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Sentenza

Sentenza del 12/11/2020 n. 665 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Avviso di accertamento IMU Condizioni per la concessione del beneficio dell'esenzione IMU - L'IMU per coniugi con abitazione principale in due comuni diversi - L'IMU per coniugi con abitazione principale nello stesso comune

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di avvisi di accertamento per recupero IMU per mancato riconoscimento dell'agevolazione per abitazione principale: il Comune aveva negato l'esenzione sostenendo che la dimora abituale della contribuente doveva ricondursi a quella del coniuge residente in altro Comune e che pertanto non sussistevano i presupposti per l'agevolazione. La contribuente aveva invece documentato che lei e il coniuge avevano stabilito dimore e residenze anagrafiche in immobili diversi ubicati in Comuni differenti per oggettive esigenze di salute, assistenza familiare e organizzazione della vita quotidiana.

La decisione

la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente è stata confermata in appello: il Collegio ha ritenuto provata la sussistenza delle condizioni previste dall'art.13, c.2, D.L. 201/2011 (residenza anagrafica e dimora abituale) e ha condiviso l'interpretazione del Dipartimento delle Finanze (circolare n.3/DF) secondo cui l'esenzione IMU si applica quando i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in Comuni diversi, purché risultino agli atti le ragioni specifiche che giustificano la scelta. Il Comune non ha fornito prova contraria sufficiente; appello respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 (conv. L.214/2011)

    "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applichino per un solo immobile"

    la norma limita l'applicazione dell'agevolazione a un solo immobile se le diverse dimore/residenze sono nel medesimo comune; non pone analoga limitazione per immobili ubicati in Comuni diversi, consentendo quindi l'applicazione dell'esenzione quando i coniugi hanno dimore/residenze in Comuni differenti, a condizione che sussista la dimora abituale e la residenza anagrafica

  • Circolare del Dipartimento delle Finanze n.3/DF del 18 maggio 2012

    richiama il principio secondo cui l'esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due comuni diversi e precisa che devono risultare dagli atti le ragioni puntuali della scelta

    il MEF conferma che l'esenzione può spettare a coniugi residenti in comuni diversi se comprovata l'effettiva dimora abituale e le motivazioni che giustificano le residenze separate (es. esigenze lavorative, di assistenza, salute)

  • Risposta n.11 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 gennaio 2014

    ribadisce che l'esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due comuni diversi

    ulteriore conferma ministeriale che la norma non vieta l'esenzione per immobili in comuni diversi; la circolare/risposta ministeriale ha rilievo interpretativo nella valutazione dei casi concreti

  • Cassazione, sent. n. 14389/2010

    principio secondo cui le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non estensibili ai casi non espressamente previsti

    citata dal Comune per sostenere interpretazione rigorosa delle agevolazioni; il Collegio ha però ritenuto che quel principio non può prevalere quando la normativa fiscale manifesta chiaramente una disciplina diversa (cioè quando la norma espressamente ammette casi di residenze in Comuni diversi)

  • Cassazione, sent. n. 288/2012 e Cass. n. 2814/2000 (richiami giurisprudenziali)

    richiami al principio che le agevolazioni non devono essere interpretate estensivamente e al principio che la residenza anagrafica deve corrispondere alla residenza effettiva; tuttavia nel caso concreto il Collegio ha ritenuto che la prova della dimora abituale e della corrispondente residenza anagrafica era stata fornita

  • D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, art.4

    definizione di famiglia anagrafica

    la nozione anagrafica di nucleo familiare può comprendere anche la persona sola: ciascun coniuge può costituire una distinta famiglia anagrafica in Comuni diversi se vi è effettiva dimora abituale

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione IMU come "abitazione principale" è necessario dimostrare sia la residenza anagrafica che la dimora abituale nell'immobile per il quale si richiede il beneficio; l'onere della prova grava sul contribuente.
  • Se i coniugi hanno dimore/residenze anagrafiche in immobili situati nello stesso Comune, l'agevolazione si applica per un solo immobile relativo al nucleo familiare.
  • Se i coniugi hanno stabilito abitazioni principali in Comuni diversi, l'esenzione può essere concessa per le rispettive abitazioni purché risultino agli atti le ragioni specifiche e concrete (es. lavoro, salute, assistenza a familiari, esigenze scolastiche) che giustificano le residenze separate.
  • La circolare e le risposte del MEF hanno rilievo interpretativo significativo: in presenza di una disciplina normativa espressa che contempla la fattispecie (comuni diversi) non opera automaticamente il principio della stretta interpretazione volto a limitare le agevolazioni.
  • Il Comune può avviare procedimento di verifica e richiedere documenti; in mancanza di prova contraria fornita dall'amministrazione, la documentazione esibita dal contribuente può essere ritenuta sufficiente a riconoscere l'esenzione.
  • Documenti utili a comprovare la dimora abituale: certificato di residenza, autocertificazioni, documentazione sanitaria, certificati scolastici dei familiari assistiti, comprovata impossibilità di spostamento (mancanza patente/mezzi), dichiarazioni lavorative, bollette/utenze, iscrizioni ad attività locali; valutare sempre concretezza e coerenza delle motivazioni con la situazione fattuale.

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