Cassazione Civile, Ordinanza n. 23851/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
La controversia nasce dalla conferma, da parte del Consiglio nazionale dei geometri, della sanzione della sospensione a tempo indeterminato irrogata a carico di un iscritto per omesso versamento delle quote di iscrizione all'albo per l'anno 2017. Il professionista ha impugnato la decisione davanti alla Corte di cassazione con tre motivi. Con i primi due ha denunciato la violazione delle norme sul procedimento disciplinare e sul contraddittorio, sostenendo che non gli fosse stata correttamente comunicata l'apertura del procedimento e la data dell'audizione; in particolare, dopo una prima contestazione relativa al mancato pagamento della quota annuale, l'addebito sarebbe stato modificato, a pagamento avvenuto, in relazione alla sola sanzione per il ritardo, senza nuova contestazione né nuova convocazione. Ha inoltre dedotto che la sanzione sarebbe dovuta essere irrogata dall'organo territoriale di disciplina e non dal collegio locale. Con il terzo motivo ha lamentato carenza assoluta di motivazione del provvedimento sanzionatorio, sia quanto all'accertamento della condotta disciplinarmente rilevante, sia quanto alla congruità della sospensione, oltre alla mancata allegazione del verbale dell'udienza disciplinare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché non vi è stata una trasformazione radicale del fatto contestato: l'addebito iniziale riguardava il mancato versamento della quota annuale e comprendeva anche le conseguenze del ritardo, sicché il professionista aveva potuto difendersi compiutamente nel procedimento. La Corte ha affermato che, in materia disciplinare, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione ricorre solo quando la sanzione sia fondata su un fatto oggettivamente e radicalmente diverso da quello contestato, con lesione effettiva del diritto di difesa. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulla competenza dell'organo sanzionatore, perché non risultava trattata nella decisione impugnata e perché si trattava di incompetenza relativa che doveva essere eccepita tempestivamente. Il terzo motivo è stato reputato infondato: le censure riproponevano questioni già superate e introducevano profili nuovi non dedotti tempestivamente; inoltre, il giudizio di impugnazione verte sul rapporto e non sull'atto, per cui è sufficiente una motivazione anche succinta, purché dia conto delle ragioni della decisione e delle difese svolte. La Corte ha infine ricordato che la sospensione per morosità, ai sensi della normativa richiamata, è prevista a tempo indeterminato e perdura fino all'integrale sanatoria, senza margini di discrezionalità sulla congruità della misura. Nulla è stato disposto sulle spese perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati come norme asseritamente violate dal ricorrente; la Corte esclude la violazione denunciata in relazione alla motivazione e alla ricostruzione dei fatti contestati.
art. 12 R.D. 274/1929
Richiamato per il termine di comunicazione della data dell'audizione; la Corte ritiene sufficiente la convocazione originaria e non necessaria una nuova comunicazione, in difetto di mutamento radicale dell'addebito.
Invocato dal ricorrente a sostegno delle censure sul procedimento disciplinare; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti nella vicenda esaminata.
La Corte esclude l'applicabilità delle relative disposizioni al procedimento in esame, come prospettato nella decisione impugnata.
Le circostanze dedotte devono essere decisive e specificamente valutabili; le censure sul fatto decisivo sono respinte perché non integrano un omesso esame decisivo.
La censura per difetto di motivazione è respinta perché la motivazione succinta è ritenuta sufficiente nel giudizio di impugnazione del provvedimento disciplinare.
art. 2, comma 3, L. 536/1949
Prevede che la sospensione per morosità sia a tempo indeterminato e cessi solo con l'integrale sanatoria; l'organo disciplinare non ha discrezionalità sulla durata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia disciplinare, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione sanzionatoria sussiste solo quando il fatto posto a base della sanzione sia oggettivamente e radicalmente diverso da quello contestato, tale da impedire all'incolpato una difesa effettiva.
- La validità della contestazione disciplinare non richiede una descrizione minuta e dettagliatissima dei fatti, ma è sufficiente che l'incolpato abbia potuto conoscere l'addebito e articolare tempestivamente le proprie difese nel corso del procedimento.
- Non è necessaria una nuova contestazione o una nuova convocazione dell'audizione quando l'originario addebito continui a comprendere le conseguenze dell'inadempimento e non muti la sostanza del fatto contestato.
- L'eccezione di incompetenza relativa dell'organo sanzionatore deve essere proposta tempestivamente nel giudizio introduttivo e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Nel controllo di legittimità su provvedimenti disciplinari, il giudizio verte sul rapporto sostanziale e non sul mero atto; pertanto, una motivazione anche sintetica è sufficiente se rende percepibili le ragioni della decisione e consente di verificare l'esame delle difese.
- Quando la legge prevede una sanzione disciplinare per morosità a tempo indeterminato fino alla sanatoria integrale, l'organo decidente non dispone di margini di discrezionalità sulla durata della misura.
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