Sentenza del 15/03/2019 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Isernia
Cartella di pagamento - Notifica a mezzo PEC - Attestazione di conformità - Necessità - Esclusione- Ragioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di euro 542,99 relativa al superbollo 2014, deducendo: inesistenza o invalidità della notifica via PEC per mancanza di firma digitale, attestazione di conformità e formato .p7m; omessa e insufficiente indicazione degli interessi; illegittima iscrizione a ruolo dell’intero tributo, anziché di un terzo ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. 602/1973; applicazione di interessi asseritamente superiori ai tassi legali e usurari, con richiesta di trasmissione degli atti alla Procura.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. La Commissione ha ritenuto valida la notifica via PEC: la cartella è stata considerata un documento informatico originale o un duplicato di un atto nativo digitale, non soggetto ad attestazione di conformità. È stata inoltre esclusa la necessità della firma digitale visibile, del formato .p7m e della sottoscrizione autografa, poiché la provenienza dell’atto risultava certa e la PEC garantiva integrità e autenticità della trasmissione. È stata invece accolta la censura relativa agli interessi, poiché la cartella non indicava in modo sufficientemente chiaro la quota di euro 91,68 dovuta per interessi moratori. La cartella è stata quindi annullata limitatamente a tale importo e confermata nel resto. È stata respinta la tesi sull’applicazione dell’art. 15 del d.P.R. 602/1973, ritenuto applicabile alle sole imposte sui redditi, nonché la richiesta di trasmissione degli atti per usura. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 26 d.P.R. 602/1973
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento e consente la notificazione tramite PEC secondo le regole applicabili alla posta elettronica certificata.
Art. 3 d.P.R. 68/2005
L’atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e consegnato al destinatario quando è reso disponibile presso l’indirizzo elettronico dichiarato.
La notificazione PEC si perfeziona con la disponibilità del messaggio nella casella del destinatario, senza necessità che quest’ultimo lo abbia effettivamente letto.
Art. 6 d.P.R. 68/2005
La ricevuta di avvenuta consegna certifica che il messaggio è pervenuto all’indirizzo PEC del destinatario e attesta il momento della consegna.
Art. 25 d.P.R. 602/1973
La cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale; la mancata sottoscrizione del funzionario o dell’esattore non determina automaticamente l’invalidità se l’atto è inequivocabilmente riferibile all’autorità competente.
Art. 39 D.L. 112/1999
Nelle liti promosse contro l’agente della riscossione che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve essere chiamato in causa l’ente creditore interessato.
L’agente della riscossione deve informare e chiamare in causa l’ente creditore quando la controversia riguarda vizi imputabili a quest’ultimo; la mancata chiamata produce conseguenze patrimoniali, ma non interrompe il rapporto processuale tra contribuente e agente.
Art. 15 d.P.R. 602/1973
La previsione dell’iscrizione provvisoria a ruolo di una quota del tributo non è stata ritenuta applicabile al superbollo, poiché, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 46/1999, riguarda le imposte sui redditi.
Art. 13 D.Lgs. 471/1997
Prevede la sanzione del 30% per il tardivo o omesso versamento del tributo, ritenuta correttamente applicata nel caso esaminato.
Art. 23 D.L. 98/2011
Disciplina il superbollo quale tassa erariale dovuta dai possessori di autovetture sopra una determinata soglia di potenza.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10266/2018
Ha riconosciuto l’equivalenza, ai fini della validità della firma digitale, tra i formati PaDES e CaDES.
Cassazione, sentenza n. 21290/2018
La mancanza della sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità quando non è dubbia la riferibilità dell’atto all’autorità da cui promana.
La sottoscrizione non è requisito invalidante quando la cartella è riconducibile con certezza all’amministrazione competente e rispetta il modello ministeriale.
Massime di principio
- La notifica di una cartella tramite PEC è generalmente valida quando il messaggio è inviato all’indirizzo corretto ed è comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna; non è normalmente necessaria una firma digitale visibile sul PDF allegato.
- Un documento informatico nativo o un suo duplicato può non richiedere attestazione di conformità, soprattutto quando la provenienza, l’integrità e l’autenticità risultano verificabili tramite il sistema PEC o tramite i file digitali depositati.
- La semplice contestazione del formato PDF o della mancanza del formato .p7m non è sufficiente a invalidare la cartella: occorre dimostrare un concreto difetto di autenticità, integrità, provenienza o riferibilità dell’atto.
- La cartella può essere annullata se non consente al contribuente di comprendere chiaramente la composizione degli importi, in particolare quando non distingue adeguatamente imposta, sanzioni, interessi e spese.
- Le regole sull’iscrizione provvisoria a ruolo devono essere applicate verificando il tipo di tributo: una disciplina prevista per le imposte sui redditi non si estende automaticamente a tributi diversi, come il superbollo.
- La contestazione degli interessi come usurari richiede elementi concreti e un effettivo superamento dei limiti normativi; il solo importo elevato o la mancata chiarezza della cartella non dimostrano, da soli, un reato di usura.
- Quando la controversia riguarda sia l’agente della riscossione sia l’ente impositore, occorre individuare quale soggetto è responsabile del vizio: l’agente risponde degli atti e della notifica di propria competenza, mentre l’ente creditore risponde normalmente della formazione della pretesa tributaria e del calcolo originario.
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