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Sentenza

Sentenza del 15/03/2019 n. 156 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Cagliari che aveva riconosciuto alla società il diritto al rimborso del credito IVA maturato a seguito della cessazione dell'attività. In appello ha sostenuto, in via preliminare, che la società, essendo stata cancellata dal registro delle imprese ed estinta già dal 31 dicembre 2005, non aveva più legittimazione a proporre il ricorso. Ha inoltre contestato l'applicazione del termine di prescrizione decennale anziché del termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso originario della società. Il giudice ha ritenuto che la cancellazione dal registro delle imprese avesse estinto la società e fatto venir meno il potere di rappresentanza del liquidatore; eventuali diritti della società avrebbero dovuto essere fatti valere dai soci, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972

    «chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività»

    La norma riconosce, in linea generale, il diritto del contribuente di chiedere il rimborso del credito IVA anche in caso di cessazione dell'attività. Tuttavia, nel caso concreto, tale diritto non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione della società estinta.

  • Art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione prevede un termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale di rimborso. La questione relativa all'applicabilità del termine biennale non è stata decisiva, poiché il giudice ha definito il procedimento sulla base della precedente estinzione della società.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza n. 11100 del 5 maggio 2017

    «è improponibile la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese»

    La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'estinzione dell'ente e determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore. Le eventuali pretese patrimoniali possono essere esercitate dai soci, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.

Massime di principio

  • Una società cancellata dal registro delle imprese è normalmente estinta e non può proporre autonomamente nuovi ricorsi o domande giudiziali tramite il liquidatore.
  • La carenza di legittimazione processuale derivante dall'estinzione della società è un vizio di ammissibilità rilevabile dal giudice anche d'ufficio e in ogni stato e grado del giudizio.
  • Eventuali crediti fiscali residui della società estinta non si perdono necessariamente, ma la loro tutela deve essere esercitata dai successori legittimati, in particolare dai soci, secondo le regole applicabili.
  • Prima di presentare una domanda di rimborso o un ricorso è essenziale verificare lo stato della società nel registro delle imprese e la permanenza dei poteri del liquidatore o del rappresentante.
  • Anche quando il contribuente avrebbe astrattamente diritto a un rimborso IVA, il giudice può arrestarsi a una questione preliminare di ammissibilità senza esaminare la sussistenza del credito o i termini per richiederlo.

Testo integrale

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