Sentenza del 15/03/2019 n. 51 - Corte Costituzionale
Riscossione - Riscossione coattiva - Quote inesigibili - Provvedimenti definitivi con cui il Comune di Teramo ha rifiutato il discarico per inesigibilita' di quote iscritte a ruolo affidate a societa' per azioni - Legittimazione societaria ad impugnare - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 112/1999, i provvedimenti definitivi con cui il Comune aveva rifiutato il discarico per inesigibilità di alcune quote affidate per la riscossione. Nel giudizio è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, della legge n. 190/2014, che prevedeva il differimento dei controlli sulle comunicazioni di inesigibilità e l’esclusione dal controllo delle quote di importo non superiore a 300 euro. La Corte dei conti riteneva che tali norme potessero applicarsi anche alla società ricorrente e dubitava della loro compatibilità con numerosi principi costituzionali, tra cui ragionevolezza, tutela giurisdizionale, buon andamento, equilibrio di bilancio e capacità contributiva.
La decisione
La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha dichiarato inammissibili le questioni per difetto di rilevanza. Ha stabilito che la disciplina eccezionale della legge n. 190/2014 riguarda esclusivamente gli agenti pubblici della riscossione, cioè le società a partecipazione pubblica del sistema allora riconducibile a Riscossione S.p.A., Equitalia e Agenzia delle entrate-Riscossione. Essa non si applica alle società private nate dallo scorporo di rami d’azienda dei precedenti concessionari. Pertanto, i giudizi tra S.G. S.p.A. e il Comune di Teramo devono essere regolati dalla disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999, nonché dalle disposizioni transitorie eventualmente applicabili. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la presunta incostituzionalità delle norme.
Norme richiamate
Art. 1, commi 687 e 688, legge 23 dicembre 2014, n. 190
Il controllo delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione può essere avviato solo dopo la scadenza dei termini previsti; le quote inesigibili di valore non superiore a 300 euro non sono assoggettate al controllo.
La Corte ha interpretato la disciplina come riferita esclusivamente agli agenti pubblici della riscossione e ai rapporti rientranti nel particolare regime di proroghe previsto per tali soggetti.
Art. 20, comma 4, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
Disciplina l’impugnazione da parte dell’agente della riscossione dei provvedimenti dell’ente creditore relativi al discarico per inesigibilità.
La norma costituisce il fondamento processuale dell’impugnazione, ma non estende automaticamente alle società private la disciplina speciale prevista dalla legge n. 190/2014.
Artt. 19 e 20, decreto legislativo n. 112/1999
Prevedono la disciplina ordinaria del discarico per inesigibilità e dei controlli dell’ente creditore.
Per le società private scorporate, il rapporto con l’ente creditore resta regolato dalla disciplina ordinaria, salvo specifiche deroghe transitorie applicabili ratione temporis.
Art. 3, comma 24, lettera b), decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
Regola i rapporti relativi ai ruoli consegnati fino alla data del trasferimento del ramo d’azienda alle società scorporate.
La disposizione conferma che le società cessionarie private costituiscono una categoria distinta dagli agenti pubblici della riscossione e non beneficiano automaticamente delle proroghe speciali riservate a questi ultimi.
Art. 59, commi 4-quater e 4-quinquies, decreto legislativo n. 112/1999
Può trovare applicazione, se compatibile con il periodo di riferimento, quale disciplina transitoria o derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria del discarico.
Artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 e 119 della Costituzione
Le questioni basate su tali parametri non sono state esaminate nel merito, perché le norme censurate non erano applicabili alla società privata ricorrente.
Massime di principio
- La qualificazione formale come agente della riscossione non è sufficiente: occorre verificare la natura pubblica o privata del soggetto e la sua effettiva appartenenza al sistema previsto dalla norma.
- Le proroghe e le esenzioni dai controlli previste da discipline eccezionali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese, per analogia, a società private nate dallo scorporo di rami aziendali.
- Quando il soggetto ricorrente non rientra nell’ambito soggettivo della norma censurata, la questione di costituzionalità è irrilevante e viene dichiarata inammissibile, senza esame della sua fondatezza.
- Per le società private scorporate, i rapporti relativi al discarico per inesigibilità restano normalmente soggetti agli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999 e alle eventuali disposizioni transitorie applicabili al momento della consegna o del trasferimento dei ruoli.
- In controversie analoghe è quindi essenziale ricostruire la storia del ruolo, la data di consegna, la data dello scorporo e la natura del soggetto incaricato della riscossione prima di applicare proroghe o regimi speciali.
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