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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01942/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I clienti avevano stipulato un mutuo fondiario con tasso indicizzato e clausola floor. In primo grado e in appello avevano chiesto di accertare: la nullità della pattuizione sugli interessi corrispettivi e moratori per usurarietà, anche soggettiva; la nullità e/o annullabilità della clausola floor, assumendo che essa introducesse surrettiziamente un derivato implicito (interest rate floor) in violazione della normativa sui servizi di investimento e in difetto di causa, oppure per vessatorietà; in subordine, la nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del tasso; in ulteriore subordine, la violazione di correttezza e buona fede. Sostenevano che la banca avesse applicato un tasso minimo del 3,25% in luogo del tasso apparentemente pattuito del 2,45%, che il tasso di mora fosse usurario, e che la stessa banca avesse ammesso in bilancio l'esistenza di floor impliciti nei mutui alla clientela. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, violazione di norme in tema di interpretazione contrattuale, di disciplina degli strumenti finanziari e del codice del consumo, oltre a omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte d'appello escluso la natura derivata della clausola floor e la sua vessatorietà; con il secondo motivo hanno dedotto violazione delle norme sulla determinazione degli interessi e sulla validità della pattuizione, sostenendo che la presenza di due tassi alternativi rendeva il contratto indeterminato e rimetteva alla banca una scelta arbitraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente cumulando censure di violazione di legge, vizio motivazionale e omesso esame, fosse inammissibile perché mirava sostanzialmente a un nuovo apprezzamento del merito e non dimostrava una concreta violazione dei canoni ermeneutici. Ha inoltre condiviso l'impostazione della Corte d'appello secondo cui la clausola floor è una lecita clausola condizionale del mutuo, riferita alla determinazione degli interessi corrispettivi, non un derivato implicito, non uno strumento finanziario e non una clausola vessatoria, essendo chiara e comprensibile. Ha escluso che la questione del bilancio della banca potesse essere esaminata, perché nuova e generica. Ha ritenuto infondato anche il richiamo all'art. 117 TUB, poiché il tasso era determinabile. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché le doglianze puntavano a una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella già accertata nei giudizi di merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come canone interpretativo, ma la Corte ha rilevato che non era stata specificamente indicata una concreta deviazione del giudice di merito da tale regola.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'interpretazione sistematica delle clausole, ma la censura è stata ritenuta generica e meramente diretta al merito.

  • art. 2730 c.c.

    invocato dai ricorrenti per attribuire valore confessorio alle note di bilancio della banca; la Corte ha escluso la rilevanza della questione perché nuova e non specifica per il caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    citato tra le norme asseritamente violate; la Corte non ha ravvisato un effettivo vizio di legge, reputando le doglianze dirette al riesame del fatto.

  • art. 33 D.Lgs. 206/2005

    richiamato per sostenere la vessatorietà della clausola floor; la Corte ha escluso la possibilità di esaminare la censura perché la clausola attiene all'oggetto e al corrispettivo ed è chiara e comprensibile.

  • art. 36 D.Lgs. 206/2005

    citato nel motivo; non è emerso un fondamento per dichiarare nulla la clausola per vessatorietà.

  • art. 1, comma 2-ter, lett. a), D.Lgs. 58/1998

    invocato per qualificare la clausola floor come strumento finanziario derivato; la Corte ha escluso tale qualificazione.

  • art. 23 D.Lgs. 58/1998

    richiamato dai ricorrenti per la disciplina dei servizi di investimento; la Corte ha ritenuto inapplicabile tale normativa al mutuo in esame.

  • art. 117 D.Lgs. 385/1993

    invocato per la nullità della pattuizione indeterminata; la Corte ha affermato che il tasso era agevolmente determinabile e che non ricorrevano le criticità dedotte.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato per l'asserita indeterminatezza dell'oggetto della pattuizione sugli interessi; la Corte ha escluso l'indeterminatezza.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    citato come base della nullità per contrasto con norme imperative; la Corte non ha ravvisato il presupposto di nullità.

  • art. 1284 c.c.

    richiamato in tema di pattuizione degli interessi; la Corte ha osservato che la misura era chiaramente determinata nel contratto.

  • art. 34, comma 2, D.Lgs. 206/2005

    richiamato per escludere il sindacato di vessatorietà sulle clausole relative all'oggetto e all'adeguatezza del corrispettivo quando siano chiare e comprensibili.

  • art. 1353 c.c.

    richiamato dalla Corte per qualificare la clausola floor come clausola condizionale lecita, con evento condizionante la discesa del tasso sotto una soglia minima.

  • art. 360 c.p.c.

    usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure ex n. 3, n. 4 e n. 5 perché dirette al riesame del merito o precluse dalla doppia conforme.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato per la preclusione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado.

  • art. 13, D.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato/addizionale processuale, ma il testo trasmesso è tronco e non consente ulteriore specificazione.

Massime di principio

  • La clausola di floor inserita in un contratto di mutuo a tasso variabile, che stabilisca un tasso minimo dovuto dal mutuatario al verificarsi della discesa dell'indice di riferimento sotto una certa soglia, è qualificabile come clausola condizionale lecita e non come contratto derivato o strumento finanziario autonomo, quando non introduca flussi finanziari ulteriori o diversi rispetto alla disciplina degli interessi corrispettivi.
  • Per censurare in cassazione l'interpretazione di un contratto non basta evocare genericamente la violazione degli artt. 1362 ss. c.c.: occorre indicare in modo specifico quale canone ermeneutico sia stato violato e in quale passaggio concreto il giudice di merito se ne sia discostato; altrimenti la doglianza si risolve in una richiesta di riesame del merito.
  • La clausola che determina il tasso minimo applicabile in un mutuo non è vessatoria quando riguarda l'oggetto della prestazione o l'adeguatezza del corrispettivo ed è formulata in modo chiaro e comprensibile, perché in tal caso resta esclusa dal sindacato di abusività previsto dal codice del consumo.
  • La pattuizione degli interessi è valida se il tasso è determinato o determinabile in modo univoco sulla base del contratto e dei parametri richiamati; non ricorre nullità per indeterminatezza quando il meccanismo di calcolo consente di sapere quando si applica il tasso variabile e quando quello minimo.
  • Le doglianze che richiedono una diversa ricostruzione dei fatti o della qualificazione economico-giuridica della clausola non sono ammissibili in cassazione se si limitano a contrapporre una lettura alternativa a quella accolta dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaClausole vessatorieImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioConsumatoriProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàAbuso del diritto

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