Cassazione Civile, Ordinanza n. 14736/2025 del 01/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata in materia tributaria. Il contribuente aveva contestato, nei gradi di merito, la ritualità e la prova della notifica dell’atto, sostenendo che l’agente della riscossione non avesse dimostrato il perfezionamento della procedura notificatoria, in particolare per mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa/comunicazione di deposito e della documentazione relativa al suo contenuto. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece ritenuto tardivo il ricorso, affermando che la notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apodittica e apparente; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice d’appello considerato perfezionata la notifica nonostante la contestazione sulla mancanza della prova; 3) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 2697 c.c. per avere ritenuto valida la notifica senza prova del perfezionamento della procedura, mediante produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa; 4) ulteriori vizi motivazionali e processuali relativi al contraddittorio e alla legittimazione del difensore, ritenuti però assorbiti o inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, reputando non corretta la decisione di merito nella parte in cui aveva considerato perfezionata la notifica dell’intimazione senza che fosse stata data prova, da parte del notificante, dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa/comunicazione di avvenuto deposito, a fronte di specifica contestazione del contribuente. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché relativo a questioni assorbite nei gradi di merito e ha ritenuto assorbiti i primi due motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza e vizi processuali della decisione di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per dedurre violazione di legge in tema di notificazione e onere della prova
richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla motivazione
richiamato per contestare l’utilizzo di fatti non provati o non ammessi
richiamato dal ricorrente e dalla Corte nel confronto tra discipline notificatorie, ma la Corte distingue la notifica ex art. 140 dalla notifica diretta a mezzo posta
richiamato per il riparto dell’onere della prova del perfezionamento della notificazione
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come disciplina alternativa delle notificazioni degli atti impositivi
richiamato come forma di notificazione diretta o tramite servizio postale a seconda della ricostruzione adottata dalla Corte
richiamato dalla Corte per distinguere la notificazione con ministero dell’ufficiale giudiziario e servizio postale dalla notificazione diretta
richiamato dalla Corte costituzionale come rimedio per la rimessione in termini ove il destinatario dimostri mancata conoscenza dell’atto per causa non imputabile
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come norma sulla notificazione degli atti della riscossione, ritenuta compatibile con il diritto di difesa
D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4
richiamato per l’assetto dell’esclusiva del servizio postale universale e per la successiva abrogazione parziale
D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1
richiamato come base del titolo abilitativo dell’operatore postale privato, la licenza individuale
L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b)
richiamata per l’abrogazione dell’esclusiva in favore di Poste Italiane su taluni servizi di notificazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per la censura di motivazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- Nella notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi effettuata dall’Amministrazione o dall’agente della riscossione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina speciale della L. n. 890/1982; in tale schema semplificato, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e deposito presso l’ufficio postale, senza necessità della comunicazione di avvenuta notifica prevista dalla legge speciale.
- Quando invece la notificazione dell’atto impositivo avviene con il ministero dell’ufficiale giudiziario e tramite il servizio postale secondo la L. n. 890/1982, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria, in caso di mancata consegna per assenza o irreperibilità relativa del destinatario, richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto; la sola prova della spedizione della raccomandata non è sufficiente.
- A fronte di specifica contestazione del destinatario, il notificante deve dare prova rigorosa degli adempimenti previsti dalla disciplina concretamente applicabile; in mancanza, non può ritenersi dimostrato il perfezionamento della notificazione e non può essere dichiarata tardiva l’impugnazione proposta dal contribuente.
- Le questioni dichiarate assorbite nel giudizio di merito non possono essere riproposte come motivi di ricorso per cassazione, in difetto di una statuizione, anche implicita, sfavorevole sul punto; esse potranno eventualmente essere riproposte davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza.
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