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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19921/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il terzo motivo limitatamente alla questione del raddoppio dei termini di accertamento con riferimento all'IRAP, ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una società di persone avvisi di accertamento per IRAP e IVA relativi a un periodo d'imposta, e nei confronti dei soci avvisi di accertamento IRPEF, a seguito della mancata presentazione di dichiarazioni fiscali e dell'emersione di fatture ritenute fittizie, emesse verso un ente terzo, per un importo complessivo molto elevato. I giudici di merito avevano respinto il ricorso dei contribuenti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza/procedimento per violazione della disciplina emergenziale sul processo tributario, assumendo che, a fronte di istanza di discussione, la causa avrebbe dovuto essere trattata in pubblica udienza o con le forme previste dalla norma; 2) nullità dell'avviso per difetto di contraddittorio preventivo, invocando la normativa interna e i principi UE, con riferimento anche all'IVA; 3) decadenza dell'Ufficio per decorso dei termini di accertamento e, quanto all'IRAP, inapplicabilità del raddoppio dei termini; 4) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel coinvolgimento di uno dei soggetti quale autore materiale delle condotte e nella riconducibilità a lui di alcuni titoli di pagamento. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'istanza di discussione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.l. 137/2020, doveva essere notificata alle controparti e non risultava che ciò fosse avvenuto; inammissibile anche il secondo motivo perché, per le imposte dirette, non vige un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, mentre per l'IVA i ricorrenti non avevano specificamente indicato quali difese concrete avrebbero potuto far valere; fondata solo in parte la censura sulla decadenza, perché il raddoppio dei termini era astrattamente operante per le imposte collegate a fatti penalmente rilevanti, ma non per l'IRAP, rispetto alla quale non opera la disciplina del raddoppio; inammissibile il quarto motivo per doppia conforme e per difetto di decisività della circostanza dedotta.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, d.l. 137/2020

    "l'istanza di discussione" deve essere notificata alle altre parti costituite e depositata almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione

    In materia di processo tributario emergenziale, la richiesta di discussione non si perfeziona con il solo deposito: è necessaria anche la notificazione alle controparti; in mancanza, la doglianza sulla mancata pubblica udienza è inammissibile.

  • art. 33 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale disciplina analoga dell'istanza di discussione in pubblica udienza

    La giurisprudenza formatasi su questa norma viene estesa al meccanismo emergenziale per affermare la necessità della notifica dell'istanza alle parti costituite.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato per tutte le imposte: opera in modo diverso secondo che si tratti di tributi armonizzati o meno.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocato a sostegno del contraddittorio preventivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    "i termini ... sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione"

    Il raddoppio dei termini opera in presenza dell'obbligo di denuncia per reati del d.lgs. 74/2000, a prescindere dall'effettiva denuncia o dall'esito del procedimento penale, ma non riguarda l'IRAP.

  • art. 331 c.p.p.

    Richiamato come presupposto dell'obbligo di denuncia penale che consente il raddoppio dei termini di accertamento.

  • d.lgs. 74/2000, art. 8

    La contestazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti integra una fattispecie penalmente rilevante idonea a fondare l'obbligo di denuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per censurare la nullità della sentenza/procedimento per violazione della disciplina sul rito tributario emergenziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocato per la violazione di norme sostanziali in tema di contraddittorio e decadenza dell'accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario emergenziale, la richiesta di discussione della causa deve essere notificata alle altre parti costituite: il solo deposito dell'istanza non basta a fondare la nullità per mancata trattazione in udienza.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in via generalizzata per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati, la sua omissione rileva solo se il contribuente indica specificamente le difese concrete che avrebbe potuto svolgere e la relativa lesione del suo diritto di difesa.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando, in base a una valutazione ex ante dei fatti contestati, sussista l'obbligo di denuncia per un reato tributario, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'esito del processo penale; tuttavia tale disciplina non si applica ai tributi per i quali non sia configurata la correlata fattispecie penale, come l'IRAP nel caso esaminato.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la circostanza dedotta non sia autonoma e decisiva rispetto alla ratio della decisione di merito, specie in presenza di doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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