Sentenza del 12/11/2020 n. 5429 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di accertamento per l'anno 2011 in materia di IRES, IRAP e IVA: l'Ufficio contestava l'utilizzo di fatture ritenute oggettivamente inesistenti emesse da più fornitori (anche persone fisiche) e recuperava a tassazione quote di ammortamento riferite a beni ritenuti inesistenti. La cooperativa deduceva vizi procedurali e di motivazione (mancata allegazione del PVC, violazioni L.241/90, mancata sottoscrizione, mancata autorizzazione all'uso di atti penali), eccezioni di decadenza per decorrenza termini in relazione al raddoppio dei termini previsto per le violazioni penalmente rilevanti, contestava la ricostruzione probatoria dell'Ufficio e sosteneva l'effettività delle prestazioni fornite dai propri fornitori, documentando contratti, pagamenti e attestazioni dei committenti.
La decisione
Il giudice d'appello ha parzialmente accolto l'appello. Ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43 co.3 DPR 600/1973 e art.57 co.3 DPR 633/1972 perché la notizia di reato (denuncia ex art.331 c.p.p.) era stata trasmessa tempestivamente dalla Guardia di Finanza il 5/11/2013; ne consegue che l'avviso notificato l'11/09/2017 era tempestivo. Sul merito l'appellante ha dimostrato l'effettività delle prestazioni acquistate: i costi contestati non sono stati ritenuti "oggettivamente inesistenti" ma riclassificati come fatture "soggettivamente inesistenti". Ciò ha consentito di riconoscere l'inerenza dei costi ai fini delle imposte dirette, mentre l'IVA relativa, per effetto degli accertamenti che hanno mostrato che i fornitori erano evasori totali e che l'IVA era stata versata solo cartolarmente, è stata dichiarata indetraibile e ripresa a tassazione per complessivi euro 103.152,00. È stata richiamata l'autonomia del processo tributario rispetto a quello penale (principio del doppio binario). Spese compensate. Sentenza: accoglimento parziale dell'appello ai sensi della motivazione.
Norme richiamate
Legittima l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento quando sia stata tempestivamente inoltrata la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria (denuncia ex art.331 c.p.p.). Il giudice valuta l'uso dell'istituto con la 'prognosi postuma' per escludere l'uso pretestuoso.
Analogo principio al DPR 600/1973 per l'IVA: il raddoppio dei termini opera se sussiste la denuncia per reati tributari penalmente rilevanti.
L'inoltro della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria è il presupposto formale che consente all'Amministrazione finanziaria di beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento; va inviata entro il termine ordinario per essere efficace.
Indica le violazioni tributarie penalmente rilevanti che possono giustificare la denuncia e, di conseguenza, l'applicazione del raddoppio dei termini.
Onere della prova: il contribuente deve dimostrare l'effettività dei costi; se l'onere è adempiuto, il teorema dell'Ufficio sulla fittizietà può essere smentito.
Richiama il principio di nesso di causalità tra costi e ricavi e il principio di inerenza/congruità delle spese per la deducibilità fiscale; utilizzato per valutare la legittimità della deduzione dei costi sostenuti.
Giurisprudenza Corte di Cassazione
sent. n. 247/2011; ord. n. 11181/2016; ord. n. 21126/2020
Usata per il principio della 'prognosi postuma' sul raddoppio dei termini e per il principio del doppio binario secondo cui gli esiti penali non vincolano il giudizio tributario.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/1973 e art.57 DPR 633/1972) è utilizzabile se la notitia criminis è stata effettivamente e tempestivamente trasmessa all'Autorità Giudiziaria (denuncia ex art.331 c.p.p.). Il giudice tributario verifica che tale denuncia non sia stata usata in modo pretestuoso (prognosi postuma).
- L'onere della prova circa l'effettività dei costi grava sul contribuente (art. 2697 c.c.); elementi idonei sono contratti, attestazioni del committente, registrazioni contabili e mezzi di pagamento tracciabili. Se il contribuente prova l'effettività, le fatture possono non essere considerate oggettivamente inesistenti.
- L'IVA ha una disciplina autonoma rispetto alle imposte dirette: anche se i costi risultano effettivi ai fini delle imposte dirette, l'IVA può essere dichiarata indetraibile se i fornitori risultano 'evasori totali' e l'imposta è stata versata solo cartolarmente. Per ottenere la disapplicazione dell'IVA l'Ufficio deve fornire riscontri concreti sull'evasione dei fornitori (ispezioni, perquisizioni, indagini bancarie).
- La separazione tra processo penale e processo tributario significa che un'assoluzione o un'archiviazione penale non obbliga il giudice tributario a escludere la responsabilità fiscale: diversi standard probatori e presunzioni possono condurre a esiti diversi.
- In caso di contestazioni basate su indagini della Guardia di Finanza (PVC, intercettazioni, accertamenti bancari) il contribuente deve verificare la regolarità formale dell'utilizzo di tali atti dall'Ufficio (es. autorizzazioni) ma la mancata allegazione del PVC non è necessariamente determinante se il contenuto è adeguatamente motivato nell'atto.
- Per difendersi efficacemente è fondamentale documentare l'inerenza e l'effettività delle prestazioni (contratti, ordini, pagamenti tracciabili, attestazioni dei committenti) e, se possibile, produrre elementi che contrastino la tesi di evasione totale dei fornitori.
- Le decisioni parziali sono frequenti e possono tradursi in compensazione delle spese processuali; in sede di impugnazione conviene valutare separatamente profili di decorrenza dei termini, profili probatori e conseguenze IVA vs imposte dirette.
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