Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25863/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La lite origina da un contratto di leasing stipulato per un autocarro: la società concedente acquistava il bene da un fornitore e lo concedeva in utilizzazione a una società utilizzatrice. A seguito dell’inadempimento dell’utilizzatrice nel pagamento dei canoni, la concedente risolveva il leasing e chiedeva al fornitore, in base a una clausola contrattuale, il rimborso di una parte del prezzo di vendita del bene, oltre a far valere una clausola di garanzia assunta in solido. Il Tribunale accoglieva la domanda, con riduzione dell’importo per il ricavato ottenuto dalla successiva vendita del mezzo; la Corte d’appello rigettava il gravame dei convenuti. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice d’appello, per la presenza di un giudice ausiliario; 2) violazione dell’art. 1341 c.c., sostenendo che le clausole di retrovendita/garanzia fossero vessatorie e richiedessero specifica approvazione scritta, e che comunque la disciplina legale del leasing fosse incompatibile con la clausola invocata; 3) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, contestando la qualificazione della clausola come patto di retrovendita e, in sostanza, chiedendo una diversa lettura della volontà negoziale; 4) violazione degli artt. 1175 e 1227 c.c. e dell’art. 1, comma 138, L. 124/2017, assumendo che il bene fosse stato rivenduto al di sotto del valore di mercato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando la sopravvenuta decisione della Corte costituzionale che aveva riconosciuto la temporanea legittimità della composizione dei collegi d’appello con un giudice ausiliario. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi: il secondo perché mirava a contestare un accertamento di fatto sulla conoscibilità delle clausole e sulla loro qualificazione; il terzo perché non autosufficiente e privo dell’indicazione delle norme ermeneutiche asseritamente violate, oltre che nuovo per la parte relativa all’art. 1362 c.c.; il quarto perché fondato su una disposizione non applicabile ratione temporis. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha escluso la nullità della sentenza d’appello per la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio, ritenendo legittima la composizione del giudice ai sensi della disciplina transitoria valorizzata dalla Corte costituzionale. Ha poi ritenuto inammissibili le censure sulla clausola di retrovendita e di garanzia, osservando che esse investivano valutazioni di fatto e di qualificazione del contratto riservate al giudice di merito, non adeguatamente censurate sotto il profilo dei canoni ermeneutici e della specifica indicazione delle norme violate. Ha infine escluso la rilevanza dell’art. 1, comma 138, L. 124/2017 perché non applicabile ratione temporis. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    La dedotta nullità per vizio di costituzione del giudice è esclusa perché il collegio d’appello era legittimamente composto secondo il regime transitorio applicabile.

  • art. 1341 c.c.

    La censura è inammissibile perché investe l’accertamento di fatto sulla conoscibilità e la qualificazione della clausola, non un errore di diritto immediatamente scrutinabile in cassazione.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Le violazioni dei criteri di interpretazione del contratto devono essere specificamente dedotte; in mancanza, la qualificazione del negozio compiuta dal giudice di merito non è utilmente censurabile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non indica in modo autosufficiente le disposizioni violate e il contenuto del contrasto denunciato.

  • art. 1175 c.c.

    La censura fondata su tale norma non è esaminabile perché collegata a una disciplina legislativa non applicabile al caso.

  • art. 1227 c.c.

    La doglianza sulla vendita del bene a prezzo inferiore è inammissibile per difetto di applicabilità della norma invocata nel contesto temporale della vicenda.

  • art. 1, comma 138, L. 124/2017

    "in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore"

    La disposizione non si applica ratione temporis al rapporto oggetto di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • artt. 62-72 d.l. 69/2013

    La pronuncia della Corte costituzionale ne ha riconosciuto la temporanea tollerabilità costituzionale fino al completamento del riordino della magistratura onoraria.

  • art. 32 d.lgs. 116/2017

    È richiamato come termine del riordino della magistratura onoraria rilevante ai fini della disciplina transitoria.

  • art. 106 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto che, nel periodo transitorio, la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio non determini illegittimità costituzionale.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice non sussiste quando la composizione del collegio sia consentita dalla disciplina transitoria applicabile e dalla relativa giurisprudenza costituzionale.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una censura del merito sull’apprezzamento dei fatti, sulla conoscibilità delle clausole o sulla qualificazione del negozio compiuta dal giudice di merito.
  • La contestazione della qualificazione giuridica di una clausola contrattuale richiede la specifica deduzione della violazione dei canoni ermeneutici e l’indicazione autosufficiente delle norme asseritamente violate.
  • Una norma sopravvenuta non può essere invocata per disciplinare un rapporto esaurito o comunque non rientrante nel suo ambito temporale di applicazione.
  • Quando la censura è formulata in modo non autosufficiente o introduce per la prima volta in cassazione una specifica violazione dei criteri interpretativi, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.