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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37873/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti ai giudici di merito un'intimazione di pagamento collegata a un avviso di addebito INPS, deducendo principalmente: la mancata o invalida notifica dell'avviso di addebito, perché l'avviso di ricevimento recava una sottoscrizione illeggibile e asseritamente apocrifa e perché sarebbe stata considerata solo una copia semplice e non l'originale; la maturazione della prescrizione quinquennale del credito contributivo, assumendo che tra la pretesa notifica dell'avviso e l'intimazione fossero decorsi più di cinque anni; l'inefficacia interruttiva della richiesta di rateizzazione, sostenendo che non potesse valere come riconoscimento del debito e dunque non potesse interrompere la prescrizione. La Corte d'appello aveva invece ritenuto valida la notifica e non decorso il termine prescrizionale, valorizzando la domanda di rateazione del 7 marzo 2014 e i pagamenti eseguiti in esecuzione del piano di rientro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la censura si risolveva in una mera contestazione della riferibilità della firma senza che risultassero proposte rituali procedura di disconoscimento o querela di falso in appello; ha inoltre confermato il principio per cui la notifica è valida quando l'atto sia recapitato all'indirizzo del destinatario e l'avviso di ricevimento sia sottoscritto nello spazio destinato al destinatario o a un suo delegato, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Ha dichiarato infondati anche il secondo e il terzo motivo, affermando che la domanda di rateizzazione del debito contributivo, anche se accompagnata da formule di salvezza dei diritti derivanti da eventuali giudizi pendenti, e i pagamenti rateali effettuati in conformità al piano, integrano riconoscimento del debito e interrompono la prescrizione quinquennale; il nuovo termine decorre dalla scadenza delle singole rate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla notificazione, ma la Corte non ne ha tratto un diverso esito, ritenendo corretta la notifica sulla base della presunzione di conoscenza e della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.

  • art. 4, comma 3, L. n. 890/1982

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione; la Corte ha confermato la validità della notifica effettuata all'indirizzo del destinatario con avviso sottoscritto, ancorché con grafia illeggibile.

  • artt. 221 c.p.c., 2700 c.c., 2714 c.c., 2717 c.c., 2718 c.c., 2719 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la prova documentale della notifica; la Corte ha ritenuto che la questione non mutasse l'esito, in difetto di rituale disconoscimento o querela di falso in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge evocata nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma sul vizio di omesso esame di fatto decisivo evocata nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato il vizio denunciato.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995

    Richiamato per la prescrizione quinquennale dei contributi; la Corte ha ritenuto che il termine fosse interrotto dalla richiesta di rateizzazione e dai pagamenti successivi.

  • artt. 2934 c.c. e 2945 c.c.

    Richiamati per l'asserita inefficacia interruttiva della rateizzazione; la Corte ha invece affermato che la richiesta di rateo, con i pagamenti eseguiti, integra riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione.

  • art. 1335 c.c.

    Applicato come presunzione di conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo del destinatario.

  • art. 1, comma 2-ter, D.L. n. 78/1998, conv. in L. n. 176/1998

    La domanda di rateizzazione proposta ai sensi di tale disposizione, insieme ai pagamenti trimestrali, è stata considerata riconoscimento del debito e causa di interruzione della prescrizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per precisare che la memoria depositata può solo illustrare i motivi già proposti, non introdurne di nuovi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, anche se illeggibile, è idonea a sorreggere la validità della notifica quando l'atto risulti recapitato all'indirizzo del destinatario e non sia stata dedotta o proposta in modo rituale una contestazione tipica della sottoscrizione, come il disconoscimento o la querela di falso.
  • In materia di contributi previdenziali, la richiesta di rateizzazione del debito, se seguita da pagamenti effettuati secondo il piano concordato, vale come riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione quinquennale.
  • Quando la prescrizione è interrotta da un riconoscimento del debito o da una rateizzazione, il nuovo termine decorre dalla scadenza delle singole rate previste dal piano.
  • Nel giudizio di cassazione la memoria ex art. 380-bis c.p.c. non può introdurre nuove censure, ma solo illustrare quelle già ritualmente proposte nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiNotificazioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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