Sentenza del 12/11/2020 n. 665 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento IMU Condizioni per la concessione del beneficio dell'esenzione IMU - L'IMU per coniugi con abitazione principale in due comuni diversi - L'IMU per coniugi con abitazione principale nello stesso comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di avvisi di accertamento per recupero IMU per mancato riconoscimento dell'agevolazione per abitazione principale: il Comune aveva negato l'esenzione sostenendo che la dimora abituale della contribuente doveva ricondursi a quella del coniuge residente in altro Comune e che pertanto non sussistevano i presupposti per l'agevolazione. La contribuente aveva invece documentato che lei e il coniuge avevano stabilito dimore e residenze anagrafiche in immobili diversi ubicati in Comuni differenti per oggettive esigenze di salute, assistenza familiare e organizzazione della vita quotidiana.
La decisione
la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente è stata confermata in appello: il Collegio ha ritenuto provata la sussistenza delle condizioni previste dall'art.13, c.2, D.L. 201/2011 (residenza anagrafica e dimora abituale) e ha condiviso l'interpretazione del Dipartimento delle Finanze (circolare n.3/DF) secondo cui l'esenzione IMU si applica quando i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in Comuni diversi, purché risultino agli atti le ragioni specifiche che giustificano la scelta. Il Comune non ha fornito prova contraria sufficiente; appello respinto; spese compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 (conv. L.214/2011)
"Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applichino per un solo immobile"
la norma limita l'applicazione dell'agevolazione a un solo immobile se le diverse dimore/residenze sono nel medesimo comune; non pone analoga limitazione per immobili ubicati in Comuni diversi, consentendo quindi l'applicazione dell'esenzione quando i coniugi hanno dimore/residenze in Comuni differenti, a condizione che sussista la dimora abituale e la residenza anagrafica
Circolare del Dipartimento delle Finanze n.3/DF del 18 maggio 2012
richiama il principio secondo cui l'esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due comuni diversi e precisa che devono risultare dagli atti le ragioni puntuali della scelta
il MEF conferma che l'esenzione può spettare a coniugi residenti in comuni diversi se comprovata l'effettiva dimora abituale e le motivazioni che giustificano le residenze separate (es. esigenze lavorative, di assistenza, salute)
Risposta n.11 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 gennaio 2014
ribadisce che l'esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due comuni diversi
ulteriore conferma ministeriale che la norma non vieta l'esenzione per immobili in comuni diversi; la circolare/risposta ministeriale ha rilievo interpretativo nella valutazione dei casi concreti
Cassazione, sent. n. 14389/2010
principio secondo cui le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non estensibili ai casi non espressamente previsti
citata dal Comune per sostenere interpretazione rigorosa delle agevolazioni; il Collegio ha però ritenuto che quel principio non può prevalere quando la normativa fiscale manifesta chiaramente una disciplina diversa (cioè quando la norma espressamente ammette casi di residenze in Comuni diversi)
Cassazione, sent. n. 288/2012 e Cass. n. 2814/2000 (richiami giurisprudenziali)
richiami al principio che le agevolazioni non devono essere interpretate estensivamente e al principio che la residenza anagrafica deve corrispondere alla residenza effettiva; tuttavia nel caso concreto il Collegio ha ritenuto che la prova della dimora abituale e della corrispondente residenza anagrafica era stata fornita
D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, art.4
definizione di famiglia anagrafica
la nozione anagrafica di nucleo familiare può comprendere anche la persona sola: ciascun coniuge può costituire una distinta famiglia anagrafica in Comuni diversi se vi è effettiva dimora abituale
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU come "abitazione principale" è necessario dimostrare sia la residenza anagrafica che la dimora abituale nell'immobile per il quale si richiede il beneficio; l'onere della prova grava sul contribuente.
- Se i coniugi hanno dimore/residenze anagrafiche in immobili situati nello stesso Comune, l'agevolazione si applica per un solo immobile relativo al nucleo familiare.
- Se i coniugi hanno stabilito abitazioni principali in Comuni diversi, l'esenzione può essere concessa per le rispettive abitazioni purché risultino agli atti le ragioni specifiche e concrete (es. lavoro, salute, assistenza a familiari, esigenze scolastiche) che giustificano le residenze separate.
- La circolare e le risposte del MEF hanno rilievo interpretativo significativo: in presenza di una disciplina normativa espressa che contempla la fattispecie (comuni diversi) non opera automaticamente il principio della stretta interpretazione volto a limitare le agevolazioni.
- Il Comune può avviare procedimento di verifica e richiedere documenti; in mancanza di prova contraria fornita dall'amministrazione, la documentazione esibita dal contribuente può essere ritenuta sufficiente a riconoscere l'esenzione.
- Documenti utili a comprovare la dimora abituale: certificato di residenza, autocertificazioni, documentazione sanitaria, certificati scolastici dei familiari assistiti, comprovata impossibilità di spostamento (mancanza patente/mezzi), dichiarazioni lavorative, bollette/utenze, iscrizioni ad attività locali; valutare sempre concretezza e coerenza delle motivazioni con la situazione fattuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 nov 2020Sentenza del 12/11/2020 n. 31 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 12 nov 2020Sentenza del 12/11/2020 n. 71 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 12 nov 2020Sentenza del 12/11/2020 n. 121 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 12 nov 2020Sentenza del 12/11/2020 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 12 nov 2020Sentenza del 12/11/2020 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 12 nov 2020Sentenza del 12/11/2020 n. 820 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →