Cassazione Civile, Ordinanza n. 31719/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole alla società. La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno 2007, emesso a seguito di processo verbale della Guardia di finanza, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi non dichiarati e costi dedotti in relazione a operazioni ritenute inesistenti, ai fini Ires, Irap e Iva. Con un unico motivo l’Agenzia ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva deciso in modo meramente apparente, recependo acriticamente le tesi della contribuente senza adeguata motivazione e alterando il riparto dell’onere della prova. In particolare: quanto ai ricavi omessi, la CTR avrebbe indebitamente consentito alla società di spostare un componente reddituale dall’esercizio 2007 al 2008, nonostante le regole di competenza siano tassative; quanto ai costi fatturati per operazioni asseritamente inesistenti, la CTR avrebbe svalutato il p.v.c. e valorizzato documentazione incompleta e una perizia di parte, senza idonea dimostrazione dell’effettiva esecuzione delle opere fatturate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, in tema di imputazione temporale dei componenti di reddito, vale il principio di competenza, inderogabile anche per i lavori in appalto, con rilevanza dei ricavi solo quando i lavori siano ultimati e accettati dal committente, anche tacitamente. Ha inoltre riaffermato che, in caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non bastando la regolarità formale delle scritture, dei pagamenti o la mera produzione documentale. La CTR non si è attenuta a tali principi e la motivazione è stata giudicata meramente apparente, sotto il minimo costituzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali e motivazione apparente.
la sua violazione è stata dedotta per mancanza di adeguata motivazione della decisione della CTR.
richiamato per censurare l’erronea distribuzione dell’onere della prova tra fisco e contribuente.
richiamato per affermare che nei lavori in appalto il ricavo si considera maturato quando vi sia ultimazione e accettazione del committente, anche tacita.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
la Corte richiama la possibilità di desumere l’inesistenza di passività dichiarate anche tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
richiamato quale norma di raccordo per la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche.
richiamato per affermare che, ai fini IVA, le false indicazioni possono essere provate anche per presunzioni semplici.
richiamati per il regime delle presunzioni semplici e per la prova contraria del contribuente.
art. 111 Cost.
richiamato per affermare che la motivazione della CTR era sotto il minimo costituzionale.
Massime di principio
- Le regole di imputazione temporale dei componenti di reddito sono tassative e inderogabili: il contribuente non può allocare discrezionalmente ricavi o costi in un esercizio diverso da quello di competenza.
- Nei contratti di appalto, i ricavi concorrono al reddito d’impresa quando i lavori sono ultimati e il committente li ha accettati, anche per facta concludentia; il mero momento di fatturazione non è decisivo.
- In tema di operazioni fatturate ritenute inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
- Una volta che l’Ufficio abbia fornito elementi idonei a dimostrare l’inesistenza dell’operazione, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza del costo o della prestazione; non bastano la regolarità formale della contabilità, delle fatture o dei pagamenti.
- La perizia di parte può essere valorizzata dal giudice tributario, ma solo se la decisione spiega in modo puntuale le ragioni della sua attendibilità e della sua idoneità dimostrativa; altrimenti la motivazione è apparente.
- La sentenza del giudice tributario deve esporre un percorso logico-giuridico intelligibile e non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o al mero recepimento delle tesi di una parte.
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