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Sentenza

Sentenza del 15/03/2019 n. 7381 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane aveva emesso un avviso di accertamento per il recupero di accise sul gasolio per autotrazione e dell'imposta di consumo sull'olio lubrificante, oltre interessi e indennità di mora. L'accertamento traeva origine dalla contestazione di un'operazione elusiva: M. s.r.l., formalmente costituita per il noleggio di un'unica imbarcazione, risultava controllata indirettamente da E.E.E., che era anche l'unico utilizzatore dello yacht negli anni 2006-2007. Il canone di locazione era inoltre ritenuto notevolmente inferiore al valore normale di mercato. Secondo l'Amministrazione, la società non aveva svolto una reale attività commerciale e non possedeva quindi i requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali sulle accise. M. s.r.l. ha contestato la ricostruzione, sostenendo la natura commerciale dell'attività, la congruità del canone, l'errata valutazione delle prove, l'assenza di abuso del diritto e l'illegittimità delle sanzioni.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e annullato l'accertamento, ritenendo commerciale l'attività e congruo il canone di noleggio. La Commissione tributaria regionale della Liguria ha invece accolto l'appello dell'Agenzia, valorizzando l'uso esclusivo dell'imbarcazione da parte del soggetto economicamente riconducibile alla società e l'incongruità del prezzo. La Corte di cassazione ha rigettato tutti e sei i motivi di ricorso: alcuni sono stati dichiarati inammissibili perché cumulavano censure diverse, non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata o miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti; il motivo sulla motivazione è stato ritenuto infondato; il documento relativo a contratti di noleggio del 2008 è stato ritenuto non decisivo perché relativo a un periodo successivo; quanto alle sanzioni, la Corte ha affermato che l'elusione non esclude di per sé l'applicazione delle sanzioni. M. s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.300,00 oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, commi 3 e 5

    La società è stata ritenuta esistente, ma non operativa nello svolgimento di un'attività commerciale nel periodo contestato.

    La natura commerciale non dipende soltanto dalla forma societaria o dalla stipulazione di contratti di noleggio, ma deve risultare da un'attività effettiva, organizzata e concretamente rivolta al mercato. L'uso esclusivo del bene da parte del soggetto economicamente riconducibile alla società e a condizioni non di mercato può escludere tale natura.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8-bis, comma 1

    Le agevolazioni IVA connesse alle operazioni relative alle navi e alle unità da diporto presuppongono la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla disciplina fiscale; non sono sufficienti la mera costituzione della società o la formale qualificazione dei contratti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    L'Amministrazione finanziaria può disconoscere operazioni prive di valide ragioni economiche, dirette esclusivamente a conseguire vantaggi fiscali.

    Il divieto di abuso del diritto opera come principio antielusivo. Le operazioni prive di valide ragioni economiche e finalizzate principalmente a ottenere vantaggi fiscali possono essere rese non opponibili all'Amministrazione finanziaria.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2

    L'accertamento di un imponibile superiore a quello dichiarato può comportare l'applicazione delle sanzioni; il carattere elusivo dell'operazione non costituisce, di per sé, una causa automatica di non punibilità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione dello svolgimento del processo e una succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.

    La motivazione è sufficiente quando consente di individuare i fatti rilevanti, l'oggetto della controversia e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Non è necessario rispondere espressamente a ogni singola allegazione o prova.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti. Il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali gravi o all'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.

Massime di principio

  • Una società costituita per gestire o noleggiare un singolo bene deve dimostrare un'effettiva attività commerciale rivolta al mercato, non soltanto l'esistenza formale della società e dei contratti.
  • L'utilizzo esclusivo del bene societario da parte del socio, amministratore o soggetto economicamente collegato, soprattutto a un prezzo inferiore ai valori di mercato, può costituire un forte indizio di assenza di attività commerciale o di finalità elusiva.
  • Per beneficiare di agevolazioni fiscali occorre provare concretamente il rispetto dei requisiti sostanziali; la forma giuridica dell'operazione non è sufficiente.
  • In cassazione non è normalmente possibile contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito proponendo una diversa lettura delle prove, se la decisione impugnata è logicamente motivata.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e distinti: cumulare violazioni di legge, vizi motivazionali e violazioni processuali senza separarne chiaramente l'ambito può comportare l'inammissibilità.
  • Documenti relativi a periodi diversi da quello oggetto dell'accertamento sono utili solo se dimostrano con certezza fatti idonei a rovesciare la motivazione; la loro mera esistenza non è sufficiente.
  • Le sanzioni tributarie non sono automaticamente escluse dal carattere elusivo dell'operazione; è necessario dedurre e provare specifiche cause di non punibilità, incertezza normativa o altri presupposti previsti dalla legge, già fatti valere nei precedenti gradi di giudizio.

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