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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33456/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa IVA riferita agli anni d’imposta 2002 e 2003, emersa a seguito di controllo nei confronti di un’associazione non riconosciuta. L’amministrazione ritenne omesse le dichiarazioni IVA e notificò al soggetto ricorrente, indicato come presidente e legale rappresentante dell’associazione, avvisi di accertamento e successivamente cartelle di pagamento. Il contribuente affermò di avere conosciuto l’esistenza di ruolo e cartelle solo nel 2015, tramite estratto di ruolo richiesto all’agente della riscossione, e impugnò estratto di ruolo e cartelle davanti al giudice tributario, deducendo anche la decadenza del potere impositivo. I giudici di merito dichiararono inammissibili i ricorsi per tardività e per non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione dell’art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. 546/1992 e dell’art. 24 Cost., sostenendo che non fosse necessaria una previa istanza di autotutela per impugnare la cartella; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per errata valutazione della prova sulla conoscenza delle cartelle e sulla data di notifica; 3) omesso esame di fatto decisivo, cioè l’accesso del 4.3.2015 agli sportelli dell’agente della riscossione e il rilascio degli estratti di ruolo; 4) nullità per omessa pronuncia sulla dedotta impugnabilità del solo estratto di ruolo. La Corte ha ritenuto infondato il quarto motivo nella parte in cui contestava la motivazione, ma ha affermato che l’impugnazione dell’estratto di ruolo era originariamente inammissibile per difetto di interesse, poiché il ricorrente non allegava una delle ipotesi oggi selezionate dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973; conseguentemente ha dichiarato inammissibili gli altri motivi per difetto di interesse. Il ricorso è stato complessivamente rigettato, con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la censura di omessa pronuncia non coglieva nel segno, perché la CTR aveva comunque affrontato la questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo. Tuttavia ha precisato che, alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 e delle Sezioni Unite del 2022, l’estratto di ruolo è impugnabile solo nei casi specificamente previsti dalla legge e solo se il contribuente dimostri un concreto interesse ad agire; nel caso concreto tale interesse non risultava allegato, poiché la doglianza si fondava solo sull’accesso agli sportelli dell’agente della riscossione e sulla conoscenza dell’estratto. Da ciò la Corte ha tratto l’inammissibilità originaria dell’azione impugnatoria e, per conseguenza, l’inammissibilità degli ulteriori motivi di ricorso per difetto di interesse. Le spese sono state compensate tra tutte le parti per il recente assestamento giurisprudenziale; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. 546/1992

    La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere l’impugnabilità della cartella e del ruolo; la Corte, però, valorizza il limite dell’interesse ad agire e la disciplina speciale sull’estratto di ruolo.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte non lo ritiene violato, poiché l’impugnazione dell’estratto di ruolo resta ammessa solo nei casi previsti dalla legge.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; il motivo è dichiarato privo di interesse per l’inammissibilità originaria dell’azione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione probatoria; non esaminato nel merito per difetto di interesse.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell’onere della prova circa notifica e conoscenza delle cartelle; la Corte non lo affronta nel merito per difetto di interesse.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato come parametro dell’asserito vizio motivazionale; la censura resta assorbita.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio, ritenendo che la CTR si sia comunque pronunciata sulla non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    È la norma decisiva: seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella determina interesse ad agire; opera nei processi pendenti e condiziona l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato dalle Sezioni Unite per la produzione documentale in cassazione al fine di dimostrare l’interesse ad agire.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Menionata nei fatti come norma applicata in tema di notificazione all’estero; la Corte non sviluppa un autonomo principio su di essa.

  • art. 38 c.c.

    Richiamata nei fatti per la pretesa responsabilità solidale del legale rappresentante dell’associazione; non costituisce il fulcro della decisione.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è liberamente e sempre impugnabile: l’azione è ammissibile solo quando il contribuente dimostri uno specifico interesse ad agire, nei casi selezionati dalla disciplina sopravvenuta e secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite.
  • La mera deduzione di avere appreso l’esistenza della pretesa tramite estratto di ruolo non basta, da sola, a radicare l’interesse all’impugnazione, se non si allega una delle ipotesi tipiche che rendono attuale il bisogno di tutela.
  • Nel processo tributario l’interesse ad agire è una condizione dinamica, che può essere verificata anche alla luce di norme sopravvenute fino alla decisione, e la sua mancanza rende originariamente inammissibile l’azione.
  • Quando manca l’interesse ad agire sull’atto presupposto, i motivi ulteriori di ricorso che presuppongono l’ammissibilità dell’impugnazione diventano inammissibili per difetto di interesse.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia se il giudice di merito, anche con motivazione difforme, affronta comunque la questione decisiva sottoposta al suo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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