particolare: la Corte ha confermato che la responsabilità di Romeo Gestioni S.p.A. è stata accertata non mediante la presunzione di custodia ex art.2051 ma sulla base di una condotta colposa concreta rientrante nella responsabilità aquiliana ex art.2043 (commissione di lavori pericolosi in un edificio con impianto antincendio inefficiente, senza cautele e senza avviso all'appaltatore); La Formica è stata ritenuta responsabile in qualità di depositaria per aver accumulato e stivato merci in modo tale da rendere inefficace l'impianto antincendio. Molti motivi di gravame sono stati dichiarati inammissibili per difetti formali, per difetto di interesse o per essere non decisivi rispetto alla ratio decidendi del giudice di merito. Sono compensate tra le parti le spese del grado tra i ricorrenti; HDI, Romeo e La Formica condannate in solido a rimborsare le spese di Cassazione a favore di Viani.
Norme richiamate
Fondamento della responsabilità di Romeo Gestioni S.p.A.: la corte ha ritenuto che la società ha tenuto una condotta colposa che ha direttamente cagionato il danno (commissione di lavori pericolosi senza cautele), per cui la responsabilità in concreto è stata qualificata come illecito civile ex art.2043.
Norma sulla responsabilità del custode per il fatto della cosa; la Corte ha chiarito che, pur essendo stata considerata la qualità di custode in alcuni passaggi, la condanna di Romeo non si fonda sul meccanismo presuntivo ex art.2051 ma su una responsabilità aquiliana per condotta omissiva/colposa.
Regola la diligenza del depositario; applicata alla responsabilità della cooperativa La Formica quale depositaria delle merci, che doveva adottare mezzi idonei per preservarle dall'incendio.
Norma sulla liberatoria del depositario; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'istituto nel caso concreto, poiché la responsabilità della depositaria è stata accertata come inadempimento dell'obbligo contrattuale di custodia.
Riferito alle obbligazioni del committente e appaltatore; le questioni attinenti ai rapporti appalto e alle ingerenze tra committente e appaltatore sono state in larga parte ritenute non decisive o inammissibili in cassazione rispetto alla motivazione decisiva della corte di merito.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili vari motivi per mancanza dei presupposti indicati (difetto di decisività, indeterminatezza, mancanza di interesse).
art. 83, comma 3 e art. 85 cod. proc. civ.
Regole sulle procure alle liti e sulla sostituzione del difensore: la Corte ha dichiarato nulla la procura autenticata dall'avv. Giacomini perché il processo era iniziato prima dell'entrata in vigore della legge che ha ampliato la possibilità di autenticazione dal difensore; ne è conseguita la nullità della sostituzione difensiva non correttamente autenticata.
Riguarda la valutazione delle prove e l'omesso esame di fatto decisivo; alcune doglianze hanno invocato violazioni di questo articolo ma sono state considerate inammissibili o non decisive rispetto alla motivazione della corte di merito.
Regola la liquidazione delle spese processuali; la Corte ha compensato integralmente le spese tra le parti ricorrenti e ha comunque condannato in solido alcuni ricorrenti a rifondere le spese di Cassazione a Viani.
art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, co. 1 - quater e co. 1 - bis
Previsioni sul contributo unificato: la Corte ha stabilito l'obbligo per ciascun ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra responsabilità del custode ex art.2051 e responsabilità aquiliana ex art.2043: se l'addebito è fondato su una condotta attiva o omissione colposa che ha creato il rischio (per es. commissionare lavori pericolosi senza cautele), la fattispecie è più propriamente disciplinata dall'art.2043.
- Il depositario (art.1768) ha l'onere di adottare mezzi idonei per preservare le cose; l'impossibilità di provare esattamente l'ammontare può portare alla liquidazione equitativa del danno, purché ancorata a elementi istruttori concreti.
- In tema assicurativo, il titolare di garanzie secondarie deve dimostrare interesse concreto e fornire puntuale esposizione delle clausole rilevanti; in Cassazione difetti di localizzazione o di riproduzione delle clausole possono rendere inammissibile il motivo.
- In cassazione il rispetto delle formalità processuali è stringente: procure, autenticazioni e requisiti di motivazione/individuazione delle norme invocate devono essere conformi ai testi normativi e temporali applicabili al giudizio.
- Quando la decisione è sorretta da più motivazioni autonome, l'omessa impugnazione di una motivazione idonea a sorreggere la decisione rende inammissibile la censura delle altre ragioni (effetto preclusivo dell'omissione).
- L'accertamento del caso fortuito o della imprevedibilità del fatto di terzi è valutazione riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se non per vizi motivazionali evidenti.
- Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire atti da altri procedimenti, purché tali elementi siano sottoposti al contraddittorio e messi a disposizione delle parti; eventuali eccezioni di nullità vanno tempestivamente sollevate nei gradi di merito.
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