Cassazione Civile, Ordinanza n. 27079/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal fallimento di una società per il pagamento di euro 747.489,38, oltre interessi ex d.lgs. 231/2001, per servizi di trasporto di pazienti e dializzati, nonché di ritiro, trasporto e consegna di liquidi biologici e materiale vario. L’azienda sanitaria propose opposizione al decreto ingiuntivo; il tribunale rigettò l’opposizione e la corte d’appello confermò. Nel ricorso per cassazione l’azienda sanitaria dedusse due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di legge, sostenendo che la corte d’appello avesse dichiarato inammissibile, ex art. 342 c.p.c., la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva del fallimento e che, comunque, avesse mal valutato norme sulla cessione/efficacia del credito e sulla tutela del creditore; (2) nullità per motivazione apparente, omessa pronuncia e violazione di legge, lamentando che la domanda riconvenzionale del fallimento diretta all’accertamento del credito fosse stata ritenuta inammissibile e che, invece, il giudice avrebbe dovuto considerare le deduzioni dell’azienda come fatti estintivi, impeditivi o modificativi e operare una compensazione impropria tra pretese derivanti dal medesimo rapporto. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato in via preliminare che il ricorso era stato depositato oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., dichiarandolo quindi improcedibile; ha aggiunto, solo in via subordinata, che entrambi i motivi sarebbero comunque inammissibili, perché la censura sull’appello non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché la domanda riconvenzionale di accertamento del credito, se proposta nel giudizio ordinario nei confronti del curatore, resta soggetta al rito esclusivo dell’accertamento del passivo fallimentare.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato improcedibile per tardivo deposito rispetto al termine di cui all’art. 369 c.p.c., computato dalla data dell’ultima notificazione. La Corte ha poi osservato che, anche a prescindere da tale rilievo, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile: il primo motivo perché non specificamente correlato alla ratio decidendi della sentenza d’appello; il secondo perché la pretesa riconvenzionale di accertamento del credito doveva essere fatta valere mediante insinuazione al passivo, non nel giudizio ordinario. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il deposito del ricorso per cassazione oltre il ventesimo giorno dalla notificazione comporta improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione del resistente.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Il vizio di motivazione apparente è dedotto come causa di nullità della sentenza, ma la Corte ribadisce che la motivazione deve essere valutata nel suo effettivo confronto con la ratio decidendi.
Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
L’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate e una parte argomentativa che confuti la decisione di primo grado; la mera riproposizione delle difese originarie rende il gravame inammissibile.
Le censure prospettate come violazioni di legge, nullità della sentenza o omesso esame sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi o mirano a rimettere in discussione questioni non deducibili nei limiti del ricorso per cassazione.
Richiamato in relazione alla denunciata omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno del motivo, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma decisiva.
Richiamati dalla ricorrente nel tentativo di contestare la titolarità/legittimazione del credito, ma non ritenuti decisivi in presenza dell’inammissibilità del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente nella censura sulla legittimazione passiva, senza rilievo decisivo nella decisione.
Richiamata dalla ricorrente in tema di disciplina della cessione dei crediti, ma non idonea a superare la ratio della decisione.
La domanda di accertamento del credito vantato verso il fallimento deve essere proposta mediante insinuazione al passivo, essendo quello il rito speciale ed esclusivo.
Richiamato per gli interessi richiesti nel decreto ingiuntivo relativo ai servizi prestati.
comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di ricorso dichiarato improcedibile.
Richiamata quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Il tardivo deposito del ricorso per cassazione oltre il termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c. determina improcedibilità rilevabile d’ufficio, non sanabile per il solo fatto della costituzione del resistente.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riprodurre tesi già svolte senza specifica critica delle argomentazioni del giudice di merito.
- Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, la domanda riconvenzionale del convenuto volta all’accertamento di un proprio credito verso il fallimento, se fondata sul medesimo rapporto, deve essere proposta mediante insinuazione al passivo; non può essere decisa nel giudizio ordinario di cognizione.
- La c.d. compensazione impropria non può elidere l’esigenza che il controcredito verso il fallimento sia previamente accertato nel procedimento concorsuale di verifica del passivo.
- La denuncia di motivazione apparente o di omessa pronuncia non è sufficiente se la censura non dimostra in modo puntuale l’effettiva mancanza di risposta su una domanda o l’assenza di confronto con le questioni devolute in appello.
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