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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20375/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società di capitali per un annualità d'imposta precedente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello proposto dall'ex liquidatrice, ritenendo che l'avviso fosse stato notificato dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e che, quindi, vi fosse un interesse della medesima a far dichiarare nullo l'atto nei propri confronti. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non avrebbe motivato sull'interpretazione del certificato camerale e che, comunque, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione dell'ex liquidatrice; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il certificato della Camera di commercio che attesterebbe una trasformazione della società; (3) violazione dell'art. 2495 c.c. e degli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., deducendo che non vi sarebbe stata estinzione della società ma trasformazione eterogenea; (4) violazione dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, affermando che la responsabilità dell'ex liquidatrice poteva comunque sussistere per condotte fraudolente volte a sottrarre la società agli obblighi fiscali e contributivi.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso dell'Agenzia, ma ha accolto il primo motivo solo nella parte in cui censurava la sentenza per avere, dopo aver affermato che la società era cancellata e che l'ex liquidatrice non aveva una legittimazione propria a rappresentarla né una responsabilità direttamente contestata, annullato comunque l'avviso nei confronti della medesima in base a un generico interesse personale non concretamente motivato. La Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. La sentenza della CTR è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione di legge, in particolare per nullità e erronea applicazione delle norme richiamate dalla sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è stato formulato come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la nullità della motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per denunciare il difetto di motivazione della decisione tributaria.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato sia per sostenere la tesi dell'estinzione della società con conseguente difetto di legittimazione dell'ex liquidatrice, sia per dedurre una responsabilità diretta del liquidatore in caso di condotte fraudolente.

  • artt. 2500-septies c.c. e 2500-octies c.c.

    Richiamati per sostenere che il mutamento documentale della società integrerebbe una trasformazione eterogenea e non una estinzione.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato con riferimento alla responsabilità del liquidatore per i debiti fiscali della società.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese, quando intervenga prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, comporta il difetto di capacità processuale della società e il difetto di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla, se questi non sia destinatario di una specifica contestazione di responsabilità.
  • La sentenza che, dopo aver accertato l'estinzione della società e l'assenza di una diretta imputazione all'ex liquidatore, annulli l'avviso di accertamento nei suoi confronti in base a un generico interesse personale, è affetta da motivazione incoerente o comunque non adeguatamente giustificata.
  • Il vizio di motivazione mancante o apparente non può essere dedotto solo perché la parte propone una diversa lettura del certificato camerale o delle risultanze probatorie; occorre che la decisione sia priva di un percorso logico-argomentativo idoneo a sorreggerla.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto nei limiti della censura decisiva, i restanti motivi che investono questioni logicamente subordinate o alternative restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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