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Sentenza

Sentenza del 15/03/2019 n. 251 - Comm. Trib. Prov. Avellino

Accertamento - Spese - Sponsorizzazione in favore di s.s.d. - Deducibilità - Presupposti - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità di spese di sponsorizzazione, di importo non superiore a 200.000 euro, sostenute in favore di una società o associazione sportiva dilettantistica. L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la natura pubblicitaria e l'inerenza delle spese, ritenendole eventualmente dirette soltanto ad accrescere il prestigio dell'impresa e sproporzionate rispetto al fatturato, quindi antieconomiche. La questione centrale era stabilire chi avesse l'onere di provare l'inerenza e la natura pubblicitaria della spesa.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto che l'art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002 introduce, per le sponsorizzazioni in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche entro il limite di 200.000 euro, una presunzione assoluta della natura pubblicitaria della spesa e della sua inerenza. Di conseguenza, non è necessario dimostrare un ritorno commerciale concreto né è sufficiente contestare la spesa sulla base della sua presunta antieconomicità o sproporzione rispetto al fatturato. Spetta invece all'Amministrazione finanziaria dimostrare la non inerenza della specifica spesa disconosciuta. L'esito è favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, Legge n. 289/2002

    La sponsorizzazione in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, fino ad un ammontare di 200.000 euro, costituisce spesa di pubblicità.

    La norma è interpretata nel senso che, entro il limite previsto, opera una presunzione assoluta sia della natura pubblicitaria della spesa sia della sua inerenza. L'Amministrazione non può quindi disconoscere la deduzione limitandosi a sostenere che non vi sia stato un concreto ritorno commerciale o che la spesa sia antieconomica.

Massime di principio

  • Per le sponsorizzazioni sportive rientranti nei presupposti e nel limite di 200.000 euro previsto dalla legge, la natura pubblicitaria e l'inerenza sono normalmente presunte in modo assoluto.
  • Non è necessario provare che la sponsorizzazione abbia prodotto direttamente nuovi clienti, ricavi o contratti: è sufficiente che l'operazione rientri nella fattispecie normativa.
  • La sola sproporzione tra spesa di sponsorizzazione e fatturato dell'impresa non dimostra automaticamente l'indeducibilità della spesa.
  • L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi specifici per dimostrare che la spesa non sia effettivamente riconducibile a una sponsorizzazione o sia comunque estranea all'attività d'impresa.
  • È comunque opportuno conservare contratto, fatture, pagamenti tracciabili e prova dell'effettiva esecuzione della sponsorizzazione, poiché la presunzione non esonera dalla dimostrazione dell'esistenza reale dell'operazione e del rispetto dei requisiti normativi.

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