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Sentenza

Sentenza del 12/11/2020 n. 31 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI 2010 relativo a più immobili di proprietà della ONLUS, per contestata inapplicabilità dell'esenzione prevista dalla normativa (art. 7 comma 1 lett. i) d.lgs. 504/92). La ricorrente sosteneva la spettanza dell'esenzione poiché è ONLUS (assenza di lucro soggettivo), svolge attività solidaristiche non in regime di concorrenza (anche grazie al convenzionamento con enti pubblici regionali) e le attività istituzionali avrebbero natura non commerciale anche alla luce delle disposizioni del TUIR; denunciava inoltre difetti di motivazione e istruttoria dell'atto comunale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato l'accertamento tributario nei confronti della ONLUS. Il motivo è che, pur non contestando il carattere non lucrativo dell'ente (requisito soggettivo), la ricorrente non ha fornito la prova richiesta circa il requisito oggettivo: che le attività svolte negli immobili siano effettivamente rese in modalità non commerciali. La giurisprudenza richiede la prova della gratuità (o quasi-gratuità) delle prestazioni e l'assenza di comportamenti riconducibili alla logica di mercato; né il convenzionamento/accreditamento, né il fatto che le rette siano pagate dalla Regione o che l'ente abbia perdite, sono di per sé idonei a dimostrare la non commercialità. Per tali ragioni l'appello è stato ritenuto infondato. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 7 comma 1 lett. i)

    esenzione per "gli immobili utilizzati ... destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie..."

    L'esenzione è subordinata a un duplice requisito: soggettivo (ente non avente natura commerciale) e oggettivo (attività effettuate negli immobili con modalità non commerciali). La norma è stata interpretata/limata dalla giurisprudenza e da interventi normativi successivi.

  • intervento normativo: art. 7 d.l. 203/2005 riformulato dall'art. 39 d.l. 4 luglio 2006 n. 223 conv. in L. 4 agosto 2006 n. 248

    l'esenzione "si intende applicabile alle attività indicate ... che non abbiano esclusivamente natura commerciale"

    Chiarimento che l'esenzione si estende anche ad attività che non siano esclusivamente commerciali; tuttavia la modifica è stata interpretata dalla giurisprudenza come innovativa e non meramente interpretativa, richiedendo accertamento concreto delle modalità di svolgimento.

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 917/1986), art. 73 comma 1 lett. c) / art. 87 comma 1 lett. c)

    Richiamati per definire i soggetti beneficiari (enti non commerciali) e il requisito soggettivo dell'esenzione: l'ente non deve avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

  • Normativa e principi giurisprudenziali (Cassazione e prassi ministeriale richiamate)

    La giurisprudenza richiede che il contribuente provi concretamente l'assenza di modalità commerciali (es. gratuità o simbolicità delle prestazioni); convenzionamento/accreditamento o finanziamento da enti pubblici non sono di per sé decisive.

Massime di principio

  • L'onere della prova dell'esenzione grava sul contribuente: bisogna dimostrare concretamente che l'attività svolta nell'immobile non è esercitata con modalità commerciali.
  • L'esenzione richiede due profili distinti: soggettivo (status dell'ente non commerciale/ONLUS) e oggettivo (modalità di svolgimento delle attività nell'immobile). Entrambi devono essere provati.
  • Il convenzionamento o l'accreditamento con il servizio sanitario regionale e il fatto che le rette siano pagate da enti pubblici non determinano automaticamente la non commercialità: va esaminato se sussiste concorrenza di mercato (es. tempi, modalità, qualità dell'offerta) e se l'ente agisca secondo logiche di mercato.
  • La giurisprudenza richiede spesso la gratuità o l'erogazione a fronte di corrispettivi meramente simbolici per escludere il carattere economico dell'attività; la semplice previsione statutaria di finalità sociali o la perdita di bilancio non sono sufficienti.
  • In casi simili è consigliabile documentare: (a) politica tariffaria (eventuali gratuità o importi simbolici); (b) assenza di pratiche concorrenziali o di marketing orientate al profitto; (c) modalità di reinvestimento dei proventi; (d) modalità concrete di accesso alle prestazioni che dimostrino finalità sociali.
  • Se la prova documentale è insufficiente, è probabile che l'esenzione venga negata: le autorità e i giudici richiedono accertamenti puntuali sulle modalità operative, non solo affermazioni generiche.

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