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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19555/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio, titolare del 50% di una società a ristretta base partecipativa, per recuperare a tassazione redditi di partecipazione derivanti da utili extracontabili accertati in capo alla società. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo in via preliminare la nullità dell’accertamento per omessa notifica dell’avviso presupposto emesso alla società e, in subordine, contestandone il merito. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e poi rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’annullamento dell’accertamento societario si riflettesse automaticamente su quello del socio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 5 TUIR, sostenendo che la sentenza relativa alla società non era ancora passata in giudicato e quindi non poteva vincolare il giudizio del socio; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 100 e 324 c.p.c., 124 disp. att. c.p.c., 38 D.P.R. 600/1973 e 47 TUIR, deducendo che, in assenza di giudicato sulla controversia societaria, non operava alcun vincolo di pregiudizialità tale da impedire una autonoma valutazione della pretesa verso il socio; 3) violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 5, comma 1, TUIR, lamentando che il giudizio del socio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del giudizio sulla società; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., perché la CTR si era limitata a richiamare la decisione resa nel parallelo giudizio societario senza esporre un’autonoma motivazione sul rigetto dell’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo di ricorso, relativo alla motivazione apparente della sentenza d’appello, assorbendo tutti gli altri. Ha affermato che la motivazione per relationem è legittima solo se la decisione richiamata è già passata in giudicato oppure se i contenuti richiamati sono riprodotti e autonomamente vagliati in modo da rendere controllabile il ragionamento decisorio. Nel caso concreto, la CTR si era limitata a richiamare apoditticamente la decisione del parallelo giudizio societario, senza una vera autonoma disamina delle ragioni del rigetto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dall’Ufficio per escludere che una decisione non ancora coperta da giudicato possa vincolare il giudizio del socio.

  • art. 5 D.P.R. n. 917/1986

    Usato per collegare il reddito di partecipazione del socio alla determinazione del reddito societario.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla posizione processuale e all’interesse ad agire.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che solo il giudicato consente effetti vincolanti tra le cause.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sul giudicato e sulla pregiudizialità.

  • art. 38 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel secondo motivo quale norma di riferimento per la ripresa a tassazione.

  • art. 47 TUIR

    Richiamato nel secondo motivo in tema di redditi di partecipazione.

  • art. 295 c.p.c.

    Invocato per sostenere la necessità di sospendere il giudizio del socio in attesa della definizione di quello societario.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato per dedurre il vizio di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della struttura motivazionale della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per contestare l’insufficienza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a fondamento del requisito costituzionale di motivazione della decisione.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice recepisce contenuti già esistenti in una decisione che abbia efficacia di giudicato tra le parti oppure se li riproduce e li sottopone a autonoma valutazione critica, consentendo il controllo logico-giuridico della decisione.
  • Nel processo tributario, il mero richiamo a una sentenza resa in un giudizio connesso, ma non ancora passata in giudicato, non è sufficiente a sorreggere la decisione se non sono esposte le ragioni proprie del decisum nel diverso giudizio.
  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e, quindi, non raggiunge il minimo costituzionale di motivazione.
  • La pregiudizialità tra giudizio sulla società e giudizio sul socio non può essere affermata in modo automatico in assenza di un giudicato sulla controversia presupposta; il giudice deve verificare la reale portata della decisione richiamata e motivare autonomamente sulla posizione del socio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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