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Sentenza

Sentenza del 12/11/2020 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Accertamento tributi comunali - Trattamento sanzionatorio - Istituto della continuazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento per recupero TARSU/TARES/TARI anni 2012-2015 per mancato/tardivo versamento; dedotte carenze di motivazione (mancata indicazione delle superfici degli immobili) e mancanza di soggettività passiva in quanto gli immobili sarebbero concessi in comodato trentennale al Sig. C. N. in data 19.02.2007. In subordine richiesta di disapplicazione o riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.lgs. 472/1997.

La decisione

Appello del contribuente respinto. La Commissione ha ritenuto gli avvisi debitamente motivati e contenenti gli elementi essenziali per far conoscere i presupposti della pretesa fiscale. Il contratto di comodato prodotto non è stato ritenuto idoneo a provare la carenza di legittimazione passiva perché privo di autenticazione delle firme e di data certa. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Commissione ha ritenuto corretta l'applicazione delle sanzioni, statuendo che la continuazione (art. 12, comma 2, D.lgs. 472/1997) non si applica ai tardivi o omessi versamenti dell'imposta già liquidata, per i quali opera un regime sanzionatorio autonomo e proporzionale per ciascun pagamento omesso ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 471/1997. Spese compensate per la complessità della materia.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 12, comma 2

    L'istituto della continuazione riguarda violazioni che possono incidere sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo; pertanto non si applica ai ritardi o alle omissioni di pagamento dell'imposta già liquidata.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 12, comma 5

    Norma che consente la riduzione della sanzione in determinate condizioni; tuttavia la sua applicazione è controindicata quando le violazioni contestate siano omissioni/tardivi pagamenti distinti e non configurabili in un'unica continuazione.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13

    Prevede un trattamento sanzionatorio proporzionale e autonomo per ciascun mancato pagamento dell'imposta già liquidata, confermando l'autonomia delle singole sanzioni per omissioni/tardivi versamenti.

  • Cass. civ., sent. n. 1540/2017

    Giurisprudenza richiamata che conferma il principio per cui i tardivi o omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione non rientrano nell'istituto della continuazione previsto dall'art. 12 D.lgs. 472/1997.

Massime di principio

  • Le violazioni consistenti nel ritardo o omissione del versamento di imposte già liquidate non si considerano in continuazione e sono sanzionate autonomamente per ciascun pagamento ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 471/1997.
  • Per contestare la legittimazione passiva fondandosi su un contratto di comodato occorre allegare documentazione idonea: firme autenticate o documento con data certa (registrazione), altrimenti il documento potrebbe non essere valutato come prova.
  • Gli avvisi di accertamento sono adeguatamente motivati se contengono gli elementi essenziali che consentono al destinatario di conoscere i presupposti aggettivi e normativi della pretesa fiscale.
  • La richiesta di applicazione o mitigazione della sanzione ex art. 12 comma 5 D.lgs. 472/1997 può essere valutata solo se i fatti e la tipologia di violazione consentono l'applicazione della disciplina della continuazione o ricorrono i requisiti per la riduzione; non è alternativa automatica al regime di cui all'art. 13 D.lgs. 471/1997.
  • In contenziosi tributari relativi a tributi locali, per limitare il rischio sanzionatorio è opportuno produrre fin dall'inizio documentazione formale valida che dimostri il trasferimento di possesso o titolarità e, se possibile, provvedimenti amministrativi o registrazioni che attestino la titolarità dell'obbligo tributario.
  • Per questioni complesse è possibile che il giudice compensi le spese di lite; ciò non implica vittoria del ricorrente ma è una valutazione discrezionale legata alla complessità delle questioni.

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