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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14736/2025 del 01/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata in materia tributaria. Il contribuente aveva contestato, nei gradi di merito, la ritualità e la prova della notifica dell’atto, sostenendo che l’agente della riscossione non avesse dimostrato il perfezionamento della procedura notificatoria, in particolare per mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa/comunicazione di deposito e della documentazione relativa al suo contenuto. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece ritenuto tardivo il ricorso, affermando che la notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apodittica e apparente; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice d’appello considerato perfezionata la notifica nonostante la contestazione sulla mancanza della prova; 3) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 2697 c.c. per avere ritenuto valida la notifica senza prova del perfezionamento della procedura, mediante produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa; 4) ulteriori vizi motivazionali e processuali relativi al contraddittorio e alla legittimazione del difensore, ritenuti però assorbiti o inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, reputando non corretta la decisione di merito nella parte in cui aveva considerato perfezionata la notifica dell’intimazione senza che fosse stata data prova, da parte del notificante, dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa/comunicazione di avvenuto deposito, a fronte di specifica contestazione del contribuente. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché relativo a questioni assorbite nei gradi di merito e ha ritenuto assorbiti i primi due motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi effettuata dall’Amministrazione o dall’agente della riscossione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina speciale della L. n. 890/1982; in tale schema semplificato, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e deposito presso l’ufficio postale, senza necessità della comunicazione di avvenuta notifica prevista dalla legge speciale.
  • Quando invece la notificazione dell’atto impositivo avviene con il ministero dell’ufficiale giudiziario e tramite il servizio postale secondo la L. n. 890/1982, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria, in caso di mancata consegna per assenza o irreperibilità relativa del destinatario, richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto; la sola prova della spedizione della raccomandata non è sufficiente.
  • A fronte di specifica contestazione del destinatario, il notificante deve dare prova rigorosa degli adempimenti previsti dalla disciplina concretamente applicabile; in mancanza, non può ritenersi dimostrato il perfezionamento della notificazione e non può essere dichiarata tardiva l’impugnazione proposta dal contribuente.
  • Le questioni dichiarate assorbite nel giudizio di merito non possono essere riproposte come motivi di ricorso per cassazione, in difetto di una statuizione, anche implicita, sfavorevole sul punto; esse potranno eventualmente essere riproposte davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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